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Le disposizioni erano contenute nella legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 completamente riscritta con legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6 e nel regolamento per l'esecuzione della legge approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 novembre 1952, n.4.
Alla nomina del comitato si provvedeva con una consultazione alla quale potevano partecipare tutti i capifamiglia titolari del diritto di uso civico sui beni frazionali. Per capofamiglia si intendeva colui che rivestiva tale qualifica nel foglio anagrafico di famiglia.<ref>Legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 art. 3</ref>
In base alle normativa allora in vigore l'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASUC) era sottoposta al controllo economico e amministrativo del Comune. Infatti dopo soddisfatti i diritti della popolazione, la frazione con amministrazione separata doveva concorrere nel sopportare le spese generali del comune a cui doveva erogare un contributo annuo
Il sindaco vigilava sui servizi e sulla gestione dei beni patrimoniali, esistenti nella frazione ed esaminava l'andamento dell'amministrazione separata e le contabilità. L'amministrazione separata era soggetta alla sorveglianza del consiglio comunale<ref>Regolamento DPGP 4/1952 art. 24</ref>.
==La riforma del 2005 ==
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