Controllo (diritto): differenze tra le versioni
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Nel [[diritto]] il '''controllo''' è l'attività volta ad assicurare la conformità alle [[norma giuridica|norme giuridiche]] o all'[[interesse pubblico]] di altra attività, mediante l'esercizio dei corrispondenti [[potere (diritto)|poteri]] da parte di soggetto diverso da quello che esercita l'attività controllata.
Il controllo può essere sugli [[atto giuridico|atti] oppure sugli [[organo (diritto)|organi]].
Il ''controllo sugli atti'' può essere di legittimità o di merito. Il ''controllo di legittimità'' verte sulla conformità dell'atto alle norme giuridiche; il ''controllo di merito'' verte, invece, sulla conformità dell'atto all'interesse pubblico in vista del quale la norma ha conferito il potere di compierlo ed attiene all'idoneità dell'atto a conseguire in modo ottimale il fine, alla stregua delle regole non giuridiche (tecniche, di esperienza ecc.) di volta in volta applicabili.
Il ''controllo sugli organi'' è volto ad assicurare la funzionalità di [[organo monocratico|organi monocratici]] e [[organo collegiale|collegiali]] attraverso verifiche, intimazioni fino alla rimozione del titolare o lo scioglimento del collegio.
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