Autovelox: differenze tra le versioni

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La dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura rilasciata dal costruttore, la relazione di installazione redatta dall'impresa che ha eseguita tale attività, nonché il rapporto di taratura emesso dal laboratorio che l'ha verificata (sul posto), devono essere resi disponibili a chi abbia commesso l'infrazione rilevata con il sistema. Il rapporto di taratura deve esplicitamente riportare l'accettabilità dei valori rispetto alla specifica di legge (elemento indispensabile dato che l'accuratezza e la precisione della misurazione determinano il risultato del confronto con i limiti di velocità del tratto stradale interessato e, soprattutto, la relativa tolleranza).
 
Con la cit. sentenza n.113/2015 la CORTE COSTITUZIONALE, facendo espresso riferimento alla Legge 273/1991, ha altresì inquadrato e inserito gli “AUTOVELOX” nell’alveo degli “STRUMENTI METRICI LEGALI” soggetti, come tali, a rigoroso e specifico iter normativo, imposto per assicurare affidabilità e certezza dei dati di misura ad essi riconducibili, costituenti “PROVA FIDEFA-CENTE”, o privilegiata, qualora utilizzati dalla P.A. ai fini sanzionatori ex Art. 142, 6 c. C.D.S..<ref>{{Cita web|url=https://www.centrotutelalegale.net/ctlnews/post/246932/cassazione-civile-n-209132024---autovelox-illegittimi:-manca-lomologazione|titolo=CASSAZIONE CIVILE n. 20913/2024 - AUTOVELOX ILLEGITTIMI: MANCA L'OMOLOGAZIONE|sito=CENTRO TUTELA LEGALE|lingua=it|accesso=2024-10-08}}</ref>
 
Prova imprescindibile per non ledere il diritto alla difesa in presenza di accertamenti di natura tecnico-strumentale unici e irripetibili.
 
Il concetto base è di facile comprensione: quando ci rechiamo in un panificio, al supermercato, in una macelleria per acquistare un bene, o facciamo il pieno di benzina della nostra automobile o paghiamo la bolletta luce, acqua e gas, diamo per scontata la garanzia della certezza della quantità di misura acquistata.
 
Tale certezza deriva dall’affidamento che facciamo sulla presunta conformità della strumentazione di misurazione usata a specifici parametri stabiliti per legge, asseverata e garantita da appositi laboratori e uffici statali preposti alla loro verifica con rilascio di una certificazione di regolarità e corrispondenza.
 
Uffici insigniti di specifiche funzioni di accreditamento e vigilanza atti a garantire e preservare la pubblica fede, secondo parametri ben definiti dettati in materia di metrologia legale. A questi Uffici Metrici è demandata la tutela della fede pubblica attraverso il controllo degli strumenti di misura in uso per funzioni di misura legale (ossia per scopi legali).
 
Per gli strumenti autovelox vige la stessa regola, essendo strumenti metrico-legali utilizzati per determinare l’esatta misura della velocità veicolare mediante accertamento unico e irripetibile, le cui risultanze vengono fruite dalla P.A. per “scopi di legge” ossia per comminare le sanzioni previste ex art. 142, 6° c. CDS..
 
I dati rilevati dal sistema devono pertanto possedere i requisiti di prove fidefacenti riconducibili solo a strumenti metrico-legali.
 
Qualora utilizzati ai meri fini statistici il problema non vi sarebbe.
 
Che gli autovelox debbano perseguire ”''scopi di legge''” è imposto dalla Direttiva comunitaria 2004/22/CE del 31.03.2004 relativa agli Strumenti di Misura - meglio conosciuta come DIRETTIVA MID (Measuring Instruments Directive) [1]-, recepita con D.Lgs. 02.02.2007, n. 22, in vigore dal 18.03.2007, poi novellata dalla Direttiva 2014/32/UE del 26.02.2014, attuata a mezzo del D.Lgs. 19.05.201, n. 84.
 
Direttiva in base alla quale è stato introdotto nel nostro ordinamento, ex art.4, comma c) Direttiva MID, il principio dei “controlli metrologici legali”, per “''motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato''”.
 
La notevole novazione introdotta dalla Direttiva MID non è incentrata sullo strumento di misura ex se, quanto sulla sua specifica destinazione d’uso.
 
Indubbio rientrare gli autovelox tra gli strumenti e/o sistemi di misura finalizzati a “scopi legali” declinati dalla direttiva MID, in quanto funzionali al controllo in automatico della velocità veicolare per motivi di interesse pubblico, sicurezza pubblica, ordine pubblico, soggetti, pertanto, all’osservanza dei vigenti canoni della Metrologia legale.
 
Non essendo però contemplati, nello specifico, tra le dieci categorie previste nella MID, dovrà trovare sussidiaria applicazione la normativa nazionale interna, con relativa conseguente “approvazione” e “legalizzazione” degli autovelox secondo i canoni metrologico legali vigenti in Italia.
 
Dalle fonti normative primarie richiamate dalla Corte Costituzionale in sentenza 113/2015 s’evince l’inderogabile inquadramento normativo che regolamenta gli autovelox.
 
Con Legge 273/1991 l’Italia ha istituito il sistema nazionale di taratura costituito da Istituti metrologici primari e dai Centri di taratura aventi il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni.
 
La sola esistenza e identificazione di tali campioni nazionali garantisce la riferibilità di ogni misurazione al SISTEMA INTERNAZIONALE (SI) [2], conferendo affidabilità e certezza fidefacente delle misure e comparabilità, validità e opponibilità a livello internazionale. [3]
 
Dal 2006 lo Stato italiano s’avvale dell'I.N.R.I.M.[4] quale istituto metrologico nazionale, con il compito di realizzare, mantenere e sviluppare i campioni nazionali di riferimento delle unità di misura del SISTEMA INTERNAZIONALE (SI).
 
In applicazione del Regolamento europeo 765/2008, il governo italiano ha altresì designato ACCREDIA quale Ente Unico nazionale d’accreditamento per attestare la competenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
 
Tra le 7 principali unità di misura a cui fa riferimento il SI rientrano pure il METRO (unità di misura dello spazio) e il SECONDO (unità di misura del tempo) poste a base del calcolo del dato VELOCITA’ (spazio/tempo) universalmente riconosciuta fatta rientrare nel SI come “grandezza derivata”.
 
Avalla in toto la riferibilità del dato di misura della velocità al SI la cit. sent. n. 113/2015 della Corte Costituzionale: «con riguardo, come tertium comparationis, alla normativa di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), che prevede anche la velocità quale unità di misura derivata».
 
Di conseguenza, per poter produrre e commercializzare, in Italia, un’apparecchiatura destinata al calcolo della velocità veicolare che fornisca dati di misura certi, affidabili e inopinabili, costituenti “prova fidefacente” utilizzabile per scopi legali – ossia per finalità sanziona-torie come preteso dalla P.A. nel caso degli autovelox -, il legislatore ha previso un articolato iter tecnico-normativo facente capo al Mi.S.E., ora M.I.M.I.T, che ogni produttore metrico è obbligato a seguire, identificativo della ”omologazione” su cui s’è espressa di recente la Suprema Corte.
 
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= [1] La direttiva MID (Measuring Instruments Directive 2014/32/UE) a definisce regole tecniche condivise e comuni, che consentono agli strumenti metrici di muoversi liberamente all’interno della comunità è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 22/2007, prima come direttiva di nuovo approccio (2004/22/CE). =
[2] [[Sistema internazionale di unità di misura|SISTEMA INTERNAZIONALE DI UNITA’DI MISURA]] (in francese: ''Système international d'unités''), abbreviato in SI (pronunciato esse-i), è il più diffuso sistema di unità di misura. La Convenzione del Metro del 1875 ha posto le basi per un sistema di unità di misura comune, chiamato dal 1961 Sistema Internazionale.
 
[3] Idoneità di un atto giuridico ad esprimere la sua efficacia anche nei confronti dei terzi e non solo delle parti.
 
[4] [[Istituto nazionale di ricerca metrologica|ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA]]
 
=== Sentenza Cassazione illegittimità ===