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| Riga 1: {{W|diritto|agosto 2006|<i>[[Utente:Massimiliano Lincetto|Aeternus]]</i><b>[[Discussioni utente:Massimiliano Lincetto|∞]]</b> 00:49, 26 ago 2006 (CEST)}} In [[diritto]] si intende per '''notifica''' (dal latino ''notum facere'') il risultato dell'attività di notificazione, ossia dell'attività o [[atto processuale]] attraverso cui si porta a conoscenza di una persona un qualche cosa.  Riga 7 ⟶ 6: ==Effetti della notifica== Con la notifica perfettamente avvenuta, si [[presunzione|presume]] che l'[[atto]] sia stato portato a conoscenza del destinatario. ▲Con la notifica perfettamente avvenuta, si [[presunzione|presume]] che l'[[atto]] sia stato portato a conoscenza del destinatario.  La notifica è regolamentata dall'articolo 137 [[Codice Procedura Civile]] e seguenti. Riga 41 ⟶ 37: ===Nell'unione europea=== ===In altri stati=== [[Categoria:Diritto processuale civile]] | |||