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| m →Nei procedimenti legislativi ed amministrativi: Bot, replaced: Categoria:Concetti giuridici generali → Categoria:Teoria del diritto | Nessun oggetto della modifica | ||
| Riga 6: Atto avente tipicamente contenuto ordinatorio è, nei procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi e costituzionali), l'[[ordinanza]]. Con l'ordinanza si stabilisce, ad esempio, la sospensione di un processo per motivi quali: l'invio degli atti alla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]] per la decisione di una [[Controllo_di_legittimità_costituzionale#Italia|questione di legittimità costituzionale]]; la riunione o lo scorporo di più procedimenti; l'assenza, per [[legittimo impedimento]], di una delle parti etc. ===Possono le ordinanze avere contenuto decisorio?=== | |||