Opera postuma: differenze tra le versioni

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Caso particolare è l’opera pubblicata dopo l’estinzione dei diritti patrimoniali dell’autore, passati quindi i settanta anni previsti dalla legge italiana (Art. 25 Legge n.633), dalla morte di quest’ultimo.
 
La legislazione sul [[diritto d'autore]] si basa in genere in quasi tutti i paesi del mondo, sulla data di morte dell'autore. Le regole ordinarie penalizzerebbero pertanto le '''opere postume'''. Il legislatore ha inteso proteggere l'interesse economico dell'industria culturale per gli investimenti fatti per il recupero delle opere non edite durante la vita dell'autore.
 
La legge tutela il diritto esclusivo di utilizzazione economica di tali opere.
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2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico”.''
 
L’ '''''Art.85-ter'''''' e stato introdotto dal D. Lgs 154/1997, di diretta attuazione della Direttiva Comunitaria 93/98/CE sull'armonizzazione della durata di protezione dei diritti d'autore e connessi.
 
Clausole fondamentali sono il rispetto dei diritti morali dell’autore ed il consenso di eredi o legatari alla pubblicazione dell’opera inedita. Questi ultimi, pur non avendo alcun diritto economico sull’opera, secondo l’Art.23 della Legge n.633, hanno senza limiti di tempo la possibilità di far valere i diritti morali dell’autore.