Contratto (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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*'''[[contratto con prestazioni a carico di una sola parte|contratti con prestazioni a carico di una sola parte]] o [[contratti unilaterali]] e [[sinallagma|contratti a prestazioni corrispettive]]'''; i primi prevedono che solo una delle [[parte (diritto)|parti]] del rapporto debba dare, fare o non fare qualcosa, laddove i secondi prevedono uno scambio di prestazioni (questi ultimi vengono anche detti "sinallagmatici", dal nome dello scambio corrispettivo, il cosiddetto ''sinallagma'').
*'''[[contratto a titolo oneroso|contratti a titolo oneroso]]''', '''[[contratto a titolo gratuito|contratti a titolo gratuito]]'''; i primi sono contratti che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto, i secondi vedono un acquisto patrimoniale senza sacrificio.
*'''[[contratto associativo|contratti associativi]]''' e '''[[contratto di scambio|contratti di scambio]]'''; i primi vedono tutte le [[parte (diritto)|parti]] del contratto concordi al fine di realizzare un interesse comune (ad es. contratto di società), i secondi vedono le parti in conflitto di interessi, volendo ciascuna di esse massimizzare la propria utilità ritraibile dalla pattuizione (ad es. compravendita).
*'''[[contratto formale|contratti solenni]] o formali''' e '''[[contratto a forma libera|contratti a forma libera]]''', a seconda che sia stata espressamente prevista una forma specifica per la loro stipulazione o meno.
*'''[[contratto aleatorio|contratti aleatori]] e [[contratto commutativo|contratti commutativi]]''' a seconda che il valore concreto della [[prestazione]] e della [[controprestazione]] dipenda da un fattore di incertezza (ad es. scommessa) ovvero che non implichi l'assunzione di un rischio in quanto le parti sanno, fin dal momento in cui concludono il contratto quale sarà l'entità dello svantaggio e del vantaggio conseguito con il contratto
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*la '''[[condizione]]'''; può essere definita come un avvenimento futuro e incerto dal quale dipende il prodursi degli effetti del contratto o di un suo singolo patto, ovvero l'eliminazione degli effetti già prodotti.
*il '''[[Termine (diritto)|termine]]'''; può essere definito come l'evento ''futuro'' e ''certo'' dal quale si producono gli effetti del contratto
*il '''modo''' o '''[[Onere (elemento del negozio giuridico)|onere]]'''; e'è una clausola accessoria che si appone solo agli atti di liberalita' (istituzione di erede, legato, donazione) allo scopo di limitarne gli effetti.
 
Rientrano inoltre fra gli elementi accidentali del contratto tutte quelle clausole che le parti decidono di apporvi allo scopo di precisarne o modificarne il contenuto. Oltre a quelle già citate il Codice Civile disciplina la [[clausola penale]] (artt. 1382-1384) e la [[caparra]] (artt. 1385 e 1386).