Interpello: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
m Typo |
||
Riga 1:
Il diritto di '''Interpello''' consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione centrale del Dipartimento delle Politiche Fiscali, se vi sono '''obiettive condizioni di incertezza''' nella normativa fiscale relativamente a '''casi concreti e personali'''.
L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro '''120 giorni'''. In caso di mancata risposta il comportamento prospettato dal contribuente è inteso implicitamente corretto (in virtù del [[silenzio assenso]]).
L’interpello è stato istituito dall’art. 21, L. 413/1991, interpello specifico, limitatamente a determinate materie societarie (trasformazioni, fusioni, ecc.), e successivamente ampliato dall’art.11 della L. 212/2000 ([[Statuto del Contribuente]])), interpello generale, a tutte le materie fiscali.
|