Colpa (diritto)
Diritto penale
Definizione
Il Codice Rocco all'articolo 42 comma secondo recita: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge". Successivamente, il secondo capoverso dell'articolo 43 definisce che il reato "è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."
Struttura
La colpa è una tecnica di imputazione soggettiva del reato, si può considerare quindi, un elemento della colpevolezza. La sua struttura è anzitutto definita in maniera negativa: l'evento criminoso non deve essere voluto dall'agente, altrimenti si cade nell'ipotesi del dolo. E' comunque possibile che l'evento sia preveduto dall'agente, purchè alla sua prospettazione non segua la volizione (è discusso se per volizione dell'evento si possa intendere il prospettarsi certo dello stesso).
Secondariamente la colpa presenta un elemento positivo, l'agire negligente, inteso in senso ampio. La diligenza rilevante è costruita per relazione con alcune particolari fonti: da un lato la negligenza in senso stretto, l'imprudenza e l'imperizia, dall'altro l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Template:Diritto