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Le disposizioni erano contenute nella legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 completamente riscritta con legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6 e nel regolamento per l'esecuzione della legge approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 novembre 1952, n.4.
Alla nomina del comitato si provvedeva con una consultazione alla quale potevano partecipare tutti i capifamiglia titolari del diritto di uso civico sui beni frazionali. Per capofamiglia si intendeva colui che rivestiva tale qualifica nel foglio anagrafico di famiglia.<ref>Legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 art. 3</ref>
In base alle normativa allora in vigore l'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASUC) era sottoposta al controllo economico e amministrativo del Comune. Infatti dopo soddisfatti i diritti della popolazione, la frazione con amministrazione separata doveva concorrere nel sopportare le spese generali del comune a cui doveva erogare un contributo annuo, calcolato in base alle proprie rendite e necessità ordinarie, tenuto conto anche dell'efficienza numerica e della capacità contributiva della popolazione frazionale<ref>LP 1/1952 art. 3 c.2</ref>. L'ammontare del contributo veniva concordato col sindaco, salvo ratifica del consiglio comunale<ref>Regolamento DPGP 4/1952 art. 25</ref>. Nella misura in cui vigeva il [[Controllo preventivo|controllo preventivo di legittimità e di merito]], allora esercitato in Provincia di Trento dalla Giunta provinciale, il Comitato ASUC doveva consegnare due esemplari delle deliberazioni e e dei contratti al sindaco, che col semplice "visto" o con le proprie osservazioni li trasmetteva alla Giunta provinciale.
Il sindaco vigilava sui servizi e sulla gestione dei beni patrimoniali, esistenti nella frazione ed esaminava l'andamento dell'amministrazione separata e le contabilità. L'amministrazione separata era soggetta alla sorveglianza del consiglio comunale<ref>Regolamento DPGP 4/1952 art. 24</ref>.
==La riforma del 2005 ==