Utente:Elisamistretta/Sandbox

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LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

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Al Parlamento non è attribuita solo la funzione legislativa, ma anche altre funzioni che riguardano l'indirizzo politico, il controllo sul Governo e in alcuni casi anche una funzione di corpo elettorale.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

La formazione delle leggi è la funzione più importante.

I passaggi per la formazione di una legge sono:

  • Iniziativa legislativa, che consiste nella presentazione di una proposta di legge al Parlamento da parte di ciascun deputato e ciascun senatore, il Governo, 50.000 elettori, il Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) e ciascun consiglio regionale.
  • La fase dell'esame e dell'approvazione da parte di una camera, quando si presenta una proposta di legge a una Camera, inizia un processo in cui, nel nostro sistema, sono possibili tre modalità, la procedura ordinaria (o in sede referente) che si articola in due fasi, l'esame da parte di una delle commissioni e la discussione e la deliberazione, ovvero la votazione da parte dell'assemblea; la procedura in sede legislativa, in cui il procedimento di esame e votazione della proposta avviene all'interno della commissione quindi non passa dall'assemblea per l'approvazione; la procedura in sede redigente, infine, la procedura in sede redigente, utilizzata in modo assai limitato, prevede che l’esame del testo sia svolto in commissione.
  • Il passaggio del testo all'altra camera e la sua approvazione con il medesimo testo, successivamente il progetto di legge approvato da una camera viene trasmesso all'altra camera, che deve approvarlo nello stesso identico testo. La legge non può essere approvata fino a quando la Camera dei deputati e il Senato non approvano uno stesso, identico testo
  • La promulgazione da parte del Presidente Della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la promulgazione l’atto con il quale il Presidente della Repubblica attesta che una legge è stata regolamentata approvata e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza. Il Presidente della Repubblica può rinviare la legge delle Camera. La pubblicazione della legge consiste nell’inserimento del testo nella raccolta ufficiale degli atti normativa delle repubblica italiana e nelle successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.