Energy manager: differenze tra le versioni
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Dal luglio 2016 i soggetti con energy manager nominato che vorranno accedere al meccanismo dei certificati bianchi, o continuare a beneficiarne se già attivi, dovranno far sì che l'energy manager nominato sia un soggetto certificato da parte terza ai sensi della norma UNI CEI 11339, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 102/14. Inoltre un energy manager di una grande impresa o di un'impresa energivora che sia al contempo EGE (obbligatoriamente certificato dal luglio 2016) avrà la possibilità di condurre direttamente le diagnosi previste dall'art. 8 del D.Lgs. 102/14.
''3)'' Un EGE può non essere un energy manager, in quanto l'aderenza ai requisiti previsti dallo schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339
=== Ruolo dell'energy manager ===
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