Invalidità (diritto civile)
concetto del diritto civile
Invalidità è un concetto del diritto civile che indica la mancanza dei requisiti necessari perché un negozio giuridico produca effetti validi.[1]
Un atto invalido è dunque quello che presenta un vizio tale da impedirne, in tutto o in parte, l'efficacia giuridica.[1]
Italia
modificaNell'ordinamento italiano la disciplina dell'invalidità si realizza soprattutto attraverso due figure giuridiche distinte:
- la nullità, che colpisce atti contrari a norme imperative o privi di elementi essenziali e che, in linea generale, può essere rilevata anche d'ufficio; in caso di nullità l'atto si considera privo di effetti sin dall'origine.[2]
- l'annullabilità, che riguarda vizi di minore gravità (ad esempio incapacità, errore, dolo, violenza) e tutela prevalentemente interessi privati; l'atto efficace resta tale fino a che la parte interessata non ne richieda l'annullamento dinanzi all'autorità giudiziaria.[3]
Altri ordinamenti
modificaIn altri sistemi giuridici si adottano distinzioni analoghe, con terminologia diversa:
- Common Law: si distingue tra atti void (nulli, privi di effetti) e voidable (annullabili: validi fino a impugnazione).[4][5]
- Francia: la dottrina e la normativa distinguono tra nullité absolue (a tutela dell'interesse generale) e nullité relative (a tutela di interessi privati), con conseguenze diverse circa la rilevabilità e la possibilità di agire in giudizio.[6]
Note
modifica- ^ a b Nullità - Enciclopedia, su Treccani. URL consultato il 1º ottobre 2025.
- ^ Gazzetta Ufficiale, su www.gazzettaufficiale.it. URL consultato il 1º ottobre 2025.
- ^ Annullabilità, su treccani.it.
- ^ (EN) void, su LII / Legal Information Institute. URL consultato il 1º ottobre 2025.
- ^ voidable Definition, Meaning & Usage | Justia Legal Dictionary, su dictionary.justia.com. URL consultato il 1º ottobre 2025.
- ^ Legifrance, su legifrance.gouv.fr. URL consultato il 1º ottobre 2025.