Opera postuma: differenze tra le versioni
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Per '''opera postuma''' si intende
Caso particolare è l’opera pubblicata dopo l’estinzione dei diritti patrimoniali dell’autore, passati quindi i settanta anni previsti dalla legge italiana (Art. 25 Legge n.633), dalla morte di quest’ultimo.
La legislazione sul [[diritto d'autore]] si basa in genere in quasi tutti i paesi del mondo, sulla data di morte dell'autore
La legge tutela il diritto esclusivo di utilizzazione economica di tali opere.
Nel caso in cui i diritti d’autore sull’opera siano ancora validi, saranno eredi o legatari a detenere il diritto di pubblicare opere inedite dell’autore, sempre nel rispetto delle clausole che quest'ultimo ha espresso, secondo quanto detto '''''nell’Art. 24 comma 1 e 2 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.
'''Art 24'''
''“[1].Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
[2].Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.”''
Nel caso in cui i diritti patrimoniali dell’autore vengano meno e che l’opera inedita in questione sia quindi ritenuta di dominio pubblico, tali diritti di utilizzazione economica e pubblicazione vengono garantiti ad una qualsiasi impresa culturale interessata alla pubblicazione o alla comunicazione al pubblico di tale opera, nel rispetto delle clausole scritte '''''nell’Art.85-ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.
'''''Art.85-ter'''
“1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico”.''
L’'''''Art.85-ter'''''' e stato introdotto dal D. Lgs 154/1997, di diretta attuazione della Direttiva Comunitaria 93/98/CE sull'armonizzazione della durata di protezione dei diritti d'autore e connessi.
Clausole fondamentali sono il rispetto dei diritti morali dell’autore ed il consenso di eredi o legatari alla pubblicazione dell’opera inedita. Questi ultimi, pur non avendo alcun diritto economico sull’opera, secondo l’Art.23 della Legge n.633, hanno senza limiti di tempo la possibilità di far valere i diritti morali dell’autore.
Nell’Art.85-ter inoltre la durata di validità dei diritti esclusivi di utilizzo economico dell’opera vengono portati dai 20 anni previsti dalla legislatura italiana ai 25 previsti dalla Comunità Europea, a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.
==Sitografia==
1.http://www.dirittodautore.it/page.asp?mode=Page&idpagina=216
2.http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
[[Categoria:Diritto d'autore]]
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