CIP6: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Riga 5:
 
==La controversia per la termovalorizzazione dei rifiuti==
Le aziende esercenti gli [[inceneritore|inceneritori]] dei [[rifiuti]] in Italia, rivendono l'energia elettrica prodotta a prezzo maggiorato in base alla applicazione del CIP6, considerando il processo di produzione come derivato da fonti rinnovabili. È da notare che solo in Italia (in violazione delle direttive europee in materia) viene considerata rinnovabile totalmente l'energia prodotta dalla [[termovalorizzazione]] (cioè dall'incenerimento) laddove la [[Unione Europea|UE]] considera invece "rinnovabile" solo la parte organica dei rifiuti (ovvero gli scarti vegetali).<br/>
È da notare che l'Italia è l'unico paese nel quale viene ritenuta come assimilata alle fonti rinnovabili la produzione di energia elettrica tramite procedimenti quale ad esempio il [[carbone]] o la combustione dei rifiuti urbani (c.d. [[termovalorizzazione]]).<br/>
Ciò costituisce una violazione delle direttive europee in materia, secondo le quali dovrebbe essere considerata assimilata a quella rinnovabile esclusivamente l'energia prodotta dalla parte organica dei rifiuti (ovvero gli scarti vegetali).
 
LaIn conseguenza di detta violazione la [[Commissione Europea]], in data 20 novembre 2003, in merito alla distorsione della normativa comunitaria in Italia in riferimento all'inclusione della parte non [[biodegradabile]] dei rifiuti quale fonte di energia rinnovabile, si è così espressa:<br/>
''«La Commissione conferma che, ai sensi della definizione dell'articolo 2, lettera b) della [[direttiva]] 2001/77/ CE del [[Parlamento europeo]] e del [[Consiglio Europeo|Consiglio]], del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (1), la frazione non biodegradabile dei rifiuti non può essere considerata fonte di energia rinnovabile.<br/>
''La direttiva intende principalmente promuovere un maggiore uso di fonti energetiche rinnovabili nella produzione di elettricità ma non istituisce un regime di sostegno finanziario al riguardo. Entro il mese di ottobre 2005 la Commissione presenterà una relazione sui vari regimi di sostegno vigenti negli Stati membri e, se del caso, correderà tale relazione di una proposta di quadro comunitario per l'elaborazione di regimi di incentivazione per l'energia prodotta da fonti rinnovabili, come ad esempio i «certificati verdi».Per quanto riguarda l'ammissibilità agli incentivi previsti per le fonti di energia rinnovabili, le disposizioni della direttiva 2001/77/CE si limitano a stabilire che il regime di sostegno deve esplicarsi «nel rispetto degli articoli 87 e 88 del trattato. La normativa nazionale che annovera i rifiuti non biodegradabili tra le fonti di energia rinnovabili deve pertanto essere conforme alle norme della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente''.<br/>