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Il terzo comma dell’articolo 17 stabilisce le limitazioni al diritto all'oblio, prevedendo i casi in cui interessi pubblici superiori o diritti concorrenti con cui esso va bilanciato rendono legittimo il trattamento (ad esempio quando il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione o di informazione).
 
Il [[Regolamento generale sulla protezione dei dati]] (GDPR), rimandaconformemente taleall'articolo diritto17, oltreparagrafo che1(c) rinvia all'articolo 1721 ancheparagrafo agli1 articoliin 21materia edi 22,diritto chedi trattanoopposizione; rispettivamentel'interessato ha il diritto di opposizioneopporsi in qualsiasi momento alla raccolta e al trattamento dei dati, in particolare se pubblicità mirata; il processodissenso decisionaledeve automatizzatoessere relativopresentato allein personemodo fisiche,chiaro compresaed laesplicito profilazione.altrimenti il servizio non potrà essere erogato.
 
In riferimento all'articolo 21, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento alla raccolta e al trattamento dei dati, in particolare se pubblicità mirata; il dissenso deve essere presentato in modo chiaro ed esplicito altrimenti il servizio non potrà essere erogato.
 
Per profilazione (articolo 22) si intente una qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali che consiste nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti riconducibili all'identità della persona fisica; il consenso del trattamento deve essere libero, espresso, informato e sempre revocabile attraverso la richiesta del titolare del trattamento.
 
=== Regolamento UE n. 2016/679 ===
A distanza di diciannove anni dall'entrata in vigore della prima legge italiana in materia di privacy, il 4 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il [[Regolamento generale sulla protezione dei dati|Regolamento UE n. 2016/679]] entrato in vigore il 25 maggio 2018. Tale Regolamento si inserisce all'interno di quello che, insieme alla Direttiva 2016/680, è stato definito il "Pacchetto europeo protezione dati".
 
Oltre a numerose nuove norme (l'introduzione del responsabile del trattamento, del registro delle attività di trattamento, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, della portabilità dei dati, di un nuovo regime sanzionatorio, ecc.) di notevole interesse è la previsione esplicita, con l'introduzione di un articolo specifico (art. 17 – diritto alla cancellazione), del diritto all’oblio, che la precedente Direttiva 95/46/CE prevedeva nell'ambito dell'art. 12 (diritto di accesso).
 
L'art. 17 disciplina chiaramente i casi in cui deve essere effettuata la cancellazione su richiesta dell'interessato che il titolare del trattamento deve obbligatoriamente concedere “''senza ingiustificato ritardo''” ; questa impostazione è indice di una nuova sensibilità nei confronti dell’odierno quadro sociale, testimone della crescente evoluzione in materia. In ogni caso, l’esercizio di tale diritto non è aprioristicamente incondizionato: al contrario, l’art 17 del nuovo Regolamento enuclea infatti, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento dei diritti, una serie di ipotesi in cui il diritto all’oblio cede il passo a principi parimenti meritevoli di tutela. Ne sono esempi, il caso in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione (richiedendo in tal caso un bilanciamento con gli opposti diritto di cronaca e dovere di informazione) o quello in cui, invece, il trattamento costituisce l’adempimento di un obbligo legale.