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m Norme sulle emissioni: decreto: collegamenti vari
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|[[Idrocarburi policiclici aromatici]] ||0.2 (ng/l)
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I "valori reali di un moderno impianto" sono il risultato dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili la cui applicazione può essere prescritta in fase di autorizzazione dell'impianto<ref>Ovviamente {{citazioneanche necessaria}}per equanto costituisceriguarda ungli onerealtri nonimpianti indifferentecitati nellavale costruzionela estessa gestioneregola degliper impianti. Allo stesso modocui possono essere motivatamenteimposti consentitispecifici limiti superiori ai valori di leggeminori, comesulla previstobase dallodell'articolo stesso271 DLcomma 133/053 (art.del 9Dlgs.152/2006, commache 7).si Ovviamenteapplica anche peragli quantoinceneritori riguarda(come gliribadito altridall'articolo impianti4, citaticomma vale1b, ladel stessaDL regola per152/2006): cui possono essere imposti specifici limiti minori <ref>''"«La regione o la provincia autonoma può stabilire, con legge o con provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. La regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti"'».</ref> e costituisce un onere non indifferente nella costruzione e gestione degli impianti. Allo stesso modo possono fino al 1° gennaio 2008 (o 2010) essere motivatamente consentiti limiti superiori ai valori di legge per polveri e ossidi di azoto nell'ambito di alcune restrizioni, articolocome 271previsto commadallo 3stesso delDL Dlgs.152133/200605 (art. 9, comma 7).</ref>Si vedano le note all'allegato 1 [[#_note-DL133-05|succitato]].</ref>
 
Le emissioni di sostanze tossiche persistenti (in particolare [[diossina]], [[furani]]) seppur entro i limiti di legge, sono da considerarsi comunque significative se sono protratte nel tempo nello stesso luogo: lo stesso DL 152/2006 evidenzia questo fatto per chiarire i limiti particolarmente severi su queste sostanze in impianti dalla lunga vita operativa. <ref>Si veda ad esempio [http://www.altreconomia.it/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=309 questo articolo di altreconomia.it (marzo 2006)], nel paragrafo dedicato ai rischi da diossina.</ref>