Società Italiana degli Autori ed Editori

ente pubblico economico italiano
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La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore.

Società Italiana degli Autori ed Editori
File:SIAE Logo.png
AbbreviazioneSIAE
Tipoente pubblico economico
Fondazione23 aprile 1882 a Milano Italia (bandiera)
FondatoreCesare Cantù, Tullio Massarani
Scopotutela del diritto d'autore
Sede centraleItalia (bandiera) Roma
PresidenteItalia (bandiera) Gian Luigi Rondi
Lingua ufficialeitaliano
Sito web

In particolare la SIAE, come prescritto dagli articoli 180-183 della legge sul diritto d'autore, agisce come ente intermediario tra il pubblico e i detentori dei diritti, occupandosi di:

  1. concedere licenze e autorizzazioni per lo sfruttamento economico di opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto
  2. percepire i proventi derivanti dalle licenze/autorizzazioni
  3. ripartire i proventi tra gli aventi diritto.

Oltre a ciò può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno e può assumere, per conto dello stato, di enti pubblici o privati, servizio di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.

La peculiarità della SIAE

A differenza di altri ordinamenti, in Italia esiste una unica società per la tutela sia degli autori che degli editori. Tale situazione era normale al tempo della scelta dell'impostazione corporativa. Ma ora si tratta di uno dei pochi esempi di diritto corporativo rimasti in vigore dopo il 1945. È stato poi osservato che tale scelta sbilancia l'attenzione a favore degli editori, che di fatto sono i gestori in molti casi anche dei diritti loro ceduti dagli autori.

Storia dell'ente

La SIAE nacque a Milano, presso Palazzo Marino, il 23 aprile 1882. Venne fondata in forma tipicamente associativa come Società degli autori, voluta principalmente da scrittori, musicisti, editori e autori allo scopo di promuovere e salvaguardare la tutela del diritto d'autore.

La neocostituita SIAE ebbe Cesare Cantù, già avanti con gli anni, come presidente onorario e Tullio Massarani come presidente effettivo. Nel primo Consiglio Direttivo figuravano, tra gli altri, l'editore Emilio Treves, il politico Nicomede Bianchi, i letterati Edmondo De Amicis, Francesco De Sanctis, Giosuè Carducci e i musicisti Antonio Bazzini e Giuseppe Verdi.

L'iniziativa si iscriveva in un quadro storicamente caratterizzato, in Italia e altrove, dal sopravvenire di sistemi normativi organici aventi per oggetto proprio la tutela del diritto d'autore. Infatti la sua fondazione avviene proprio a ridosso della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, che si poneva proprio a tutela della opere letterarie ed artistiche. Inoltre in questo quadro assumeva un determinato rilievo anche il dato fattuale costituito dall'incipiente e crescente fenomeno del consumo di massa delle opere letterarie ed artistiche e della conseguente necessità degli autori - e degli aventi diritto: editori, distributori, attori, esecutori - di disporre di una struttura organizzativa idonea a rappresentarli e soprattutto a sostituirsi ad essi nella tutela dei loro diritti economici dentro e fuori dai confini nazionali.

Le successive vicende della SIAE possono essere così riassunte:

  • La società ottiene nel 1920 dallo stato il servizio di accertamento e riscossione delle imposte sugli spettacoli teatrali, poi esteso a spettacoli di tipo diverso, successivamente rinnovata fino al 1999, anno in cui tale imposta viene abolita.
  • Nel 1926 trasferisce la sua sede a Roma.
  • Nel 1927 assume l'attuale denominazione, che viene poi modificata nel 1941 in Ente Italiano Per Il Diritto D'Autore (EIDA).
  • Tra il 1896 e il 1929, la società si trasforma pian piano in organizzazione che opera espressamente in campo economico, prefigurando il suo ruolo di intermediazione tra autori ed esecutori.
  • Nel 1999, il decreto legislativo n. 419 la definisce ente pubblico a base associativa.

La SIAE è sottoposta alla vigilanza del Consiglio dei ministri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi della legge n. 109/2005, di conversione del Decreto legge n. 63, del 26 aprile 2005.

L'attività intermediaria della SIAE

La legge n. 633/1941, che contempla il diritto d'autore, al titolo quinto attribuisce alla SIAE, in forma esclusiva, l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta e indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate.

Tale attività viene esercitate per effettuare:

  • Concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate.
  • La percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni.
  • La ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

L'attività dell'ente si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata" (art. 180).

Inizialmente la violazione dell'esclusiva veniva penalmente sanzionata (art. 172), ma la disposizione sanzionatoria è stata debilitata per effetto della "depenalizzazione" e attualmente viene applicata solo la sanzione amministrativa.

Quindi i poteri di gestione di gran parte dei diritti di utilizzazione economica delle opere d'ingegno viene affidato in toto alla SIAE, andando però a salvaguardare "la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti" (art. 180).

Questo fenomeno di affidamento di questa attività intermediaria viene demandato solo in Italia ad un'unica società, è infatti vero che in Europa permane nel'area dell'autonomia. In sostanza quindi l'attività della SIAE si risolve nella concessione di "licenze" ed "autorizzazioni" e nella riscossione dei relativi compensi, determinati dalla società.

L'attenuazione dell'esclusiva

L'introduzione delle norme comunitarie ha fatto sì che il principio, prima assoluto, dell'esclusiva nell'intermediazione, resti ora molto attenuato. Permane il divieto di costituire nuove organizzazioni di intermediazione, ma ora l'autore, oltre la soluzione di autotutelare il proprio diritto, può liberamente iscriversi ad associazioni di autori degli altri 26 paesi dell'Unione. Tale diritto è ora palesemente ammesso anche sul sito della SIAE.

Società per tutelare gli autori

La SIAE non crea diritti d'autore, ma si limita a tutelare coloro che intendano depositare volontariamente le loro opere presso questo ente al fine di vederne protetta la paternità e i correlati diritti (l. 248/2000[1]). Il deposito non è obbligatorio in quanto il diritto d'autore, per sua natura, sussiste sin dalla creazione dell'opera e quindi possono essere usati altri mezzi per la dimostrazione della titolarità dei diritti, come ad esempio Copyzero.

Secondo l'articolo 180bis l'unico caso di obbligatorietà della sottoscrizione spetta agli enti che ritrasmettono opere via cavo (una tecnologia scarsamente utilizzata in Italia). Non è quindi compresa la radiodiffusione, sia essa fonica o televisiva.

La SIAE è munita di un'organizzazione specifica per la tutela dei diritti d'autore, composta da circa 600 Circoscrizioni mandatarie (con funzioni di sportello), 13 sedi regionali e 34 filiali, alle quali ricorrono molte produzioni italiane ed estere. Gli agenti SIAE hanno la possibilità (in convenzione con l'Agenzia delle Entrate) di effettuare controlli fiscali sulle attività di pubblico spettacolo e sulle associazioni sportive dilettantistiche descritte dalla l. 398/91, come da dpr 640/72. La SIAE inoltre si occupa anche in convenzione con l'ENPALS dei controlli contributivi per i lavoratori dello spettacolo.

La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.[2]

L'autore

Il titolare dei diritti è l'autore, in quanto creatore dell'opera. Se si tratta di un'opera congiunta tutti i coautori sono allo stesso tempo titolari dei diritti.

Come iscriversi

Un autore può affidare la tutela delle sue opere alla SIAE tramite un rapporto che può essere di associazione o di mandato. Ai primi è attribuito il diritto di candidarsi e di votare per l'elezione degli Organi Sociali della società, devono inoltre pagare un corrispettivo annuo, a differenza dei mandati che devono rinnovare la tutela delle proprie opere ogni quattro anni. Gli autori, editori, concessionari che non hanno la cittadinanza di un Paese dell'Unione Europea possono far tutelare le loro opere alla SIAE, ma non possono associarsi, sono obbligati a stabilire un mandato. I ragazzi minorenni possono iscriversi gratuitamente, tramite mandato valido fino al 31 dicembre dell'anno in cui il ragazzo compie 18 anni.

Pseudonimo e nome d'arte

Gli autori che hanno scelto di rapportarsi nella forma di associati, hanno la facoltà, dietro opportuno pagamento, di registrare le proprie opere con uno pseudonimo od un nome d'arte. Non c'è vera e propria differenza etimologica tra i due termini, però, per la SIAE, lo pseudonimo è semplicemente un nome alternativo al proprio nome di battesimo, mentre il nome d'arte è un nome con il quale l'artista è conosciuto dai media e dai propri fans. Tutelare le opere con un nome d'arte è più economico rispetto ad uno pseudonimo, però bisogna presentare una documentazione (articoli di giornale, siti web, dischi, locandine) che attesti che si è realmente conosciuti con quel nome d'arte.

Come depositare le opere

Per depositare le opere l'autore deve portare allo sportello SIAE più vicino alla sua abitazione una domanda con la richiesta di deposito,firmata da tutti gli autori, una copia inedita della stessa su apposito modello denominato "modello 112 " disponibile presso le agenzie e le filiali sparse in tutto il territorio italiano. Per gli associati, il deposito inerente alle opere musicali è gratuito. Per le opere video, quelle cioè non riprodotte su carta, la firma dovrà essere riposta anche sul supporto contenente l'opera. Inoltre, occorre presentare la notifica di pagamento dell'importo di deposito.

Diritti economici

La durata dei diritti economici termina 70 anni dopo la morte dell'autore. Nel caso di opere create da più autori, in comunione, collettive, ecc., la durata di utilizzazione si protrae fino a 70 anni dopo la morte del più longevo degli autori. Successivamente l'opera cade in pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d'autore. Le elaborazioni creative di un'opera preesistente ancora tutelata devono essere autorizzate dal titolare del diritto di elaborazione dell'opera preesistente. La durata di tutela delle elaborazioni si protrae fino a 70 anni dopo la morte dell'elaboratore. Stessa disciplina si applica alle traduzioni di un'opera in una lingua differente da quella originaria.

I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono:

  • diritto di riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione dell'opera in copie materiali o immateriali
  • diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione ovvero lettura pubblica dell'opera: cioè il diritto di presentare l' opera al pubblico fisicamente presente nel luogo ove avviene la comunicazione nelle varie forme sopra specificate
  • diritto di comunicazione al pubblico: cioè il diritto di far percepire l'opera ad un pubblico situato a distanza dal luogo di emissione dal segnale che trasporta la comunicazione dell'opera
  • diritto di distribuzione: cioè il diritto di porre in commercio l'opera o comunque a disposizione del pubblico
  • diritto di elaborazione: cioè il diritto di apportare modifiche all'opera originale

I diritti economici hanno carattere esclusivo: permettono all'autore di autorizzare o meno l'utilizzo della sua opera e di trarne i correlati benefici economici.[3] Inoltre i diritti patrimoniali possono essere ceduti a terzi, in tutte le forme consentite dalla legge. I diritti morali sono invece incedibili per atto tra vivi.

Diritti morali

La SIAE si occupa anche dei diritti morali dell'opera. Questi si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. I principali sono:

  • Il diritto alla paternità dell'opera
  • Il diritto all'integrità dell'opera
  • Il diritto ad opporsi alla pubblicazione dell'opera

Quando però un'opera è già stata pubblicata e, ad esempio, immessa sul mercato, un autore non può più opporsi alla pubblicazione di questa, a meno che non siano stati lesi i diritti all'integrità.[4]

Le varie sezioni della SIAE

  • OLAF (Opere Letterarie ed Arti Figurative)

In tale sezione vengono amministrati i diritti relativi ad opere letterarie (e loro traduzioni) e a tutte quelle opere relative ad arti visive (pittura, scultura, grafica, fotografia, computer art). Per le prime la SIAE amministra i diritti relativi alla lettura o recitazione in pubblico, alla riproduzione meccanica (su dischi, videocassette, CD-ROM ecc.), alla diffusione radiofonica e televisiva, alla comunicazione pubblica per radio o tv, alla diffusione tramite le più moderne tecnologie (Internet), vengono inoltre tutelate la riproduzione a stampa delle opere letterarie, attraverso la vigilanza sui contratti di edizione che le sono affidati dagli autori. Essa prevede l'obbligo del contrassegno SIAE su tutti i volumi e l'adozione di formule contrattuali secondo la normativa di legge sul contratto di edizione.

Per le seconde invece la SIAE esercita la tutela del diritto di riproduzione su libri, cataloghi, riviste, poster, cartoline, oggetti e materiali vari, videocassette, CD-ROM, e dei diritti di diffusione televisiva, o effettuata con l'uso delle più moderne tecnologie (Internet).

In base alle nuove norme di tutela del diritto d'autore (Legge 248/2000), la Sezione OLAF segue la riscossione e la ripartizione dei compensi dovuti dagli utilizzatori (centri copie, copisterie, biblioteche, ecc.) per la riproduzione di opere effettuata mediante apparecchi per fotocopia, xerocopia o simili ("reprografia").

La Sezione OLAF cura inoltre la tenuta del Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (istituito con il decreto legislativo 29/12/1992, n.518) e assicura il servizio di deposito delle opere inedite (romanzi, racconti, poesie, copioni, trame, sceneggiature o soggetti cinematografici, opere audiovisive, format, software, banche dati ecc.), a cui si può rivolgere anche chi non aderisca alla SIAE.

  • Sezione Cinema

La Sezione Cinema tutela le opere cinematografiche o assimilate (film per la tv, telefilm seriali, serie e miniserie televisive, telenovelas e soap operas, situation comedies, film inchiesta in una o più puntate, documentari televisivi e cartoni animati di breve durata fino a 45', ecc.). Questa attività di tutela riguarda, in particolare, la gestione dell'equo compenso, riconosciuto agli autori che la SIAE negozia e amministra per conto degli autori, la liquidazione dei compensi, riscossi sulla base degli accordi già conclusi, è stata avviata a partire dal 2000, mentre la Sezione ripartisce da tempo i compensi per copia privata, la Sezione, inoltre, percepisce e liquida agli aventi diritto i compensi per l'utilizzazione all'estero di opere cinematografiche e audiovisive italiane, nell'ambito dei rapporti di reciproca rappresentanza con le Società estere di gestione collettiva, alla Sezione è anche affidato il monitoraggio dei dati sulle proiezioni nelle sale cinematografiche. Sono segnalati allo Stato e agli aventi diritto (autori, produttori, distributori), che ne facciano richiesta, i dati relativi ai passaggi ed agli incassi dei film sul territorio nazionale, a partire dalla data di prima visione.

  • La Sezione Lirica

In questa vengono tutelate le opere del teatro musicale e di danza: le opere liriche, gli oratori, i balletti, le coreografie, le opere pantomimiche, in particolare è tutelato il diritto d'autore che derivi da rappresentazioni in pubblico, diffusioni radiofoniche o televisive (via etere, cavo, satellite), Internet, riproduzioni cinematografiche, video, audio, CD-ROM, attuate con qualsiasi supporto tecnico o sistemi di diffusione.

  • La Sezione Musica

Amministra i diritti relativi alle opere musicali, con o senza testo letterario, sia di genere classico che leggero, e i diritti di pubblica esecuzione delle opere, inclusa quella cinematografica e la diffusione radiotelevisiva, e i diritti di riproduzione meccanica delle opere. Non sono invece amministrati dalla Sezione altri tipi di diritti, come quelli di riproduzione a stampa delle opere musicali e/o dei relativi testi ed i diritti di sincronizzazione.

  • La Sezione DOR (Opere Drammatiche e Opere Radiotelevisive)

La Sezione DOR tutela le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe, comprese quelle create appositamente per la radio, la televisione o altri mezzi di diffusione a distanza. Per il repertorio di sua competenza, la Sezione tutela i diritti relativi alle rappresentazioni in pubblico, alla diffusione radiotelevisiva, via cavo o via satellite, e i diritti relativi alla riproduzione meccanica (audio, video, CD ecc.) ed alla comunicazione pubblica con apparecchi radiotelevisivi. Si occupa inoltre della tutela dei diritti relativa alla diffusione via Internet. Le opere di competenza della Sezione DOR possono essere destinate alla rappresentazione sulla scena o all'utilizzazione radiotelevisiva.

Le prime devono essere dichiarate come: opera di prosa, opera di genere drammatico con musiche originali, produzione per bambini, spettacolo di burattini e marionette, drammatizzazione in forma scenica, operetta, commedia musicale, opera di cabaret, fantasia teatrale, canzone sceneggiata, dialogo introduttivo.

Le seconde sono suddivise in tre classi corrispondenti alle fasce di compenso:

  • Prima classe:
    • produzioni originali con struttura drammaturgica
    • produzioni con struttura drammaturgica tale da costituire opera organica, con un compiuto arco spettacolare, con personaggi, situazioni, vicende reali o fantastiche e sceneggiature di esclusiva creazione degli autori dichiaranti
  • Seconda classe: produzioni derivate e/o composite
    • produzioni costituite: a) da elaborazioni di opere preesistenti; b) da un insieme di elementi di spettacolo a carattere eterogeneo; c) dalla trattazione di fatti storici e/o di cronaca. In tali produzioni l'attività creativa degli autori deve rispondere a criteri di organicità e deve essere espressa con una costruzione autonoma e sceneggiata oppure in funzione di un'idea di base aggregante. Gli apporti degli autori stessi devono risultare prevalenti rispetto alla durata complessiva di ogni singola produzione.
  • Terza classe:
    • produzioni complementari. In questa classe sono previste due fasce con coefficienti diversi.
      • fascia A (con coefficiente intero): produzioni che consistono nel presentare e/o assemblare materiale di ogni tipo che si risolvono in una struttura d'insieme, nella quale gli elementi di coordinamento ideati ed espressi dagli autori sono presenti in misura quantitativamente prevalente rispetto alla durata complessiva di ogni singola produzione. Per materiale di ogni tipo, si può intendere, ad esempio, opere preesistenti, coreografie, interviste, inchieste, contributi a carattere documentaristico-informativo, giochi a premi, quiz, concorsi, rassegne, manifestazioni promozionali, premiazioni, materiale preregistrato o realizzato in collegamento esterno.
      • Fascia B (con coefficiente ridotto): produzioni - con le stesse caratteristiche della fascia "A" - in cui gli elementi di coordinamento, ideati ed espressi dagli autori, non sono prevalenti rispetto alla durata complessiva di ogni singola produzione ma sono tuttavia presenti in misura rilevante e in rapporto funzionale con il materiale di ogni tipo come sopra indicato.

La collocazione delle opere nelle classi di ripartizione viene effettuata applicando esclusivamente i criteri suesposti ed è pertanto indipendente dal genere con cui l'opera è stata depositata.

Altre attività della SIAE

Un cenno meritano le altre attività svolte dalla SIAE, specialmente in base all'articolo 181 del 1941, per il quale la società può esercitare altri compiti connessi alle opere d'ingegno e assumere per conto dello Stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti.

La SIAE:

  • Tiene il "Pubblico Registro Cinematografico" (PRC).[5]
  • Provvede, in base a convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione, alla riscossione dei: diritti erariali sugli spettacoli, sui trattenimenti pubblici, sulle scommesse e sui concorsi pronostici, diritto demaniale per talune forme di utilizzazione delle opere adatte al pubblico spettacolo o musicali e per la pubblicazione di opere letterarie, quando siano cedute a pubblico dominio, speciale compenso degli autori per il caso di apparecchi radioricevente, percentuale dovuta agli autori dopo la loro morte per gli aventi diritto sull'aumento di valore delle opere di arti figurative.[6]
  • Contrassegna gli esemplari delle opere a stampa, salvo che l'autore preferisca contrassegnarle personalmente con la propria firma.
  • Contrassegna musicassette, videocassette, o altri supporti utilizzati per la distribuzione.
  • Riscuote e ripartisce i diritti dovuti da chi produce o importa nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video.
  • Amministra con poteri di rappresentanza la comunione ereditaria imposta relativamente ai diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno.

La natura giuridica della SIAE

La Corte Costituzionale, nelle sentenze del 1968 e 1972, non ha avuto dubbi e ha postulato la natura della SIAE come ente di diritto pubblico. In precedenza e per due volte la Suprema Corte aveva affermato e ribadito la natura della SIAE quale "ente pubblico ed economico". Vi sono notevoli dubbi al riguardo, soprattutto in presenza del fenomeno di "riprivatizzazione" dell'ente che consiste nella partecipazione degli autori e degli editori al sodalizio. Gli organi sociali sono eletti dagli autori, editori, concessionari o produttori che per continuità di appartenenza alla società e per diritti incassati diano dimostrazione del carattere professionale dell'attività svolta. La procedura di privatizzazione non ha però avuto seguito, non rientrando la SIAE tra gli enti destinatari della legge, sia in considerazione dei suoi fini istituzionali e della sua struttura sia per mancanza di fondi di dotazione, e non beneficiando la SIAE di contributi, sovvenzioni da parte dello Stato.

Struttura della SIAE

La SIAE è la Società degli Autori e degli Editori, amministrata attraverso gli Organi Sociali eletti da loro e tra loro stessi.

La sua struttura comprende il Direttore Generale e si articola in 5 Divisioni, di cui fanno parte Sezioni, per l'amministrazione del diritto d'autore, e Servizi per la gestione interna della Società e dei servizi di cooperazione. Dell'organizzazione strutturale fanno parte anche l'Ufficio Affari Giuridici e Legali, l'Area Comunicazione e Relazioni Esterne, l'Ufficio Rapporti Internazionali, l'Ufficio Legislativo e l'Ufficio di Presidenza.

La SIAE è, inoltre, presente sul territorio a livello capillare, tramite le sue 13 sedi regionali, 34 filiali e oltre 600 mandatari.

Gli organi

  • Il Presidente è il rappresentante legale della Società ed è suo compito convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.
  • Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Società, di cui, tra l'altro, redige il regolamento interno ed il bilancio preventivo e consuntivo annuale. Dopo aver consultato le Commissioni di Sezione, determina annualmente i criteri su cui si basa l'ordinanza di ripartizione e li sottopone all'approvazione del Ministero incaricato della vigilanza della SIAE.
  • L'Assemblea designa il Presidente ed una parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed elegge i membri delle Commissioni di Sezione ed alcuni componenti del Collegio dei Revisori. Svolge, inoltre, compiti di vigilanza sul funzionamento della Società tramite l'approvazione di vari regolamenti organizzativi e del bilancio preventivo e consuntivo annuale.
  • Le Commissioni di Sezione hanno principalmente funzioni consultive, fornendo pareri al Consiglio di Amministrazione in merito a tutte le questioni che regolano l'organizzazione ed il funzionamento della Società.
  • Il Collegio dei Revisori ha funzioni di controllo della Società, secondo quanto previsto dal codice civile (articoli 2397 e seguenti).

Organigramma

Organigramma al 3 dicembre 2010[7]:

  • Presidente: carica vacante, dopo le dimissioni di Giorgio Assumma[8]. Esercita la funzione il sostituto Lorenzo Ferrero.
  • Direttore generale: Gaetano Blandini
  • Vicedirettori generali: Manlio Mallia e Sabina Riccardelli

Modalità di vigilanza

La SIAE, insieme all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di prevenire ed accertare le violazioni del diritto d'autore, vigila:

  • sull'attività di pubblico spettacolo (L.248/2000) e in convenzione con l'Agenzia delle Entrate per i controlli IVA (Dpr 640/72)
  • in convenzione con l'ENPALS sui contributi dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti
  • sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento e su qualsiasi supporto delle opere tutelate, compresa qualsiasi diffusione radiotelevisiva
  • sulla proiezione nelle sale cinematografiche delle opere tutelate e sui diritti connessi
  • sulla distribuzione, vendita, noleggio, emissione e utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti contenenti riproduzioni di opere tutelate
  • sui centri di riproduzione pubblici o privati che usano per proprio conto, o rendono disponibili a terzi, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analoghi sistemi.

Critiche

  • La SIAE acquisisce un compenso (denominato equo compenso[9]) sui dispositivi di memorizzazione venduti in Italia. Ciò significa che esiste una tassazione preventiva su pellicole fotografiche, musicassette, VHS, CD, DVD, HD DVD, Blu ray, masterizzatori, hard disk, pendrive, schede di memoria, personal computer, decoder, lettori MP3, telefoni cellulari, ecc. poiché viene assunto a priori che vi si registrerà una copia privata di materiale protetto dai diritti d'autore, indipendentemente dal fatto che poi ciò realmente accada. L'ammontare complessivo degli introiti da equo compenso viene stimato, da Confindustria e Assinform, in 300.000.000 Euro all'anno[10][11][12]. A fronte di ciò, la SIAE dichiara che tuttavia non può essere pienamente soddisfatta dei livelli di compenso che il decreto oggi fissa, non ritenendolo ancora pienamente "equo"[13].
  • La SIAE può esigere il compenso anche per eventi di natura non lucrativa. Vi sono stati vari casi emblematici che hanno sollevato molte critiche:
    • Richiesta di pagamento ad un'associazione che aveva improvvisato una piccola festa con dei bambini di Chernobyl che avevano cantato una canzone popolare bielorussa per ringraziare le famiglie del Progetto accoglienza di Chernobyl che li avevano ospitati in Italia[14].
    • Richiesta di pagamento al Circolo Pensionati ed Anziani di Predazzo per aver cantato alcune canzoni della tradizione locale durante la tradizionale festa degli ultranovantenni del paese[15].
    • Richieste di pagamento per il noleggio dello spartito dell'inno nazionale della Repubblica Italiana[16][17].
    • Richiesta di pagamento forfettario per l'attività di fotocopiatura nelle biblioteche universitarie[18].
    • Richiesta di pagamento per la trasmissione di trailer che includono musica[19][20].
  • Il 65% degli artisti registrati alla SIAE alla fine dell'anno percepisce in ripartizione dei diritti meno di quanto versa all'ente per la quota di iscrizione[21].
  • La pretesa della SIAE di richiedere compensi per diritto d'autore anche per le attività didattiche è stata oggetto di un'interrogazione[22] al Governo da parte del senatore Mauro Bulgarelli, che ha anche proposto di valutare l'opportunità di estendere anche in Italia il concetto del fair use.
  • La SIAE svolge un ruolo preponderante nel Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore in base a norme poste in essere quando vigeva il Diritto corporativo.
  • La SIAE detiene nel territorio italiano un monopolio legale (ovvero concesso dallo Stato) sull'attività di intermediazione. Più volte è stato sollevato il problema dell'effettiva correttezza di una posizione del genere. Alcuni enti, come la FIMI, hanno chiesto che venisse modificato l'articolo 180 in favore di un mercato più concorrenziale.
  • La SIAE mette sullo stesso piano copyright e diritto d'autore, impedendo la libertà di un autore di condividere la propria opera con chiunque, anche senza scopo di lucro. Infatti secondo l'art.27 del Regolamento Generale della società: è vietato all'iscritto di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titoli gratuito, ossia rilasciare opere e/o altro materiale sotto differente licenza (ad esempio Creative Commons).
  • Negli ultimi anni è in vigore una complessa "Ordinanza di Ripartizione dei diritti" che difatto fa sì che per alcune classi e attività (ad esempio i "concertini"), non vi sia certezza per l'autore di percepire i diritti, che pur i locali pagano.
  • Gli introiti di uno spettacolo o gli incassi di un locale, bar, Hotel, vengono dichiarati usando l'apposito modello 1026. Per tale modello la SIAE ha finora preteso l'acquisto (in alcune agenzie era ammessa la copia scaricata da internet, in altre si doveva acquistare a pagamento). L'ufficio erariale SIAE ha dovuto dichiarare però, nel settembre 2009, la legittimità dell'uso della copia del mod. 1026.
  • Nell'ottobre 2011 la SIAE ha cominciato a chiedere ai siti web il pagamento di una licenza per la pubblicazione di trailer cinematografici, fino ad allora considerati "fair use" in quanto materiale con scopi promozionali. La licenza (con costi a partire da 1000 euro annui) sarebbe necessaria anche se la pubblicazione avviene tramite "embed" di filmati provenienti da altri siti.[23] La comunicazione ha sollevato molte perplessità e molte critiche, anche da parte di noti registi e attori [24][25][26][27][28] e il ritiro polemico di tutti i video da parte di alcuni siti.[29]

Gli interventi dell'Autorità garante della concorrenza

Sempre più spesso l'Autorità garante della concorrenza interviene per approfondire aspetti controversi. Su richiesta dell'associazione locali da ballo l'autorità ha aperto una istruttoria basata sulla base della constatazione che gli oneri imposti dalla SIAE sono molto più pesanti di quelli delle corrispondenti istituzioni estere.

Il dissesto finanziario

Secondo una inchiesta[30] di Sergio Rizzo sul Il Corriere della Sera del 26 giugno 2012 la SIAE versa in profondo dissesto a causa dell'elevato costo del personale, del fondo pensioni e del continuo contenzioso con i dipendenti.

Il bollino SIAE

File:SIAE Bollino.png
Bollino SIAE

Stando all'articolo 181 bis della legge sul diritto d'autore, uno speciale contrassegno, comunemente denominato bollino SIAE, dovrebbe essere apposto su ogni supporto contenente opere protette dal diritto d'autore.

A seguito della Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee[31] e di alcune Sentenze della Corte di Cassazione[32], è stato decretato che non costituisce reato la semplice assenza del contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere dell'ingegno[33] come esplicitamente riportato sul sito della stessa SIAE, in cui viene anche spiegato più in dettaglio che per ciò che concerne il contrassegno, la stessa Corte [di Cassazione] ha applicato, nella sua massima estensione, il principio proposto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui il bollino SIAE è qualificabile come regola tecnica. Questa regola, non essendo stata comunicata in via amministrativa dallo Stato Italiano all'Unione Europea, non è rilevante penalmente nei confronti dei privati, che non appongono il contrassegno sui supporti[33].

Recentemente non solo con una decisione del Tribunale di Cesena è stato assolto un imprenditore a cui era stata contestata la commercializzazione in Italia di Cd-Rom privi del bollino[34], ma addirittura un editore italiano ha ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per 1,2 milioni di euro a carico della SIAE quale rimborso per quanto versato tra il 2004 e il 2008 per acquistare i bollini da porre sui supporti che diffondeva in allegato alle proprie riviste cartacee[35].

Successivamente, un decreto legge del Presidente del Consiglio dei ministri[36] del 23 febbraio 2009, ha riportato in vigore il bollino SIAE. Tale decreto presenta molti punti controversi, infatti l'entrata in vigore del DPCM innescherebbe una serie di problematiche di ordine strettamente pratico, che potrebbero costringere all'illegalità una serie di attori del mercato. Ci sono aziende che, sulla base del pronunciamento europeo e sulla base della sentenza con cui la Cassazione nella primavera del 2008 ha stabilito la non opponibilità della vidimazione, hanno richiesto e ottenuto dalla SIAE di operare senza apporre ai supporti il contrassegno. IL DPCM ha efficacia retroattiva e non prevede alcun periodo di transizione che consenta a questi attori di adeguarsi al nuovo quadro normativo. Questi soggetti dovrebbero fare richiesta alla SIAE per ottenere i contrassegni, dovrebbero attendere una manciata di giorni (tra i 10 e i 40) per ottenerli, dovrebbero provvedere ad apporli. Nel frattempo si troverebbero a violare la legge.[37]

Il prezzo di ogni singolo contrassegno è di 3.65 centesimi di Euro (distribuzione normale) o 1.81 centesimi di Euro (distribuzione gratuita o abbinata a pubblicazioni in vendita senza maggiorazione del prezzo usuale).

Dal punto di vista tecnico, il bollino è difficilmente riproducibile (è un ologramma con particolari non rilevabili a occhio nudo), difficilmente rimovibile (se rimosso diventa inutilizzabile) e riporta le seguenti indicazioni:

  • il titolo dell'opera;
  • il nome del produttore;
  • il tipo di supporto
  • il tipo di commercializzazione consentita;
  • la numerazione generale progressiva;
  • la numerazione progressiva relativa a quell'opera.

Tutela di opere musicali

Per proteggere un'opera musicale tramite l'intermediazione della SIAE è necessario, come per le altre opere d'ingegno, che l'autore sia registrato presso la SIAE. Se la composizione musicale in questione è stata creata da un complesso, tutti i componenti devono essere iscritti. In caso alcuni non fossero associati né alla SIAE né ad altri enti stranieri legati ad essa, al bollettino di dichiarazione dovrà essere allegato anche il modulo di "liberatoria autori non associati", che consente agli aventi diritto di avere i poteri di disposizione dell'opera stessa.

Per registrare un brano musicale, è necessario presentare il bollettino di dichiarazione (Modello 112) con allegato uno spartito dell'opera completo della parte letteraria e almeno della linea melodica della parte musicale. Naturalmente quanto più lo spartito è completo, tanti più si facilita l'identificazione del brano. Se l'opera non è trascrivibile (come nel caso della musica elettronica o, in casi eccezionali, di opere di musica sinfonica o da camera) è sufficiente depositare una registrazione. Sia sullo spartito sia nel bollettino devono essere presenti i nominativi di tutti gli autori con la specifica del loro apporto creativo.

La rete internazionale di Società di Autori in rapporti con la SIAE permette la tutela di opere protette anche al di fuori dell'Italia. Le Società incassano i proventi secondo le loro tariffe, ne deducono la loro provvigione e trasmettono il resto alla SIAE, che provvede a ripartire presso gli aventi diritto (autori, esecutori, produttori discografici ecc.) quanto resta.

Produzione di fonogrammi e SIAE

Dal punto di vista del diritto d'autore, le case discografiche sono utilizzatori di opere musicali a scopo commerciale, mediante la loro incisione, riproduzione e messa in commercio. Dato il ruolo della SIAE in quanto intermediario, il produttore discografico (a cui spettano i diritti di natura economica secondo l'articolo 72 della legge sul diritto d'autore) è tenuto a versare ad essa le royalties che spettano ad autori ed editori delle opere riprodotto, e ad applicare il contrassegno SIAE.

Nel caso in cui la stessa azienda si occupi sia di produzione discografica sia di edizioni musicali, essa da una parte dovrà versare le royalties come si è descritto sopra, dall'altra sarà beneficiaria di parte di quelle royalties in quanto associata alla SIAE (l'editore è proprietario dell'opera secondo quanto stipulato nei contratti con gli autori, ed è quindi uno dei titolari dei diritti).

SIAE e Creative Commons

La prima forma di Creative Commons integrata ad una organizzazione di tutela dei diritti d'autore è nata in Olanda, aprendosi ad un panorama di licenze flessibili, che concedano agli artisti una maggiore libertà di scelta nel promuovere e sfruttare le proprie opere.

Il motivo di questa scelta fu derivata dalle nuove frontiere informatiche, che permettevano agli autori di distribuire le proprie composizioni direttamente online, ma, secondo il vecchio regolamento, questo sarebbe risultato una specie di furto da parte delle organizzazioni stesse.

L'unica soluzione possibile, per coloro che intendevano distribuire gratuitamente la propria musica in Rete, fu rappresentata dalle licenze Creative Commons, in grado, con la clausola "non commercial", di tutelarli da redistribuzioni per scopi commerciali. Così facendo l'artista poteva sfruttare la velocità del web per promuovere le sue opere, traendo profitto da merchandising o esibizioni dal vivo.

Per gli artisti sarà quindi possibile rilasciare un'opera sotto licenza Creative Commons "non commercial" al fine di tutelarla e di distribuirla e sarà loro concesso, al tempo stesso, di ammettere per essa alcuni usi commerciali i cui ricavati saranno raccolti e redistribuiti da Buma/Stemra, la corrispondente olandese della SIAE.

In Italia, invece, il 23 dicembre 2008 nasce il Gruppo di Lavoro Giuridico misto, composto sia da esponenti della SIAE, che da rappresentanti del gruppo Creative Commons Italia. Lo scopo di tale gruppo è quello di dare la possibilità agli autori di scegliere di rilasciare le proprie opere con licenze libere, mantenendo gli usi commerciali, affidando alla SIAE la distribuzione e la raccolta dei relativi ricavi.

Attualmente il Gruppo di Lavoro Giuridico misto è ancora in fase sperimentale,anche se entrambe le parti (SIAE e Creative Commons) stanno cercando di trovare il più in fretta possibile un accordo, cercando di prendere spunto dalle manovre adottate da Buma/Stemra e Koda (quest'ultima è la società che tutela i diritti d'autore in Danimarca)[senza fonte] .

Note

  1. ^ Il testo della legge sul sito del Parlamento Italiano.
  2. ^ Legge 9 gennaio 2008, n. 2, Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.
  3. ^ Diritti di utilizzazione economica
  4. ^ Diritti morali
  5. ^ Legge n°633, art. 103
  6. ^ Legge n°633, art. 180
  7. ^ Organigramma SIAE sul sito ufficiale, su siae.it, 3 dicembre 2010. URL consultato il 27 dicembre 2010.
  8. ^ SIAE: Si dimette il presidente Giorgio Assumma, su agi.it, 30 novembre 2010. URL consultato il 27 dicembre 2010.
  9. ^ Decreto ministeriale 30 dicembre 2009, adottato ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633
  10. ^ Tassa su pc e telefonini per dare soldi alla SIAE da la Repubblica
  11. ^ Equo compenso. Equo? da L'espresso
  12. ^ Equo compenso?
  13. ^ Firmato il decreto per il compenso di copia privata
  14. ^ Blitz della SIAE alla festa, multati i bimbi di Chernobyl da la Repubblica - Cronaca di Bari del 3 settembre 2005.
  15. ^ La SIAE batte cassa per i canti alla festa degli ultranovantenni da l'Adige del 29 ottobre 2009.
  16. ^ Interrogazioni con richiesta di risposta scritta dei senatori Donatella Poretti e Marco Perduca nella seduta n. 367 del 28 aprile 2010 del Senato della Repubblica.
  17. ^ L'Italia chiamò: liberate l'inno dalla SIAE da Sky TG24 del 5 maggio 2010.
  18. ^ La tassa sulle fotocopie e il diritto allo studio da il Fatto Quotidiano del 22 settembre 2011.
  19. ^ Tassa SIAE sui trailer dei film, sul web scatta la rivolta da la Repubblica del 29 ottobre 2011.
  20. ^ La SIAE e i trailer, che brutto film da l'Espresso del 10 novembre 2011
  21. ^ Sprechi di Stato: il caso SIAE da il Fatto Quotidiano del 30 luglio 2010.
  22. ^ Interrogazione parlamentare
  23. ^ SIAE: Diritto d'autore anche per le musiche dei trailer
  24. ^ Paolo Virzì: "Iniziativa più insensata che goffa" (fonte ASCA)
  25. ^ Massimo Boldi: "Tassa ingiusta" (fonte ASCA)
  26. ^ Luca Miniero: "A me sembra una follia" (fonte ASCA)
  27. ^ Federica Lucisano: "Tassa ignobile" (fonte: ASCA)
  28. ^ Enrico Vanzina: "Norma ingiusta" (fonte ASCA)
  29. ^ Fantascienza.com rimuove i video
  30. ^ La grande famiglia dei dipendenti Siae Quattro su dieci legati da «parentela» - Corriere.it
  31. ^ La bocciatura dei bollini SIAE
  32. ^ Il bollino SIAE? Non più un obbligo
  33. ^ a b SIAE: l'abusiva riproduzione è sempre reato
  34. ^ Bollini, SIAE nuovamente battuta in Italia
  35. ^ SIAE, partono i rimborsi per bollini non dovuti
  36. ^ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.31 del 23 febbraio 2009
  37. ^ Bollini SIAE, un ritorno impugnato

Bibliografia

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  • Spada, Paolo (a cura di) "Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali", Giuffré, Milano, 2006
  • Giorgio Jarach - Alberto Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia editore ISBN 9788842538172
  • Simone Aliprandi, Teoria e pratica del copyleft. Guida all'uso delle licenze opencontent, NDA Press/Copyleft-Italia.it, 2006, ISBN 88-89035-14-5.. Disponibile anche su Wikimedia Biblioteca a questo link

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