CIP6: differenze tra le versioni

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Il '''CIP6''' è un provvedimento n° 6 del [[Comitato Interministeriale Prezzi]], adottato il [[29 aprile]] [[1992]] a seguito della legge n. 9 del 1991, con cui sono stabiliti prezzi incentivati per l'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da [[fonti rinnovabili]] eed [[termovalorizzazione|"assimilate]]" (quest'ultima voce fu aggiunta alla previsione opriginaria in sede di approvazione del provvedimento).
In conseguenza di esso chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate puòha diritto a rivenderla ad un prezzo superiore a quello di mercato.
 
I costi di tale incentivo vengono finanziati mediante un sovrapprezzo del 6% del costo dell'energia elettrica, che viene addebitato direttamente ai consumatori finali nel conteggio delledi tutte le bollette.
 
==La controversia per la termovalorizzazione dei rifiuti==
LeIn Italia, le aziende esercenti gli [[inceneritore|inceneritori]] deidi [[rifiuti]] in Italia, rivendono l'energia elettrica prodotta a prezzo maggiorato in base alla applicazione del CIP6, considerando il processo di produzione come derivato da fonti rinnovabili.<br/>
È da notare che l'Italia è l'unico paese nel quale viene ritenuta come assimilata alle fonti rinnovabili la produzione di energia elettrica tramite procedimenti quale ad esempio il [[carbone]] o la combustione dei rifiuti urbani negli inceneritori (c.d. [[termovalorizzazione]]).<br/>
Ciò costituisce una violazione delle direttive europee in materia, secondo le quali dovrebbe essere considerata assimilata a quella rinnovabile esclusivamente l'energia prodotta dalla parte organica dei rifiuti (ovvero gli scarti vegetali).
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''Risulta chiaro che le disposizioni specifiche della disciplina comunitaria relative agli aiuti destinati alle fonti energetiche rinnovabili (punti E.1.3 e E.3.3) sono applicabili soltanto alle fonti rinnovabili che rispondono alla definizione dell'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE (cfr. punto 6 e nota a piè di pagina 7 della disciplina comunitaria). Le suddette disposizioni non si applicano pertanto agli aiuti per la produzione di energia da rifiuti non biodegradabili. Tali aiuti possono tuttavia essere conformi alle disposizioni relative agli aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti (punto E.3.1 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente).''<br/>
''Gli obiettivi della direttiva 2001/77/CE vanno considerati congiuntamente ai principi stabiliti dalla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti. Le disposizioni nazionali che prevedono aiuti non differenziati (riguardanti quindi anche la frazione non biodegradabile) per l'incenerimento dei rifiuti devono dimostrare che sono compatibili con il principio della prevenzione della produzione di rifiuti e che non costituiscono un ostacolo al reimpiego e al riciclaggio dei rifiuti stessi.''<br/>
''La Commissione esaminerà attentamente le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative messe in applicazione dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva 2001/77/CE.''<br/>}}
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==Voci correlate==
*[[Fonti alternative di energia]]
*[[TermovalorizzatoreInceneritore]]
 
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