Template:Locale Il giudice di pace è il nome tradizionale nei paesi di lingua inglese di un magistrato.

Storia dell'istituto

Uso attuale nella tradizione del Commonwealth

Regno Unito

Inghilterra e Galles

Scozia

Italia

In Italia il termine Giudice di pace è stato recentemente adottato per indicare un magistrato onorario (impropriamente detto "non togato"), reclutato cioè non a seguito di concorso per uditore giudiziario, bandito dal Ministero della Giustizia, e quindi non professionale. In realtà il Giudice di Pace fu introdotto già in molti regni dell'Italia pre-unitaria da Napoleone (ad esempio nel Regno di Napoli), ed originariamente era nominato direttamente dall'imperatore. La sua figura permane anche nei primi decenni dell'unità d'Italia: era un giudice ad elezione diretta del popolo (rectius: degli aventi diritto al voto, non esistendo, allora, il suffragio universale); "onnipotente e parzialissimo", così definiva il Giudice di Pace il criminologo Cesare Lombroso nel narrare delle sanguinarie lotte fra partiti che si svolgevano durante le tornate elettorali. Per molti anni, invece, c'era la figura del giudice conciliatore, su base comunale. Le già ridottissime competenze si videro addirittura diminuire con il progredire della svalutazione monetaria.[1]

Figura ed istituzione

La legge istitutiva (legge 21 novembre 1991 n.374 e successive modifiche) stabilisce l'organico dei giudici di pace in 4690 unità, distribuite sul territorio nazionale in 845 sedi. Di fatto essi sono attualmente nel numero di 3134 unità (fonte: CSM), quindi circa il 67% dell'organico previsto.

I giudici di pace sono selezionati, a domanda, tra i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta (in origine erano previsti limiti di età più rigorosi, rispettivamente cinquanta e settanta anni), che abbiano cessato l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se avvocati, purché non esercitino la professione forense nel circondario del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono (la legge n° 374 del 1991 impediva la nomina a giudice di pace a quegli avvocati che esercitavano la professione nel distretto di Corte di appello). La legge prevede comunque che la nomina debba cadere su persone capaci di assolvere degnamente -per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario. È previsto che venga selezionato un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso. Verranno nominati, fino a concorrenza del numero prefissato, coloro che avranno superato positivamente un periodo di tirocinio di tre mesi in materia civile e tre mesi in materia penale.

Oltre ad una base fissa, il giudice di pace viene retribuito con un compenso che tiene conto delle udienze tenute e dei provvedimenti decisori emessi. Dura in carica quattro anni, e tale periodo può essere rinnovato per due volte.

Al giudice di pace la legge attribuisce il potere di conciliare le controversie di qualsiasi valore e materia. Il verbale di conciliazione raggiunto dinanzi al giudice di pace ha valore di titolo esecutivo se la controversia rientra nella sua competenza, mentre ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio se eccede detta competenza.

Competenza civile

In sede giurisdizionale il giudice di pace decide, in materia civile, un'ampia gamma di controversie. In particolare, in base all'art.7 del codice di procedura civile, il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 15.493,71 euro.

Compete anche al giudice di pace la giurisdizione in materia di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, semprechè le sanzioni amministrative previste o irrogate non eccedano il valore di € 15.493,71.

È competente qualunque ne sia il valore:

  • 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  • 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Il giudice di pace in base all'art. 113 cpc decide secondo equità (eccezion fatta per le cause in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione) le cause il cui valore non supera i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; negli altri casi decide secondo diritto.

In base all'art. 114 cpc la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.

Il procedimento

Il procedimento davanti al giudice di pace è regolato prima di tutto dal seguente articolo:

«Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto cio' che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili. Articolo cosi' sostituito dall'art. 22, L. 21 novembre 1991, n. 374.»

L'art.313 c.p.c. disciplina l'eventualità che venga proposta querela di falso, che è di competenza del tribunale. In questo caso il giudice di pace, se accerta la rilevanza per il giudizio del documento impugnato, sospende il processo e rimette le parti davanti al tribunale, potendo però disporre di continuare il giudizio sulle parti della controversia non relative al documento.

L'art.316 c.p.c. stabilisce che la domanda davanti al giudice di pace si propone con atto di citazione ma si può proporre anche verbalmente, con verbale raccolto e redatto direttamente dall'ufficio dello stesso giudice di pace.

L'art. 82 c.p.c. stabilisce che davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 516,46 ovvero anche di valore superiore se autorizzati dal giudice di pace in base alla natura ed entità della causa. Altrimenti occorre l'assistenza di un difensore. n.b. nelle opposizioni alle sanzioni amministrative (L. 689/81) la parte può sempre proporre ricorso e stare in giudizio personalmente cioè senza difensore.

L'art. 322 c.p.c. prevede la possibilità di fare un'istanza anche verbale al giudice di pace al fine di convocare per tentare la conciliazione in sede non contenziosa un soggetto con il quale vi sia in atto una controversia.

Competenza penale

Inoltre, il decreto legislativo n. 274/2000 ha ampliato lo spettro d'azione del giudice di pace, attribuendogli anche competenza in materia penale, relativamente ai reati bagatellari. Fra questi, i reati di ingiuria, minaccia, percosse, diffamazione, danneggiamento (tutti nelle forme non aggravate), invasione di terreni o di edifici, lesioni colpose lievi, gravi o gravissime, lesioni volontarie dalle quali sia derivata una malattia non superiore a venti giorni. È previsto un particolare procedimento che impegna il giudice di pace a ricercare anzitutto la conciliazione delle parti: ove il tentativo non riesca, il giudice procede al dibattimento che si concluderà con una sentenza di non doversi procedere perché il fatto è di speciale tenuità, ovvero che il reato è estinto per avvenuta riparazione, con l'assoluzione o con la condanna a pena pecuniaria, alla permanenza domiciliare o ai lavori di pubblica utilità. Le pene irrogate dal giudice di pace non possono godere della sospensione condizionale.

Da ultimo, era stata attribuita al giudice di pace la convalida dei provvedimenti del prefetto in materia di espulsione dal territorio dello stato, e dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal questore, ma dal 2 gennaio 2008 tali provvedimenti sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica secondo quanto previsto dal Decreto Legge 29.12.2007, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008.

Note

  1. ^ Il limite di competenza di valore fissato nel codice del 1942 in lire 1.000 fu gradatamente aumentato a 50.000 lire, ma che era diventato un valore risibile per una controversia

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