Contumacia: differenze tra le versioni

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{{Nota disambigua|l'omonimo termine medico|quarantena}}
{{F|procedure giudiziarie|ottobre 2011}}
La '''contumacia''', nel [[diritto]] e specialmente nel [[diritto processuale penale|diritto processuale (penale]] e [[diritto processuale civile|civile)]], indica la condizione di chi – pur avendo l'[[onere]] di [[Costituzione in giudizio|costituirsi]] dinanzi al [[giudice]] che esamina un [[processo (diritto)|processo]] che lo riguardi – omette di farlo.
 
Seppure il significato di più diffusa accezione vi includa l'intenzione dell'interessato di non presentarsi, la contumacia in realtà non descrive in sé il grado di [[volontarietà]] della mancata comparizione in aula, ma si limita a constatare la mancata costituzione del soggetto, potendosi avere contumacia anche in difetto di [[notifica]] ed essendosi verificati numerosi casi nei quali il [[convenuto]]/imputato non fosse presente perché non al corrente dell'apertura del procedimento a suo carico, situazione che [[Vizio (diritto)|vizia]] di fatto la regolarità del [[contraddittorio]].
 
== Nell'ordinamento italiano ==
{{C|Esposizione non contestualizzata temporalmente: quando? (solo alla fine si scopre che dal 2014 non c'è più)|diritto|luglio 2016}}
{{vedi anche|Procedimento in contumacia}}
Tipicamente riferita al [[processo civile]] ed al [[processo penale]], la contumacia non arresta il decorso del procedimento, che giunge comunque alla [[sentenza]].
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=== Passaggio in giudicato di sentenza emessa in contumacia di una delle parti ===
Il pericolo insito nella facilità di passaggio in [[Cosa giudicata|giudicato]] delle relative sentenze, spesso per mancata proposizione dell'[[appello (diritto)|appello]], ha dato luogo ad alcune polemiche ed alle proposte di ammissione del riesame del caso o almeno della riapertura dei termini per l'appello. Di recente{{Chiarire|2=(evasivo) Quando?}}, con un decreto legge è stata introdotta la possibilità di inoltrare la citazione, avendola correttamente intimata, presso il [[Difesa (diritto processuale)|difensore]] (ove noto).
 
=== Rapporti col diritto internazionale ===
La contumacia solleva anche questioni inerenti al [[diritto internazionale]] per le fattispecie nelle quali l'imputato si trovi ad esempio [[Reclusione|detenuto]] in paese straniero, col quale le relazioni in termini di [[estradizione]] rendano difficoltoso o impossibile avviare il procedimento alla presenza dell'imputato.
 
Va ricordato che l'ordinamento riserva per sé il diritto a portare comunque avanti i procedimenti (allo scopo di non fermarsi per attendere eventuali espedienti dilatori comunemente noti come "[[albero di Bertoldo]]", ma di portare comunque a compimento la celebrazione del rito) e, soprattutto per i casi in cui simili problemi riguardino solo una parte degli imputati (ad esempio rendendo giuridicamente insopportabile la situazione dei restanti imputati quando, in [[attesa di giudizio]], questi siano sottoposti a misure detentive).
 
=== Il nuovo sistema introdotto nel 2014 ===
A seguito di varie condanne da parte della Corte di Strasburgo, con la Legge 28/4/2014, n. 67, il legislatore ha eliminato l'istituto della contumacia{{Chiarire|2=E cioè? Quindi, ora come funziona?}} perché contro l'equo processo riconosciuto all'imputato.
 
== Nella Chiesa cattolica ==
Il diritto penale della [[Chiesa cattolica]] dà al termine contumacia una accezione diversa da quella normalmente intesa nell'ambito civile: il diritto canonico, infatti, intende per contumacia la permanenza del [[reo]] nello stato di [[colpevolezza]]. Secondo il can. 1347 §2 del [[Codice di diritto canonico]], "si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo o almeno abbia seriamente promesso di farlo".
 
Quindi chi è colpevole di un delitto diventa immediatamente contumace e lo resta fino a quando non siano state adempiute le condizioni sopra descritte, indipendentemente dal fatto che il reo si costituisca o meno davanti all'autorità competente.