Controllo (diritto): differenze tra le versioni
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Nel [[diritto]] il '''controllo''' è l'attività volta ad assicurare la conformità alle [[norma giuridica|norme giuridiche]] o all'[[interesse pubblico]] di altra attività, mediante l'esercizio dei corrispondenti [[potere (diritto)|poteri]] da parte di un soggetto (il ''controllante'') diverso da quello che svolge l'attività controllata (il ''controllato'').
==Caratteri generali==
Il controllo rientra tra le ''garanzie'', intendendo con questo termine tutti gli strumenti che assicurano la conformità dell'attività garantita rispetto a dei valori prescelti.
Nel controllo sono sempre presenti tre momenti: una verificazione, un giudizio e una misura. La ''verificazione'' è volta ad accertare se l'attività sottoposta a controllo è conforme alle norme giuridiche o alle regole d'altro genere (ad esempio, tecniche) che devono essere osservate. Alla verificazione segue una valutazione in ordine a tale conformità che si esprime in un ''giudizio'', interamente o parzialmente positivo o negativo. Al giudizio consegue l'adozione di una ''misura'', positiva o negativa, che può assumere varie configurazioni (annullamento, approvazione, visto, autorizzazione ecc.); la misura può avere natura di [[provvedimento]] o di atto endoprocedimentale (nel caso del [[#Controllo preventivo e successivo|controllo preventivo]] esercitato nell'ambito nel [[procedimento]] per l'adozione del provvedimento controllato) o può limitarsi alla comunicazione del giudizio al
==Controllo sugli atti==
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===Controllo preventivo e successivo===
In relazione al momento in cui interviene, il controllo sugli atti si distingue in:
* ''controllo preventivo'', se è volto ad impedire che l'atto non conforme alla norma giuridica o all'interesse pubblico sia emanato (''controllo antecedente'') o produca i suoi [[effetto giuridico|effetti]] (''controllo susseguente''). Nel primo caso è richiesta <nowiki>l'</nowiki>''autorizzazione'' del
* ''controllo successivo'', se è volto a rimuovere dal mondo giuridico l'atto (''annullamento'') o i suoi effetti (''revoca''), in conseguenza della non conformità alla norma giuridica o all'interesse pubblico (''controllo repressivo''), oppure ad emanare un atto dovuto in sostituzione del soggetto che era tenuto a farlo e lo ha omesso (''controllo sostitutivo'').
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