Utente:Puxanto/Sandbox/Ius Quiritium e Categoria:Calciatori del Sobaeksu S.C.: differenze tra le pagine

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Con la locuzione '''Ius quiritium''' (pron. ''ius quirizium'') si parla del primo sistema giuridico arcaico romano, adatto ad una società ristretta ovvero quella dei soggetti qualificati ''Quiriti'', elaborato da una serie di organismi "politici" quali la ''civitas'', le ''gentes'' e le ''familiae'' era incentrato soprattutto nel diritto familiare e dominicale e era elaborato con regole giuridico-religiose<ref>Istituzioni di diritto romano sintesi pag 45</ref>.<br>
 
[[Categoria:Calciatori per club in Corea del Nord|Sobaeksu]]
== Storia ==
[[Categoria:Sobaeksu S.C.]]
 
=== Primo sviluppo: dall'epoca più arcaica sino alla fine del VIII secolo a.C. ===
Secondo gli storici Roma non si è formata da una vera fondazione ma da parte di varie ''gentes'' le quali abitavano nei territori circostanti; perciò le usanze di questi prime popolazioni e le usanze ([[mores|mos(antica Roma)]]), tramandate e rivelate al popolo alcune volte con l'ausilio del [[rex]] dalla casta sacerdotale, di queste prime popolazioni vengono a creare il primo nucleo del diritto del ius Quiritium.
 
=== Piena attività del Ius Quiritium: VII secolo a.C. e VI secolo a.C. ===
Nel periodo [[monarchico|periodo regio]] il diritto quirito ha piena attività in base allo studio delle fonti risulterebbe un'applicazione capillare nei rami del diritto romano del ius Quiritium. periodo in cui trova molta applicazione non soltanto poichè risponde alle esigenze della Roma di quel periodo e della strapotere dei patrizi nella vita privata e anche in certi termini all'infuori di essa.
 
=== Crisi del Ius Quiritium e stesura nelle XII Tavole: Dal V secolo a.C. al 367 a.C. circa ===
Con i vari tentativi della plebe della plebe di aver anche loro maggiori diritti e una legge scritta nel [[450 a.C.]] avviene un punto di svolta con l'emanazione delle [[XII Tavole]] nei riguardi del ius Quiritium poichè ora viene in parte soppiantato in alcuni punti dalla nuova legge e l'inizio della crisi del ius Quiritium essendo questo un diritto di classe e basato su diritto antico.
 
== Analisi del Ius Quiritium ==
=== Derivazioni del termine ''Quiritium'' ===
Le fonti ci tramandano due tradizioni della derivazione del termine ''Quiritium''. La prima ci dice che è l'antica accezione con cui si identificavano i Romani e che poi con cui viene divinizzato Romolo primo re di Roma e trasposto nel termine di Quirino che significherebbe dio dei romani dove Quirino rappresenterebbe prorpio l'essenza romana. La seconda tradizione invece tramandati ci raccota che il termine ''Quirites'' deriverebbe dal termine più arcaico ''co-iurites'' che significherebbe letteralmente: ''coloro che godono degli stessi diritti''; proprio questa accezione sarebbe di aiuto a comprendere che questo sarebbe il diritto dei patrizi pater familia che si trovano a avere lo stesso status e gli stessi diritti.
 
=== Le fonti normative del Ius Quiritium ===
Da in pratica tutti gli studiosi viene sottolineato il lineare collegamento tra ''[[mos (antica Roma|mores]]'' e ''Ius Quiritium'' dove il primo sarebbe il nucleo fondamentale di composizione del diritto dei ''Quiriti''. Questo è vero però le stessse fonti sottolineano prima di tutto l'esistenza di leges regiae relative proprio ai poteri del pater familias o al rapporto tra pater familias e i suoi ''alieni iuris'' oppure il potere di foedera con cui il re poteva stabilire delle privilegi a alcuni soggetti che sono esterni alla città di Roma. Ma vediamo tutti queste fonti normative in dettaglio:
*''[[mos (antica Roma)|mores]]'': Costituisce la fonte di diritto più arcaico e senza dubbio da questi che nasce la struttura del Ius Quiritium divenendo senza dubbio il nucleo fondamentale almeno nell'epoca più arcaica.
*''[[lex regia]]: Costituisce la radice del potere di emanazione da parte del [[rex (antica Roma)|rex]], da molti studiosi viene sottolineato un profondo collegamento tra mores e leges regiae poichè le ultime non diventano altro che riaffermazioni pubbliche di più antichi mores davanti alle curie (non sempre però perchè ci sono anche delle leges regiae che si distaccano dai ''mores''). In questo ambito però la tradizione ci racconta anche di ''leges regiae'' che riguardano il potere patriarcale dei pater familia che in alcuni casi ne definiscono i limiti oppure che definiscono vari rapporti tra pater e filii familias proprio per questo plausibile pensare che alcune delle leges regiae (ovviamente molto poche poichè la maggior parte riguardava il diritto pubblico) siano entrate all'interno del ''Ius Quiritium''.
*''[[foedera]]: Questi sono dei patti fatti tra i Romani e i popoli vicini per vivere in pace o per conseguire dei risultati economici, appunto tra questi risulta che il rex poteva concedere una cittadina romana minore (successivamente nell'età repubblicana chiamata latium minor e latium maior, dipendeva tutto da quanti diritti tipici del cittadino romano venivano concessi). Secondo Dionigi d'Alicarnasso in un primo tempo questi foedera erano temporanei poi verso la fine dell'età regia dovevano essere diventati dei veri e propri regole speciali da rispettare sempre. Appunto poichè il Ius Quiritium era il diritto del cittadino romano oltre che del pater familias è possibile che tramite queste fonti si sia allargata la sfera di persone che potevano usufruire del ''Ius Quiritium''.
 
=== Chi erano i Quiriti: a chi si applicava questo diritto ===
Grazie anche all'opera delle [[Istituzioni di Gaio]] possiamo sapere che c'era una categoria o una classe di cittadini della Città denominati Quiriti. Questi Quiriti godevano di una situazione di parità gli uni con gli altri
==== Epoca pre-Regia e Regia ====
==== Epoca Repubblicana ====
 
=== Il formalismo dello ''Ius Quiritium'' ===
 
A titolo di esempio si può citare la ''[[Liberto|manumissio]]'' (liberazione degli schiavi) e la ''mancipatio'' (cessione del potere su beni e persone).<br>
Si trattava di ''actus legitimi'', riti imbevuti di sacralità e di formalismi, che proprio per questi motivi in genere non tolleravano l'apposizione clausole.<br>
Le formule giuridiche, pronunciate davanti testimoni o magistrati, vincolavano chi le pronunciava nei confronti della controparte ma soprattutto nei confronti degli dei. In pratica, la violazione delle promesse avrebbe avuto effetti gravi sia sul piano religioso che [[Ius civile|civile]].<br>
I riti in questione avrebbero dovuto contenere formule ben precise che chiamassero in causa il "diritto dei Quiriti". Per acquistare la proprietà di un terreno agricolo, tramite ''mancipatio'', ad esempio, un cittadino avrebbe dovuto pronunciare davanti ai testimoni e al magistrato la formula sacra ''hunc ego fundum ex iure Quiritium meum esse aio'' (trad.: dichiaro che questo fondo mi appartiene in base al diritto dei Quiriti).<br>
 
=== Istituti che componevano il Ius Quiritium ===
==== I vari istituti che sicuramente facevano parte del Ius Quiritium ====
=== Tentativo di ricostruzione dello Ius Quiritium===
La più antica qualificazione romana dello ius è lo [[Ius Quiritium]] (diritto dei quiriti) mediante il quale i romani designavano alcuni istituti dello ius civile vetus. I suoi lineamenti caratteristici furono:
*Esclusivismo patrizio, cioè fu applicabile solo alle gentes e familiare quiritarie.
*Limitazione della materia regolata ai rapporti intergentilizi. Si limitò ai rapporti tra i soli pater familiarum, senza curare però la parte riguardante le sanzioni. Pertanto, chi avesse sofferto di una trasgressione, era autorizzato, a titolo di fas, a reagire contro l’inosservante, proporzionando la reazione (actio) alla lesione. Per le controversie, entrambe le parti, offeso (o attore) e offensore (convenuto) avevano l’intenzione di incontrarsi davanti al re, per sentir interpretare lo ius in relazione alla loro lite. Nel caso fosse contestata la decisione regia era convocato un arbitro, o iudex privatus, che dopo le accertazioni, pronunciava la sententia in base alle prove prodotte.
*La religiosità delle norme
*L’immutabilità delle norme, derivante dalla limitazione delle mores maiorum.
Lo ''ius Quiritium'', che si limitò a determinare chi fosse qualificato a rappresentare il gruppo nei rapporti con gli altri gruppi. Privi di capacità furono per molto tempo considerati i maschi ''impuberes'' e le donne: in caso di scomparsa del ''pater'', essi passavano a far parte della famiglia del suo o suoi successori. La famiglia quiritaria era quindi un complesso di oggetti giuridici di cui era responsabile il ''[[pater familias]]'', titolare del relativo ''mancipium'', diviso in quattro categorie:
*''patria potestas'', cioè potere assoluto sui ''filii'' e soggetti assimilati;
*''[[manus maritalis]]'', potere del ''pater'' sulla moglie;
*''potestas'' sui ''mancipia'', poteri sui liberi acquistati da altre ''familiae'';
*''dominium ex iure Quiritium'', potere su tutte le ricchezze della famiglia.
In vita, il ''pater familias'' non poteva alienare i suoi poteri sui cespiti di famiglia, ma poteva cedere quelli esuberanti per un miglior funzionamento dell’apparato familiare. L’acquirente dichiarava che la cosa era sua e l’alienante confermava con la sua presenza. (procedura ''in iure'').
 
 
 
Con la locuzione '''Ius quiritium''' (pron. ''ius quirizium'') si intende il diritto più antico dei cittadini romani: un insieme di riti e regole giuridici e religiosi <ref name= Istituzioni > {{Cita libro
|cognome=Pugliese
|nome=Giovanni
|wkautore= Giovanni Pugliese
|altri= con la collaborazione di [[Francesco Sitzia]] e [[Letizia Vacca]]
|titolo= Istituzioni di diritto romano - sintesi
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}} </ref> che erano attinenti soprattutto ai riti sacri e alla condotta personale dei cittadini. La locuzione trae origine dal fatto che Quiriti era il nome con cui venivano chiamati i discendenti di Quirino, cioè di Romolo, il cofondatore di Roma secondo la tradizione.
 
== Storia ==
 
Lo Ius Quiritium si basava sui ''mores'', (in italiano ''costumi religiosi'') stabiliti secondo il volere del collegio sacerdotale, tramandati oralmente e non ancora codificati in leggi né presenti in elenchi. <ref name= Istituzioni /> I ''mores'' erano relativi all'ambito religioso, ed, in particolare, regolamentavano i riti sacri e la condotta <ref> sicuramente nei primi tempi i gesti religiosi a tal proposito erano legati alla magia e alle credenze di forze soprannaturali che intervenissero nella vità di tutti i giorni vedi ''Istituzioni di diritto romano-sintesi'' pag 10-11</ref>. In età successiva, iniziò a diffondersi il bisogno di regole certe ed i re attestati dalla tradizione iniziarono a emanare leggi scritte, forse col supporto del veto della curia, (secondo alcuni anche del senato) a quanto attestano le fonti <ref> ''Enchiridion'' di [[Pomponio]] riformulato nel Digesto D. 1, 2, 2, 2.</ref>. Gli studiosi invece, ritengono che solo il ''rex'', col supporto del solo ''pontifex maximus'' emanasse le [[lex regia|leges regiae]] (solo alcune di queste leggi rientrano nello ''Ius Quiritium''). Successivamente, con la fine dell'età regia, con l'emanazione della legge delle [[XII tavole]], (voluta fortemente dalla plebe in rivolta che chiedeva una legge che eliminasse gli arbitrii del pontefice) e con l'avvento dell'età repubblicana, si ritornò ai [[mores]] questa volta però desunti dall'''interpretatio'' delle [[XII tavole]] ad opera del pontefice massimo. In sostanza non ci furono grossi mutamenti poichè le XII tavole non erano pubbliche e tanto meno l'azione dell<nowiki>'</nowiki>''interpretatio'' <ref> a tal proposito possiamo far riferimento all'opera di Sesto Elio, la ''Tripertita'' (Tripartita) che analizza i tre tipi di istituti più importanti di quel periodo le XII tavole, l'interpretatio (e la loro differenza che Elio afferma essere notevole) e legis actiones vedi ''Istituzioni di diritto romano - sintesi'' pag 34</ref> che era ad arbitrio del pontefice.
 
== Ius Quiritium come legge delle gentes ==
 
Il compito dello ''Ius Quiritium'' era quello di regolare l'attività di tutti i giorni e i riti sacri, soprattutto nell'età più arcaica. Infatti all'inizio la fondazione di Roma era derivata dall'immigrazione di un numero considerevole di ''gentes'' venute dai territori vicini<ref name= Istituzioni />. Questo determinò il bisogno di un complesso legislativo che regolasse la vita a Roma, appunto lo ''Ius Quiritium''. In questo periodo si fecero derivare dalle pratiche magiche i gesti e le parole che servivano per convalidare e rendere efficaci gli atti negoziali che rientravano nello ''Ius Quiritium'' <ref name= Istituzioni />. Tra i vari istituti che fanno parte dello ''Ius Quiritium'' possiamo nominare:
*[[Mos (antica Roma)|mores]], soprattutto quelli più antichi ovvero i ''mores maiorum'', usanze e costumi di quell'epoca;
*''foedera'', patti che servivano a mantenere la pace fra le varie ''gentes'';
*[[lex regia|leges regiae]] (ma non tutte in quanto lo ''Ius Quiritium'' riguarda soprattutto il diritto interno), emanazioni del re, attestati dalla tradizione che erano per la maggior parte rielaborazioni dei ''mores'' sacerdotali nel periodo in cui si richiedeva uno ''ius certum''<ref name= Istituzioni />.
 
== Gruppi sociali di Roma Antica ==
 
La società di quell'epoca era divisa in ''[[gens|gentes]]'' e ''[[pater familias|familiae]]''. Per quanto riguarda le ''gentes'', nell'epoca più antica erano rilevanti, ma, coi re etruschi, cominciarono a decadere. Dopo un periodo in cui riuscirono a riprendere parte della primitiva importanza, nell'età repubblicana scomparvero pian piano. Per quanto riguarda le ''familiae'', invece, mantennero sempre il loro potere, accentrato sul ''pater familias''. Questa forza del ''pater familias'', certificata dallo ''Ius Quiritium'', era controbilanciata dalla debolezza iniziale del ''rex''. Il diritto di quell'epoca stabiliva infatti che erano i ''patres familiae'' o eventualmente le ''gentes'' a decidere le pene nella comunità, poichè il ''rex'' non si intromise mai, nemmeno quando la sua posizione diventò più forte. Compito del re e dei magistrati era infatti punire solo alcuni delitti quelli relativi a tradimento e a sovversione interna, i delitti militari e, forse, gli omicidi, con l'attiva partecipazione dei figli e degli altri stretti parenti dell'ucciso. Per lo più il ''rex'' si occupò di controllare la regolarità degli atti compiuti dalle ''gentes'' e dai ''patres familiae'', demandado loro l'attuazione delle sanzioni previste. In poche parole a quel tempo, tranne che per i ''mores'', le ''familiae'' e le ''gentes'' detenevano il potere assoluto.<ref name= Istituzioni />
 
==Note==
<references/>
== Bibliografia ==
*{{Cita libro
|cognome=Pugliese
|nome=Giovanni
|wkautore= Giovanni Pugliese
|altri= con la collaborazione di [[Francesco Sitzia]] e [[Letizia Vacca]]
|titolo= Istituzioni di diritto romano — sintesi
|anno=
|editore= [[G.Giappichelli Editore]]
|città=Torino
|edizione=
|pagine= pp. VIII - 567
|id=ISBN
}}
*{{Cita libro
|cognome=Amelotti
|nome=Mario
|altri=sotto la direzione di [[Mario Talamanca]]
|titolo= Lineamenti di storia del diritto romano
|anno= [[1989]]
|editore= [[Giuffré]]
|edizione=
|pagine= pp. VIII - 762
|id=ISBN 88-14-01823-5
}}
== Versione precedente ==
Lo ''Ius Quiritium'' era un sistema giuridico arcaico, adatto ad una società ristretta, a vita semplice e rustica, elaborato da una serie di organismi "politici" quali la ''civitas'', le ''gentes'' e le ''familiae''.<br>
La struttura delle ''gentes'' era assimilabile a quella di un organismo politico a base parentale, per cui i membri delle stesse erano ''in primis'' tutti i discendenti maschili dei capostipite (assoggettati alla sua potestà) e, in secondo luogo coloro che, pur non essendo discendenti dal ''pater gentis'', erano, comunque, entrati a far parte della sua sfera di potestà (e furono chiamati ''gentiles'', nel senso di "aggiunti" al capostipite).
 
 
==Le fonti normative arcaiche==
 
Nel periodo arcaico del [[Diritto romano]], la vita sociale dei cittadini era disciplinata da tre strutture normative:
*i ''mores maiorum'', cioè le consuetudini, risalenti alle origini, che regolavano la pacifica convivenza tra le famiglie.
*i ''foedera'' (leggi: fèdera), cioè i trattati stipulati tra i capi delle ''tribus'' e delle ''gentes'' al momento della aggregazione nella ''civitas'';
*le ''leges regiae'', cioè le deliberazioni del rex
 
 
Lo ''ius Quiritium'' rappresentò l'ordinamento giuridico dei ''Quirites'' o (diritto dei padri), capace di unificare i sommi principi e creare una direttiva unica, in particolare per quanto atteneva le attribuzioni del ''pater familias''.
Per i giuristi romani, la tradizione aveva enorme importanza: mai si discostarono, in nessuna epoca successiva, dai principi tracciati dai Quiriti, e tutto il lavoro dei giuristi classici si coagulò intorno all'adattamento della tradizione consuetudinaria ai cambiamenti economici e sociali sopravvenuti.
 
Le materie che non facevano parte del ''ius Quiritium'' (perché regolate dai ''mores'') furono invece regolate dai "patti" (''foedera'') o delle leggi (''leges'') ed avevano come oggetto il governo della città, cioè i cosiddetti rapporti pubblici. Tali ordinamenti furono considerati, per lungo tempo, esterni e subordinati nel senso che non potevano modificare quanto stabilito dallo ''ius Quiritium''.
 
==I ''mores''==
 
Tra le citate fonti, entrò a far parte del cosiddetto ''Ius Quiritium'' il solo gruppo dei ''mores'' (consuetudini), se ed in quanto comuni a tutte le genti, tramandati a memoria dalla casta sacerdotale e messi a disposizione del popolo tramite una richiesta ufficiale a cui seguiva un "responso" dove era indicato il comportamento da tenere.<br>
Tali usi e consuetudini sono sicuramente antecedenti alla fondazione della vera e propria [[Roma|città]], ma restano la più alta ed ufficiale fonte del diritto nel periodo monarchico e gran parte del periodo repubblicano.<br>
Proprio perché il responso e la memoria dello ''ius'' romano era di sola competenza dei Quiriti, cioè dei ''patres'', i soli a poter accedere alle cariche sacerdotali, tale diritto era inevitabilmente a favore della ''nobilitas'', provocando nel tempo non poche reazioni delle classi plebee.<br>
 
Queste norme consuetudinarie erano custodite dai ''pontifices'', che le conservavano gelosamente ''in poenetralibus'' (da cui poi l'aggettivo impenetrabile). Una delle conquiste della plebe fu ottenere che queste norme fossero rese pubbliche: le norme consuetudinarie vennero allora trascritte nell'espressione più caratterizzante di questa epoca, in campo giuridico, cioè la [[Legge delle XII tavole|Legge delle XII Tavole]].
 
==Il formalismo dello ''Ius Quiritium''==
 
A titolo di esempio si può citare la ''[[Liberto|manumissio]]'' (liberazione degli schiavi) e la ''mancipatio'' (cessione del potere su beni e persone).<br>
Si trattava di ''actus legitimi'', riti imbevuti di sacralità e di formalismi, che proprio per questi motivi in genere non tolleravano l'apposizione clausole.<br>
Le formule giuridiche, pronunciate davanti testimoni o magistrati, vincolavano chi le pronunciava nei confronti della controparte ma soprattutto nei confronti degli dei. In pratica, la violazione delle promesse avrebbe avuto effetti gravi sia sul piano religioso che [[Ius civile|civile]].<br>
I riti in questione avrebbero dovuto contenere formule ben precise che chiamassero in causa il "diritto dei Quiriti". Per acquistare la proprietà di un terreno agricolo, tramite ''mancipatio'', ad esempio, un cittadino avrebbe dovuto pronunciare davanti ai testimoni e al magistrato la formula sacra ''hunc ego fundum ex iure Quiritium meum esse aio'' (trad.: dichiaro che questo fondo mi appartiene in base al diritto dei Quiriti).<br>
 
==L'influenza del Cristianesimo==
 
Durante l'era [[Età Repubblicana|repubblicana]] (509-27 a.C.) e nel [[Impero romano|principato]] (27 a.C. - 285 d.C.), la sacralità delle formule e dei riti è stata in gran parte ridimensionata fino a scomparire del tutto nel basso Impero.<br> Questo processo è stato generato dalla necessità di favorire gli scambi commerciali e da un sentimento di sfiducia nei confronti delle religione pagana. La diffusione del [[Cristianesimo]] ha accelerato ulteriormente questo fenomeno.
 
==Voci correlate==
*''[[Ius civile]]''
*''[[Ius gentium]]''
 
 
== Collegamenti esterni ==
 
[http://www.diritto.it/rubriche/rass_telem_dir_romano/tocci6.html Fonti del diritto romano]
[[Categoria:Diritto romano]]
 
===L’ordinamento della civitas quiritaria===
Non fu un sistema unitario, ma risultò il concorso di diversi sistemi normativi, dei quali solo alcuni ebbero carattere giuridico, assumendo il nome di ius. Nell’ord.della c.q., sono identificabili alcune caratteristiche generali: il fondamento religioso e l’esclusivismo patrizio della sua applicazione. Durante la fase latino-sabina l’ord.della civitas fu costituito da tre sistemi normativi: il sistema del fatum, concretatesi in una serie di norme religiose proibitive (nefas est); dello ius quiritium, cioè norme risultanti dai mores maiorum comuni alle gentes; dei foedera, cioè norme poste da accordi tra i patres gentium allo scopo di regolare questioni di convivenza o le leges proclamate dal rex. Durante la fase etrusco-latina, l’ord. si differenziò da quella precedente in 2 punti: acquistò maggiore importanza la lex emanata dal rex, e la sanzione si basò sull’imperium regio.
 
===Lo Ius Quiritium===
La più antica qualificazione romana dello ius è lo [[Ius Quiritium]] (diritto dei quiriti) mediante il quale i romani designavano alcuni istituti dello ius civile vetus. I suoi lineamenti caratteristici furono:
*Esclusivismo patrizio, cioè fu applicabile solo alle gentes e familiare quiritarie.
*Limitazione della materia regolata ai rapporti intergentilizi. Si limitò ai rapporti tra i soli pater familiarum, senza curare però la parte riguardante le sanzioni. Pertanto, chi avesse sofferto di una trasgressione, era autorizzato, a titolo di fas, a reagire contro l’inosservante, proporzionando la reazione (actio) alla lesione. Per le controversie, entrambe le parti, offeso (o attore) e offensore (convenuto) avevano l’intenzione di incontrarsi davanti al re, per sentir interpretare lo ius in relazione alla loro lite. Nel caso fosse contestata la decisione regia era convocato un arbitro, o iudex privatus, che dopo le accertazioni, pronunciava la sententia in base alle prove prodotte.
*La religiosità delle norme
*L’immutabilità delle norme, derivante dalla limitazione delle mores maiorum.
Lo ''ius Quiritium'', che si limitò a determinare chi fosse qualificato a rappresentare il gruppo nei rapporti con gli altri gruppi. Privi di capacità furono per molto tempo considerati i maschi ''impuberes'' e le donne: in caso di scomparsa del ''pater'', essi passavano a far parte della famiglia del suo o suoi successori. La famiglia quiritaria era quindi un complesso di oggetti giuridici di cui era responsabile il ''[[pater familias]]'', titolare del relativo ''mancipium'', diviso in quattro categorie:
*''patria potestas'', cioè potere assoluto sui ''filii'' e soggetti assimilati;
*''[[manus maritalis]]'', potere del ''pater'' sulla moglie;
*''potestas'' sui ''mancipia'', poteri sui liberi acquistati da altre ''familiae'';
*''dominium ex iure Quiritium'', potere su tutte le ricchezze della famiglia.
In vita, il ''pater familias'' non poteva alienare i suoi poteri sui cespiti di famiglia, ma poteva cedere quelli esuberanti per un miglior funzionamento dell’apparato familiare. L’acquirente dichiarava che la cosa era sua e l’alienante confermava con la sua presenza. (procedura ''in iure'').
 
==Lo ''Ius legitimus vetus''==
 
Dal VI al V secolo, lo ''Ius Quiritium'' cominciò a perdere la capacità di produrre altre norme che facessero fronte alle nuove esigenze emergenti della vita sociale. Nel corso del VI secolo, ai plebei fu concesso il ''commercium'' con i patrizi, vale a dire la capacità di acquistare diritti ''ex Iure Quiritium'' di contenuto economico (su terre, animali, schiavi). I plebei si impegnarono in un triplice sforzo:
*estendere lo ''Ius Quiritium'' patrizio, alla cui produzione non prendevano parte;
*contenere l’interpretazione del patriziato in quella sfera;
*veder riconosciute, come [[diritto]], alcune nuove usanze patrizio-plebee (le ''obligationes'').<br>
Queste aspirazioni furono parzialmente accolte dalla legislazione [[Decemvirato|decemvirale]] (XII tab. del 451), che acquistarono efficacia di una [[legge]] impegnativa per tutti i Romani, in virtù dell’ ''auctoritas patrum''. Il loro valore politico non fu molto forte, in quanto i plebei non ottennero alcune importanti concessioni, come il ''connubium'' con i patrizi e l’estinzione dei debiti; essi puntarono a scopi più modesti; ottennero che lo ''Ius Quiritium'' venisse aperto a tutti, e sottratto alle parziali interpretazioni del patriziato. Le XII tavole ebbero quindi il carattere di una legislazione '''ottriata''', cioè concessa uniteralmente dal patriziato alla plebe. La sua importanza non fu tanto nel contenuto delle norme, bensì sulla stabilità normativa, ottenuta attraverso la redazione in forma scritta, che garantiva certezza. I patrizi riuscirono a conservare i loro privilegi, ma la plebe ottenne una raccolta di leggi che assicurava una loro maggiore protezione legale.<br>
Un primo gruppo di [[norma (diritto)|norme]] fu dedicato al perfezionamento di alcuni istituti dello ''Ius Quiritium'': circa l'amministrazione della famiglia e soggetti impuberi o di sesso femminile, le XII tavole ammisero che essi fossero soggetti di rapporti giuridici, gli ''impuberes'' fino al raggiungimento della [[pubertà]], le ''mulieres'' sino alla morte, e sottoposti alla ''potestas'', meno intensa del ''pater''.<br>
Eliminazione e [[surrogazione]] del ''pater familias'': nell’ipotesi in cui il ''pater'' diventasse pazzo (''furiosus''), cioè risultasse dannoso per la [[famiglia]], poteva essere considerato decaduto dalla ''patria potestas'' o sottomesso, insieme alla sua ''pecunia''.<br>
La [[proprietà (diritto)|proprietà]] fondiaria: fu stabilito che i domini fondiari potessero agire contro i propri vicini con l’ ''actio'' qualora questi deviassero il flusso delle acque piovane, o furono strette convenzioni fra i domini limitrofi, per i passaggi sui terreni altrui.<br>
Per quanto riguarda i rapporti relativi, con le XII tavole fecero il loro ingresso nello ''ius'' romano le ''obligationes'', mediante la concessione ai creditori di un ''actio sacramenti in personam'' contro i debitori [[Inadempimento|inadempienti]]. Il fenomeno si evolse nel tempo; nella ''civitas'' romana, per esempio, il credito non era riconosciuto, e l’[[adempimento]] di una [[prestazione]] si basava sulla ''fides''. La situazione cambiò nei secoli successivi, in quanto si sentì l’esigenza di rafforzare e garantire i vincoli sociali di credito attraverso la costituzione di una rapporto giuridico assoluto, mediante l’espediente del ''nexum'', in base al quale un soggetto, a garanzia del proprio debito, poneva sé stesso nelle mani del creditore, fino al [[riscatto]].<br>
Più tardi venne meno l’ ''obligatio'' intesa come vincolo materiale, preferendo optare per un vincolo (ideale) attraverso appunto la ''legio actis sacramenti in personam'', che aveva la funzione di stabilire tra i due litiganti chi avesse ragione e consisteva nella sacra promessa (''sacramentum'') di versare all’ ''aerarium'' una somma in caso di soccombenza; lo ''iudex privatus'' doveva poi decidere quale ''sacramentum'' fosse giusto. Da ciò derivarono due tipi di ''actio sacramenti'': l’ ''actio sacramenti in rem'', a tutela dei diritti assoluti, e l' ''actio in personam'', a tutela dei diritti relativi.<br>
Ciò consisteva nel fatto che il [[credito]]re affermava il proprio credito nei confronti del [[debito]]re e, solo nel caso in cui non avesse rispettato la condanna del [[Magistratura (storia romana)|magistrato]], ad ottenere, previa istanza, la sua ''addictio'', cioè l’assegnazione di un [[bene]] del debitore al creditore. La massima importanza, nel quadro delle ''obligationes'', fu assunta dall’ ''obligatio verbis contractae'', cioè quelle scaturenti da frasi sacre (''certa verba'') da parte di uno o due contraenti.<br>
In materia criminale, le XII tavole introdussero delle riforme, al fine di arginare il sistema di vendetta personale e favorire le pene pecuniarie.