Marittimo

persona che lavora a bordo di una nave, nelle costruzioni navali o nei porti

Per marittimo[1][2][3][4] (più correttamente: lavoratore marittimo[1] o appartenente al personale marittimo[3]; in inglese: mariner o seafarer) si intende qualsiasi lavoratore che indipendentemente dalla propria attività professionale e/o mansione lavorativa, svolge la propria attività nell'ambito della marina mercantile come facente parte dell'equipaggio di una nave[1] indirizzata ad attività di ordine civile o come personale tecnico delle costruzioni navali o come addetto ai servizi nautici nell'ambito dei porti[3].

Quattro tipologie di marittimi qui ripresi all'interno della plancia di una nave: il comandante, il Primo Ufficiale un marinaio timoniere al timone, appena visibile sull'estrema sinistra del riquadro, ed il pilota del porto con giacca rossa.

Distinzione tra marinaio e marittimo

Il termine generico di «marittimo», non va confuso con quello più specifico di «marinaio», che invece a bordo delle navi occupa una posizione gerarchica e lavorativa ben precisa come citato dai Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro di categoria e dalle Tabelle di Armamento della navi mercantili di tutte le nazionalità . Nella marina mercantile col termine di marinaio s'intende il lavoratore con la qualifica professionale appartenente al personale indirizzato ai servizi di coperta[5][6], superiore a quelle di giovanotto di coperta, e di mozzo[7].

Come termine generico, marittimo, che non ha il significato di professione, viene utilizzato per rappresentare, indicare, una categoria, un settore del mondo del lavoro: "la categoria dei marittimi"; "agitazione dei marittimi"; "sciopero dei marittimi"[2], "le rivendicazioni dei lavoratori marittimi".

Personale navigante marittimo

Fanno e storicamente hanno fatto parte della categoria del personale navigante marittimo i seguenti lavoratori:

Sezione di coperta

Sezione macchina

Sezione alberghiera

Il personale navigante è iscritto in matricole e registri della gente di mare ed è munito di un libretto di navigazione, tali registri sono tenuti dai locali uffici di porto competenti per territorio.

Personale marittimo addetto ai servizi dei porti e personale tecnico delle costruzioni navali

Fanno altresì parte della categoria dei lavoratori marittimi anche coloro che svolgono la propria attività professionale di supporto a terra, ne fanno parte:

Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricognizione (LDR) che sono tenuti dagli uffici di porto.

Note

Bibliografia

Riferimenti normativi italiani

Riferimenti normativi svizzeri

Riferimenti normativi internazionali

Ratificata dall'Italia con: D.P.R. 23 ottobre 1961, n. 1660.
Non ancora ratificata dall'Italia, la Svizzera non la ratificherà.
  • Legge 23 settembre 2013, n. 113, in materia di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006."

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 19772 · LCCN (ENsh85119329 · GND (DE4138252-3 · BNF (FRcb11944485z (data) · J9U (ENHE987007565740705171 · NDL (ENJA00570668