Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (CNPAIALP), detta anche Inarcassa, è un ente fondato nel 1958,[1] gestore di forme di previdenza di primo pilastro, avente lo scopo di provvedere al trattamento pensionistico degli ingegneri e architetti ad esso iscritti.[2]
L'iscrizione all'Inarcassa è obbligatoria per gli ingegneri e gli architetti che siano iscritti al relativo ordine professionale, titolari di partita IVA (individuale, di associazione o di società di professionisti) e non soggetti ad altro tipo di previdenza obbligatoria.[3]
Sono soggetti alla contribuzione obbligatoria, pur non essendo obbligati all'iscrizione a Inarcassa, le società di ingegneria e gli iscritti all'Albo professionale che non esercitano la professione in via principale (es. dipendenti).
Classificazione di Inarcassa fra le pubbliche amministrazioni
Inarcassa è nata nel 1958 come ente pubblico con personalità giuridica di diritto pubblico.[4] Nel 1995, a seguito della D.Lgs. 509/1994, art. 1 cc. 1 e 2[5] è diventata una associazione riconosciuta, con personalità giuridica privata.
A partire dal 2005 l'ISTAT ha classificato Inarcassa fra le pubbliche amministrazioni.[6] Inarcassa è quindi una pubblica amministrazione soggetta alla normativa fiscale di un ente privato non commerciale.[7] Inarcassa è un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, detta correntemente "previdenza di primo pilastro".[8]
La situazione dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 28 novembre 2012
La sentenza[9] ha evidenziato che la forma giuridica privata adottata per Inarcassa, non rispetta il D.Lgs. 509/1994,[5] che prevedeva la trasformazione in associazione "a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario." Secondo la sentenza, i contributi previdenziali soggettivi e soprattutto integrativi, versati questi ultimi anche dalle società di ingegneria (di recente anche sul fatturato estero) che non usufruiscono di prestazioni previdenziali, sono imposte sottratte alla fiscalità generale. Ai sensi della L. 1046/1971, art. 11,[10] "Sono estesi alla Cassa tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale."
Altri interventi di finanza pubblica
In tema di spesa pubblica, Inarcassa risulta inserita nella normativa del D.L. 95 del 6/7/2012, convertito in L. 135 del 7/8/2012, detta "spending review" che ha riguardato la riduzione dei costi in termini di: consumi intermedi, auto di servizio, buoni pasto, ferie e permessi, canoni di locazione, dismissione di immobili. L’Adepp ha impugnato le Circolari attuative della Spending review.
Le attività di Inarcassa
Fin dalla costituzione nel 1958, Inarcassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti;[11] ciò in attuazione dell'art. 38 della Costituzione,[12] che prevede che "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia"; quindi Inarcassa svolge un servizio di interesse pubblico. Il nuovo Statuto approvato nel 2012 all'art. 3[13] ha ampliato i compiti di Inarcassa.
Autonomia gestionale del servizio
Fin dalla sua costituzione, il servizio di previdenza e assistenza è gestito a ripartizione;[14] il sistema previdenziale di gestione a ripartizione consiste nell'erogazione delle prestazioni attingendo al patrimonio netto dell'associazione.[15]
Entrate
Il patrimonio è aumentato dalle imposte previste per legge e dai rendimenti del patrimonio. Le imposte previste per legge [16] sono dirette[17] (contributi soggettivi) e indirette (contributi integrativi). Sono iscritti ai ruoli di Inarcassa sia gli iscritti ingegneri ed architetti liberi professionisti (con i requisiti di iscrizione all'albo e con partita IVA), che usufruiscono del servizio, sia le società di professionisti e le società di ingegneria[18] o i dipendenti già iscritti all'INPS, detti anche "contribuenti non iscritti", in quanto non usufruiscono del servizio.
Uscite
Debito previdenziale e patrimonio
Inarcassa nel 2006 aveva una copertura patrimoniale del debito previdenziale del 18% (3,7 miliardi di euro di patrimonio a fronte di 20,7 miliardi di euro di riserva matematica di debito latente[19]). Il patrimonio di 3,7 miliardi di euro al 31/12/2006, secondo il bilancio tecnico 2006[20] era impegnato al 67,1% (2,5 miliardi di euro) per la copertura delle sole pensioni in essere, con il restante 32,9% (1,2 miliardi di euro) destinato alla copertura del debito previdenziale degli iscritti attivi. Il patrimonio di 4,9 miliardi di euro al 31/12/2009, secondo il bilancio tecnico 2009[21] era impegnato al 79,6% (3,9 miliardi di euro) per la copertura delle sole pensioni in essere, con il restante 20,4% (1 miliardo di euro) destinato alla copertura del debito previdenziale degli iscritti attivi.
Aspetti legislativi
Fino al 1995, Inarcassa è stata un ente pubblico soggetto alle leggi, regolamenti e circolari dello Stato, secondo il consueto ordine gerarchico. Successivamente alla trasformazione in associazione riconosciuta con forma giuridica privata, sono diventati cogenti il primo Statuto [22] con le sue modifiche ed integrazioni e dal 2012 il nuovo Statuto [13] e i regolamenti, in particolare il Regolamento Generale di Previdenza 2012.[23]
Vigilanza
La vigilanza è delegata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero della Giustizia.
Funzioni di controllo sono affidate alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Le riforme previdenziali
La riforma previdenziale di un ente gestore di forme di previdenza obbligatorie con il sistema di gestione a ripartizione, consiste nella approvazione delle nuove leggi e regolamenti che regolano le entrate e le uscite dell'ente. La riforma previdenziale si sostanzia quindi in una manovra economica con effetti di bilancio, per l'ente, di oneri e di prestazioni per gli iscritti, sia nel breve che nel lungo periodo. La correzione può essere attuata con un aumento del carico fiscale (aumento dei contributi) o con una diminuzione delle uscite (diminuzione dell'importo delle prestazioni previdenziali, diminuzione del tempo di erogazione delle pensioni con l'aumento dell'età pensionabile). Una similitudine può considerarsi la Legge finanziaria (Italia) per lo Stato Italiano.
La riforma previdenziale di Inarcassa del 1981
Il quadro normativo
Contenuti
La riforma previdenziale di Inarcassa del 1990
Il quadro normativo
Contenuti
La riforma previdenziale di Inarcassa del 2010
Il quadro normativo
La necessità della riforma nasce da:
- Art. 1 c. 763 L. 296/2006 Legge Finanziaria 2006 in vigore dal 26/12/2006. Impone la stabilità per non arco temporale non inferiore a 30 anni valutato in termini di saldo totale positivo valutato mediante il bilancio tecnico attuariale.
La riforma è consistita nella approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti di:
- lo Statuto del 2010;
- il Bilancio tecnico al 31/12/2009.
Contenuti
Entrate
- aumento a regime dell'aliquota del contributo soggettivo al 14%;
- nuova aliquota del 0,5% per l'assistenza;
- aumento dell'aliquota del contributo integrativo al 4%;
- complessivamente l'aliquota contributiva effettiva arriva al 20%.
Uscite Modeste variazioni rispetto alla situazione precedente.
Equità intragenerazionale
Nominalmente le prestazioni sono costanti per le varie generazioni, ma il limite della stabilità della gestione dell'ente è solo a 30 anni, pertanto oltre questo arco temporale si parla di pensioni promesse.
La riforma previdenziale di Inarcassa del 2012
Il quadro normativo
La necessità di approvare la riforma nasce:
- dalla legge "Salva Italia" all'art. 24 c. 24 con l'obbligo, per gli enti, di garantire entro il 30 settembre 2012, nel bilancio tecnico, il saldo previdenziale positivo a 50 anni;
- dalla precedente normativa che prevedeva l'obbligo di garantire, nel bilancio tecnico, il saldo totale positivo a 30 anni.
La riforma è consistita nella approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti di:
- lo Statuto del 2012;[24]
- il Regolamento Generale di Previdenza 2012;[25]
- il Bilancio tecnico al 31/12/2011.
Contenuti
Le innovazioni che hanno determinato i maggiori effetti di bilancio (bilancio di previsione 2013 e bilancio tecnico 2011) sono:
Entrate
- aumento dei contributi soggettivi e integrativi minimi;."[26]
- aumento dello scaglione per l'applicazione del contributo soggettivo a 120.000 € per il 2013;
- aumento dell'aliquota dei contributi complessivi correnti al 23% del monte dei redditi imponibili."[27]
Uscite
- introduzione della pensione di vecchiaia unificata con un sistema di calcolo della pensione pro-rata che utilizza il metodo di calcolo retributivo per gli anni di contribuzione maturati fino al 2012 ed il metodo di calcolo contributivo per gli anni di contribuzione maturati a partire dal 2013;
- aumento dell'età pensionabile da 65 a 66 anni a regime dal 2017;."[28]
- aumento degli anni di contribuzione da 30 a 35 anni a regime dal 2023;
- rivalutazione dei contributi versati attraverso un apposito indice [29] legato alla crescita dei redditi complessivi (cosidetta "capitalizzazione simulata"). [30]
Equità intragenerazionale
L'introduzione della pensione di vecchiaia unificata su base pro-rata, istituzionalizza la disparità di trattamento previdenziale tra gli iscritti.
- Il metodo di calcolo retributivo della pensione, può restituire una riserva matematica superiore a quattro volte i contributi versati.
- Il metodo di calcolo contributivo della pensione, tende a restituire una riserva matematica paragonabile ai contributi versati, senza la capitalizzazione degli stessi come nei fondi pensione in quanto il sistema di gestione previdenziale è a ripartizione con accumulo di patrimonio limitato alla copertura delle obbligazioni in essere (pensioni) e con il debito previdenziale degli iscritti attivi scoperto.
Gli interventi di riequilibrio a regime consistono in:[31]
- quota retributiva fino a 10 anni: montante con 14,5% (contri. soggettivo)+ 2,00% (contr. integrativo)
- quota retributiva fino a 20 anni: montante con 14,5% (contri. soggettivo)+ 1,75% (contr. integrativo)
- quota retributiva fino a 30 anni: montante con 14,5% (contri. soggettivo)+ 1,50% (contr. integrativo)
- quota retributiva > di 30 anni: montante con 14,5% (contri. soggettivo)+ 1,25% (contr. integrativo)
La penalizzazione massima per chi usufruisce della quota retributiva massima è pari a 0,75% punti della contribuzione integrativa per la quota di pensione pro-rata calcolata con il metodo contributivo.
Adeguatezza delle prestazioni
- E' previsto il rinvio del pensionamento che consente la prosecuzione della contribuzione senza usufruire delle prestazioni previdenziali fino a 70 anni con il conseguente aumento dell'importo della pensione per la diminuzione delle aspettative di vita;[32]
- E' prevista una contribuzione volontaria aggiuntiva fino al'8,5% del reddito imponibile per aumentare il montante che comunque non è soggetto a capitalizzazione ma a rivalutazione."[33]
Note
- ^ L.179/1958
- ^ Cos'è Inarcassa - Inarcassa
- ^ Iscrizione - Inarcassa
- ^ L.179/1958, art. 1
- ^ a b D.Lgs.509/1994
- ^ Elenco pubbliche amministrazioni
- ^ BilancioConsuntivo2011
- ^ Il primo pilastro della previdenza
- ^ SentenzaConsiglioStato28/11/2012
- ^ L.1046/1971, art.11
- ^ L.179/1958, art. 2
- ^ Costituzione, art.38
- ^ a b Statuto2012
- ^ BilancioConsuntivo2011, v. Prestazioni previdenziali ed assistenziali - Bilancio consuntivo 2011 p. 90
- ^ Rivista1/2010, Rivista n. 1/2010, L'abc della previdenza/ A cura di Claudio Guainetti
- ^ Costituzione, art. 23
- ^ Costituzione, art. 53
- ^ Regole per le società
- ^ PresentazioneRiforma2010, p. 17
- ^ BilancioTecnico2006, p. 49
- ^ BilancioTecnico2009, p. 54
- ^ StatutoPrecedente2012
- ^ RegolamentoGeneralePrevidenza2012
- ^ Statuto2012
- ^ RegolamentoGeneralePrevidenza2012
- ^ BilancioPrevisione2013, pag. 7
- ^ BilancioPrevisione2013, pag. 24-25
- ^ BilancioPrevisione2013, pag. 8
- ^ RegolamentoGeneralePrevidenza2012, art. 26
- ^ LineeGuidaAttuari, con riferimento ai soli regimi di previdenza obbligatoria, i quali per molti aspetti presentano una loro specifica regolamentazione che raramente trova applicazione nelle forme complementari (capitalizzazione, talvolta simulata, dei conti individuali secondo le variazioni del PIL, coefficienti di trasformazione dei montanti in pensioni indistinti per sesso e per tipologia di prestazione, etc.)
- ^ RegolamentoGeneralePrevidenza2012, art.26 c.5
- ^ RegolamentoGeneralePrevidenza2012, tab.H(48)
- ^ BilancioPrevisione2013, pag. 7
Bibliografia
Leggi
- Legge 4 marzo 1958, n. 179, in materia di "Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti."
- Decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, in materia di "(formulazione originale del decreto)" "Approvazione del regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti."(abrogato)
- Legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di "Modifiche ed integrazioni alla L. 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179."
- Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, in materia di "Regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti."
- Legge 3 gennaio 1981, n. 6, in materia di "Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti."
- Legge 11 ottobre 1990, n. 290, in materia di "Modifiche e integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, concernente norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti."
- Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in materia di "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza."
- Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in materia di "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione."
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare."
Circolari
Statuto
- Statuto di Inarcassa 2012, su docs.google.com, Statuto2012. URL consultato il 20 marzo 2013.
- Statuto di Inarcassa precedente 2012, su inarcassa.it, StatutoPrecedente2012. URL consultato il 20 marzo 2013.
Regolamenti
- Regolamento generale di previdenza Inarcassa 2012, su docs.google.com, RegolamentoGeneralePrevidenza2012.
Bilanci
- Bilanci tecnici: 2009, su docs.google.com, BilancioTecnico2009. URL consultato il 20 marzo 2013., 2006, su docs.google.com, BilancioTecnico2006. URL consultato il 20 marzo 2013.
- Bilanci consuntivi: 2011, su docs.google.com, BilancioConsuntivo2011. URL consultato il 20 marzo 2013., 2010, su docs.google.com, BilancioConsuntivo2010. URL consultato il 20 marzo 2013., 2009, su docs.google.com, BilancioConsuntivo2009. URL consultato il 20 marzo 2013., 2008, su docs.google.com, BilancioConsuntivo2008. URL consultato il 20 marzo 2013., 2007, su docs.google.com, BilancioConsuntivo2007. URL consultato il 20 marzo 2013., 2006, su docs.google.com, BilancioConsuntivo2006. URL consultato il 20 marzo 2013., 2005, su docs.google.com, BilancioConsuntivo2005. URL consultato il 20 marzo 2013.
- Bilanci di previsione: 2013, su docs.google.com, BilancioPrevisione2013. URL consultato il 20 marzo 2013., 2012, su docs.google.com, BilancioPrevisione2012. URL consultato il 20 marzo 2013.
Corte dei Conti
COVIP
Rapporto AdEPP
- Secondo Rapporto AdEPP 2012 (PDF), su adepp.info, SecondoRapportoAdEPP2012.
- Primo Rapporto AdEPP 2011, su docs.google.com, PrimoRapportoAdEPP2011.
Sentenze
- Sentenza Consiglio di Stato 28/11/2012 (XML), su giustizia-amministrativa.it, SentenzaConsiglioStato28/11/2012. URL consultato il 20 marzo 2013.
Rivista "Inarcassa welfare e professione"
- Annata 2013: Rivista 1/2013, su inarcassa.dapalab.it, Rivista1/2013. URL consultato il 27 marzo 2013.
- Annata 2012: Rivista 4/2012, su inarcassa.dapalab.it, Rivista4/2012. URL consultato il 20 marzo 2013., Rivista 3/2012, su inarcassa.dapalab.it, Rivista3/2012. URL consultato il 20 marzo 2013., Rivista 2/2012, su inarcassa.dapalab.it, Rivista2/2012. URL consultato il 20 marzo 2013., Rivista 1/2012, su docs.google.com, Rivista1/2012. URL consultato il 20 marzo 2013.
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- Annata 2008: Rivista 4/2008, su docs.google.com, Rivista4/2008. URL consultato il 20 marzo 2013., Rivista 3/2008, su docs.google.com, Rivista3/2008. URL consultato il 20 marzo 2013., Rivista 2/2008, su docs.google.com, Rivista2/2008. URL consultato il 20 marzo 2013., Rivista 1/2008, su docs.google.com, Rivista1/2008. URL consultato il 20 marzo 2013.
News
- Alessia Tripodi, In cinque anni architetti e ingegneri hanno perso oltre un quarto del loro reddito, in Il sole 24 ore. URL consultato il 26 marzo 2013.
- La Cassa ragionieri prova l'attacco, in Il sole 24 ore. URL consultato il 29 marzo 2013.
- Inps, Mastrapasqua: Stato coprirà rosso dovuto a fusione con Inpdap, in Reuters. URL consultato il 29 marzo 2013.
- Laura Cavestri, Fornero: le Casse non hanno sostenibilità a 50 anni, in Il sole 24 ore. URL consultato il 29 marzo 2013.
Web
- Linee guida per le valutazioni attuariali relative a fondi di previdenza complementare, su ordineattuari.it, LineeGuidaAttuari. URL consultato il 1º aprile 2013.
- Presentazione riforma 2010 Presentazione Riforma 2010 , su docs.google.com, PresentazioneRiforma2010. URL consultato il 2 aprile 2013.
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale di Inarcassa
- Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP
- Commissione Parlamentare di controllo sulle attività degli Enti Gestori di Forme Obbligatorie di Previdenza Commissione Parlamentare