Nel diritto il controllo è l'attività volta ad assicurare la conformità alle norme giuridiche o all'interesse pubblico di altra attività, mediante l'esercizio dei corrispondenti poteri da parte di soggetto diverso da quello che esercita l'attività controllata.

Il controllo può essere sugli atti oppure sugli organi.

Il controllo sugli atti può essere:

  • di legittimità, se verte sulla conformità dell'atto alle norme giuridiche;
  • di merito, se verte sulla conformità dell'atto all'interesse pubblico in vista del quale è stato conferito il potere di compierlo ed attiene all'idoneità dell'atto stesso a conseguire in modo ottimale il fine, alla stregua delle regole non giuridiche (tecniche, di esperienza ecc.) di volta in volta applicabili.

Il controllo sugli atti può, inoltre, essere:

  • preventivo, se è volto ad impedire che l'atto non conforme alla norma giuridica o all'interesse pubblico sia emanato o produca i suoi effetti. Al tal fine, è richiesta l'autorizzazione del soggetto che esercita il controllo, prima dell'emanazione dell'atto, o il visto del medesimo, prima che l'atto produca i suoi effetti.
  • successivo, se è volto a rimuovere dal mondo giuridico l'atto (annullamento) o i suoi effetti (revoca) in conseguenza della sua non conformità alla norma giuridica o all'interesse pubblico.

Il controllo sugli organi è volto ad assicurare la funzionalità di organi monocratici e collegiali attraverso verifiche, intimazioni fino alla rimozione del titolare o lo scioglimento del collegio.