Procedura legislativa ordinaria: differenze tra le versioni

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La '''procedura legislativa ordinaria''' (Art. 294 [[TFUE]]), (prima del trattato di Lisbona c.d. '''procedura di codecisione''') è una delle [[Procedure legislative dell'Unione europea]]. In essa il [[Parlamento europeo|Parlamento]] interviene attivamente nel processo legislativo comunitario, non limitandosi a fornire pareri, ma potendo modificare il testo sottoposto all'esame degli organi legislativi dalla [[Commissione europea|Commissione]].
 
Prevista originariamente in via di eccezione, è ora, con le modifiche operate ai trattati dal [[Trattato di Lisbona]], la regola.
 
== La procedura ==
La Procedura legislativa ordinaria prevede duetre fasi o letture:
 
=== Prima lettura ===
La Commissione presenta una proposta al Consiglio e al Parlamento Europeo. Il Parlamento elabora una posizione sul progetto di atto, e la trasmette al Consiglio; se il Consiglio approva tale posizione, l'atto è adottato nella formulazione da quest'ultima prevista. Diversamente, il Consiglio adotta una sua posizione e la comunica al Parlamento. Il Consiglio è tenuto ad informare il Parlamento in modo esauriente dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione.
La Commissione presenta una proposta contemporaneamente al Consiglio e al Parlamento Europeo, con l'esigenza di un parere previo di quest'ultimo.
 
=== Seconda lettura ===
Se il Parlamento non adotta emendamenti e se anche il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta della Commissione: l'atto è adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata.
 
Se il Parlamento adotta emendamenti:
 
Il Consiglio approva tutti gli emendamenti e non modifica ulteriormente la proposta della Commissione: l'atto è adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata.
 
Il Consiglio non approva tutti gli emendamenti o li respinge: il Consiglio adotta una "posizione comune" a maggioranza qualificata e la comunica al Parlamento. Il Consiglio è tenuto ad informare il Parlamento in modo esauriente dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa il Parlamento della sua posizione.
 
=== Seconda lettura ===
Il Parlamento ha, entro un termine di tre mesi, tre possibilità di azione:
* se il Parlamento approva la posizione comune del Consiglio o non esprime parere entro il termine stabilito, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune;
* se il Parlamento, a maggioranza assoluta dei membri, respinge la posizione comune, l'atto proposto si considera non adottato;
* se il Parlamento, a maggioranza assoluta dei membri, propone emendamenti alla posizione comune, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti. In quest'ultimo caso, entro tre mesi:
** o il Consiglio, a [[Maggioranza_qualificata_nell'Unione_europea|maggioranza qualificata]] (o all'unanimità, se c'è il parere contrario della Commissione), approva tutti gli emendamenti e quindi l'atto in questione si considera adottato ed è sottoscritto dai Presidenti di Parlamento e Consiglio.;
** oppure il Consiglio informa il Parlamento che non approva tutti gli emendamenti alla posizione comune proposti da quest'ultimo, e quindi il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento, convoca entro sei settimane il Comitato di conciliazione.
 
=== ComitatoFase di Conciliazione ===
Il Comitato di conciliazione è, formato da tanti membri del Parlamento quanti sono gli [[Paesi membri dell'Unione Europea|Stati membri dell'UE]] (27) e tantidai membri del Consiglio quanti(o sonoloro glidelegati), Staticon membrila dellpartecipazione della Commissione, entro sei settimane elabora un progetto comune e lo trasmette a Parlamento e Consiglio. Qualora non si giunga ad un accordo, la procedura si conclude senza l'UEapprovazione (27)dell'atto.
Se all'interno del Comitato si giunge ad un accordo il testo dovrà essere approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata e dal Parlamento a maggioranza assoluta (sono necessarie entrambe le approvazioni congiuntamente).
Se non si giunge ad un accordo, o non si raggiungono le maggioranze, il progetto viene definitivamente abbandonato.
 
===Terza lettura===
== Collegamenti esterni ==
Parlamento e Consiglio sono dunque chiamati a pronunciarsi sul progetto comune entro sei settimane:
* [http://europa.eu.int/eur-lex/it/about/abc/abc_21.html La procedura legislativa della CE]
*se il Parlamento approva a maggioranza dei votanti, ed il Consiglio a [[Maggioranza_qualificata_nell'Unione_europea|maggioranza qualificata]], l'atto è adottato;
* [http://europa.eu/scadplus/glossary/codecision_procedure_it.htm La procedura di codecisione]
*se il progetto viene respinto, o almeno uno dei due organi non si pronuncia, l'atto non è adottato.
 
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