Interpello
Il diritto di Interpello consiste nella facoltà da parte di ciascun contribuente di porre quesiti alla Direzione centrale del Dipartimento delle politiche fiscali, se vi sono obiettive condizioni di incertezza nella normativa fiscale relativamente a casi concreti e personali.
L’amministrazione finanziaria è tenuta a dare risposta entro 120 giorni. In caso di mancata risposta il comportamento prospettato dal contribuente è inteso implicitamente corretto.
L’interpello è stato istituito dall’art. 21, L. 413/1991, interpello specifico, limitatamente a determinate materie societarie (trasformazioni, fusioni, ecc.), e successivamente ampliato dall’art.11 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente)), interpello generale, a tutte le materie fiscali.
L’interpello generale (o ordinario) trova il suo regolamento attuativo nel D.M. 26-04-2001, n.209.
Vi è, in fine, un ulteriore procedura di interpello, prevista dalla Circolare 99/E del 18-05-2000, per associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati che esprimono interessi non personali ma di rilevanza generale. Template:Diritto