Energy manager: differenze tra le versioni

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L'obbligo è esteso a tutti i settori diversi da quello industriale, non solo a civile e trasporti (art. 19 comma 1 L. 10/91)
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==Descrizione==
La gestione delle [[fonti di energia]] nelle attività di tipo industriale è regolamentata dalla [[Legge 10/1991]], la quale prevede all’art. 19 la presenza dell’ Energy manager (in Italia sono sole poche migliaia), nelle aziende con consumi rilevanti e quindi solitamente di grande dimensione.
Il contesto industriale italiano è tuttavia caratterizzato da [[PMIpiccola e media impresa|piccole e medie imprese]], che avrebbero la necessità di razionalizzare i propri consumi attraverso interventi costo-efficienti, in grado di comportare bassi investimenti e di far risparmiare l’azienda nel tempo.
L’efficienza energetica riguarda sia azioni trasversali di “good house keeping” sia interventi caratterizzati dalla specificità ambientale dei luoghi di lavoro e produzione industriale. Un approccio integrato prevederebbe l’analisi delle prestazioni energetiche dei singoli processi industriali, da cui individuare soluzioni specifiche di riduzione dei consumi e dei costi, oltre che le soluzioni tecnologiche più opportune.