Interpello: differenze tra le versioni
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Il diritto di '''Interpello''' c.d. ordinario, previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, consiste nella facoltà, da parte di ciascun [[contribuente]], di porre quesiti alla Direzione
L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro '''120 giorni'''. In caso di mancata risposta
L’interpello è stato istituito dall’art. 21, L. 413/1991, interpello specifico, limitatamente a determinate materie societarie (trasformazioni, fusioni, ecc.), e successivamente ampliato dall’art.11 della L. 212/2000 ([[Statuto del Contribuente]])), interpello generale, a tutte le materie fiscali.▼
L’interpello generale (o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. 26-04-2001, n.209.
▲L’interpello c.d. speciale è stato istituito dall’art. 21, L. 413/1991
[[Categoria:Diritto tributario]]
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