Vaccei e Omissione di soccorso: differenze tra le pagine

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{{Reato
[[File:Ethnographic Iberia 200 BCE-it.PNG|thumb|upright=1.4|Popolazioni della [[penisola iberica]] attorno al [[200 a.C.]]]]
|TitoloReato = Omissione di soccorso
|TipoReato = Delitto
|Norma = art. 593
|Partizione1 = Libro II
|Partizione2 = Titolo XII
|Partizione3 = Capo I
|Competenza = [[tribunale in composizione monocratica (processo penale italiano)|tribunale monocratico]]
|Procedibilità = [[procedibilità d'ufficio|d'ufficio]]
|Arresto = non consentito
|Fermo = non consentito
|Pena = [[reclusione]] fino ad un anno o [[multa]] fino a {{TA|2 500}} euro}}
 
L<nowiki>'</nowiki>'''omissione di soccorso''', nell'ordinamento giuridico italiano, è un [[reato]] contro la persona, e più specificamente contro la vita e l'incolumità individuale.
I '''Vaccei''' (dal [[lingua latina|latino]] ''Vaccaei'') erano una popolazione dell'antica [[Penisola iberica|Iberia]], che viveva nel territorio che corrisponde all'attuale [[Tierra de Campos]], tra la [[provincia di León]] e della [[vecchia Castiglia]]. Il loro territorio era delimitato a sud dal fiume [[Duero]] e ad occidente dal [[Pisuerga]].
 
Si configura come un [[Omissione (diritto)#reato omissivo|reato omissivo]], nel quale il legislatore viene a reprimere il mancato compimento di una azione giudicata come doverosa, indipendentemente dal verificarsi o meno di un evento come conseguenza di tale omissione.
==Storia==
===Il dominio cartaginese===
{{Vedi anche|Cartaginesi}}
 
== Disciplina normativa ==
Sono menzionati per la prima volta da [[Tito Livio]], quando ci racconta che [[Annibale]] decise di sottometterli nel [[220 a.C.]],<ref name="Polibio3,14,1">[[Polibio]], ''[[Storie (Polibio)|Storie]]'', III, 14, 1.</ref> conquistando prima la città di [[Hermantica]] (o ''Elmantica'' in [[Polibio]]<ref name="Polibio3,14,1"/>) e poi [[Arbocala]] (o ''Arbucala'' secondo Polibio,<ref name="Polibio3,14,1"/> identificabile forse con la moderna [[Zamora (Spagna)|Zamora]]), dopo un lungo assedio, dove poterono dimostrare tutto il loro valore.<ref name="Polibio3,14,1"/><ref>[[Tito Livio]], ''[[Ab Urbe condita libri]]'', XXI, 5, 5-6.</ref> Gli abitanti di ''Hermantica'', in seguito, dopo essersi ricongiunti con il popolo degli [[Olcadi]] (sconfitto da Annibale l'anno precedente), riuscirono a convincere i [[Carpetani]] (o ''Carpesi''<ref name="Polibio3,14,2">[[Polibio]], ''[[Storie (Polibio)|Storie]]'', III, 14, 2.</ref>) a tendere al generale [[Cartaginesi|cartaginese]] una trappola sulla via del ritorno, nei pressi del fiume [[Tago]].<ref>[[Tito Livio]], ''[[Ab Urbe condita libri]]'', XXI, 5, 7-8.</ref> Annibale riuscì, però, a battere i loro eserciti congiunti, composti da ben 100.000 armati (principalmente Carpetani), dopo essere riuscito ad evitare l'imboscata tesagli presso il fiume Tago. In un secondo momento, l'abilità d'Annibale prevalse su questi tre popoli, quando le forze nemiche che lo stavano attraversando per schierarsi in vista dell'imminente battaglia sulla riva opposta, carichi di armi e bagagli, furono pesantemente battuti e sottomessi al dominio cartaginese.<ref>[[Tito Livio]], ''[[Ab Urbe condita libri]]'', XXI, 5, 9-17.</ref><ref name="Polibio3,14,3-9">[[Polibio]], ''[[Storie (Polibio)|Storie]]'', III, 14, 3-9.</ref>
=== Codice penale ===
Il [[diritto penale italiano]] prevede la fattispecie all'art. 593 del [[Codice penale italiano|codice penale]], ma in particolare prevede due distinte ipotesi:
 
* Al primo [[Comma (legge)|comma]] l'omissione consiste nel non dare avviso immediato all'autorità di aver trovato abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci o altra persona incapace di provvedere a sé stessa.
===Il dominio romano===
In proposito, il termine utilizzato dal legislatore: "''trovando''" allude all'imbattersi nella persona in pericolo, attraverso un contatto materiale e diretto, solo un orientamento minoritario afferma la rilevanza della semplice conoscenza del fatto. La distinzione effettuata tra abbandono e smarrimento presuppone la volontarietà o meno del soggetto che sul minore ha un potere-dovere di custodia.
{{Vedi anche|Repubblica romana|Guerre celtibere}}
L'inizio del dominio romano della penisola iberica ebbe inizio con la [[seconda guerra punica]]. A [[Publio Cornelio Scipione (figlio di Lucio)|Publio Cornelio Scipione]] padre dell'[[Publio Cornelio Scipione|Africano]] ed al fratello [[Gneo Cornelio Scipione Calvo|Gneo Cornelio Scipione]] venne assegnata la Spagna con il resto delle forze: due legioni e le forze degli alleati: 22.000 fanti, 2.000 cavalieri e una sessantina di navi. Il piano prevedeva di colpire Cartagine, ritenuta non del tutto pronta, con un esercito e attaccare Annibale in Spagna cercando l'aiuto delle popolazioni locali.
 
* Al secondo [[Comma (legge)|comma]] del suddetto articolo l'omissione penalmente rilevante è quella di non prestare assistenza o di dare avviso all'autorità di aver trovato un corpo umano che sembri inanimato ovvero una persona ferita o che necessiti assistenza.
Vennero inviati ambasciatori in Spagna per cercare l'alleanza delle tribù Celtibere, da anni in lotta contro i cartaginesi. Ma mentre qualche tribù accettò, altre come i ''Vaccei'', ricordando il mancato aiuto a Sagunto, rifiutarono di aiutare Roma, rimandando la loro sottomissione di oltre un cinquantennio. Vi è però da aggiungere che nel [[193 a.C.|193]]-[[191 a.C.]] sarebbe cominciata la sottomissione di alcune delle tribù dei [[Celtiberi]], tra cui gli [[Oretani]], i [[Carpetani]], i Vettoni ed i ''Vaccei'' da parte dei due governatori Gaio Flaminio e [[Marco Fulvio Nobiliore]].
 
Le aggravanti di tale norma penale derivano da eventuali lesioni personali: la pena è aumentata ex art. 64 c.p. se dal comportamento omissivo colpevole derivano lesioni, mentre nel caso di morte del soggetto in pericolo la pena è raddoppiata.
Nel [[152 a.C.]], nonostante i successi diplomatici di Marco Claudio Marcello (le città celtibere ribelli di [[Calatorao|Nertobriga]] e [[Medinaceli|Ocilis]] si riconciliano con Roma) scoppiò un secondo conflitto con le popolazioni [[Celtiberi|celtibere]]. La rivolta in [[Lusitania]] riprese ad assorbire uomini e risorse, mentre nell'alta valle del [[Duero]] il popolo dei Vaccei, di probabile origine celta, iniziò a dare i primo segni di inquietudine. Accampatosi alle porte di [[Numanzia]], il generale romano venne a patti con gli [[Arevaci]] che vivevano nella regione circostante. Tali patti, che in pratica prevedono il pagamento di una modesta indennità di guerra a Roma e il ripristino degli accordi del [[179 a.C.]] saranno successivamente stipulati anche con i [[Lusoni]], i Belli, i Titti e le altre tribù celtibere ([[151 a.C.]]). La pace raggiunta permise a [[Lucio Licinio Lucullo (console 151 a.C.)|Lucio Licinio Lucullo]] e [[Publio Cornelio Scipione Emiliano]], successori di Marco Claudio Marcello, di scatenare una guerra preventiva nel paese dei Vaccei, conquistando le città di [[Cauca (celtibera)|Cauca]] e [[Aguilar de Campos|Intercatia]] e saccheggiando sistematicamente le campagne e le piccole borgate agricole.
 
{{Citazione necessaria|I due obblighi di avviso o di prestare soccorso tuttavia non costituiscono la possibilità di tenere due condotte alternative in quanto l'obbligo di darne avviso all'Autorità ricorre esclusivamente qualora non sia possibile prestare effettiva assistenza.}} Tali obblighi tuttavia cessano nel caso in cui un soggetto, per la sua età o per le sue condizioni sia impossibilitato ad adempierli.
Una decina d'anni più tardi (nel [[139 a.C.]]) [[Marco Popilio Lenate]], che aveva preso il posto di Quinto Pompeo, saccheggiò nuovamente le terre dei Vaccei e della tribù celtibera dei Lusoni. Ma un nuovo tentativo di impossessarsi di Numanzia da parte del generale romano [[Gaio Ostilio Mancino]], nel [[137 a.C.]], si infranse contro la resistenza della popolazione della città. Nei successivi due anni il fronte celtibero rimase relativamente tranquillo, mentre Roma fu impegnata nella definitiva pacificazione della Lusitania ([[136 a.C.]]) e nelle interminabili lotte contro i Vaccei ([[135 a.C.]]). Con la definitiva liquidazione della prima e più importante sacca di resistenza, la Celtiberia fu oramai quasi interamente accerchiata dal suo poderoso avversario latino.
 
La norma ha subito una recente modifica dalla legge 9 aprile [[2003]] n. 72 tesa da un lato ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio, dall'altro sottraendone la competenza al [[Giudice di Pace]].
Nel [[134 a.C.]] fu richiamato in ''Hispania'' [[Publio Cornelio Scipione Emiliano]], console per la seconda volta, nonostante non fossero ancora passati i dieci anni prescritti dalla normativa romana per poter essere nuovamente eleggibile. Lo accompagnano [[Gaio Mario]], allora ventitreenne, il principe numida [[Giugurta]] e il massimo storico del tempo, il greco [[Polibio]], consigliere e amico personale del vincitore di [[Cartagine]]. Scipione Emiliano si rende conto che Numanzia rappresenta il perno del sistema difensivo arevaco e più in generale celtibero, e andava espugnata con tutte le forze disponibili. Devastato, come i suoi predecessori, il paese dei Vaccei ne distrusse i raccolti per timore che potessero essere utilizzati per rifornire i Celtiberi e in autunno cinse d'assedio la città numantina. Dopo quasi un anno di strenua resistenza, assurta fin da allora a una dimensione quasi mitica<ref>Lo stesso [[Publio Cornelio Scipione Emiliano]] venne da allora, a ricordo della leggendaria impresa, soprannominato ''Numantino''</ref>, con la popolazione falcidiata dall'inedia e dalle infermità, Numanzia capitolò, e con essa la ribellione arevaca e delle altre popolazioni insorte, compresi i ''Vaccei'' ([[133 a.C.]]). La terza ed ultima [[guerre celtibere|guerra celtibera]] era definitivamente terminata e potendo così Roma imporre la sua signoria sulla massima parte della penisola iberica.
 
=== Le novità introdotte dalla legge 72/2003 ===
==Note==
La legge 9 aprile 2003 n. 72 ha apportato le modifiche al [[codice penale italiano]] e al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso. Essa introduce l'allargamento della fattispecie nell'ambito della circolazione stradale. La norma è stata pubblicata nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]] n. 88 del 15 aprile 2003.
 
Le principali modifiche possono essere così riassunte:
 
1. Al primo comma dell'art. 593 del Codice Penale, le parole:
"è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".
 
2. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile [[1992]], n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI";
 
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti";
 
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI";
 
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6".
 
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto [[2000]], n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "593, primo e secondo comma," sono soppresse;
b) al comma 2, lettera q), le parole "e 189, comma 6," sono soppresse.
 
== Nel codice della strada ==
{{Aggiornare|anno=2009|commento = l'art. 189 è stato modificato nel 2008, nel 2010 e nel 2014. incluso l'aumento delle sanzioni e la discrezionalità del giudice.|arg=diritto}}
{{Reato
|TitoloReato = Omissione di soccorso
|TipoReato = Delitto
|Norma = art. 189
|Competenza = [[tribunale in composizione monocratica (processo penale italiano)|tribunale monocratico]]
|Procedibilità = [[procedibilità d'ufficio|d'ufficio]]
|Arresto =
*(comma 6) facoltativo;
*(comma 7) non consentito
|Fermo = non consentito
|Pena =
*(comma 6) [[reclusione]] da 6 mesi a 3 anni;
*(comma 7) reclusione da uno a 3 anni
|Fonte = [[Codice della strada]]
|Stemma = Emblem of Italy.svg
}}
 
Il [[Codice della strada]] all'art. 189 regola il comportamento degli utenti della strada in caso di incidente (imponendo, in primo luogo, di fermarsi).
Qualora qualcuno, a seguito dell'incidente, abbia riportato delle lesioni, l'inosservanza di tali obblighi è sanzionata penalmente.
 
=== I soggetti responsabili ===
Il vecchio Codice della Strada imponeva determinati comportamenti al “conducente, in caso di investimento di persona”. L'art. 189 del nuovo Codice – innovando positivamente la norma, in modo tale da estenderne la portata applicativa e da chiarire alcuni dubbi interpretativi – disciplina, viceversa, gli obblighi imposti a tutti gli utenti della strada in caso di incidente che sia comunque ricollegabile al loro comportamento.
Tenuto conto della lettera della legge e seguendo l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della fattispecie, il soggetto attivo del presente reato deve quindi individuarsi, in primo luogo, nel conducente del mezzo coinvolto in un incidente stradale in cui taluno abbia subito dei danni fisici (qualora il sinistro abbia provocato soltanto danni alle cose, permangono i medesimi obblighi, ma la loro violazione integra una semplice sanzione amministrativa).
 
Al conducente devono nondimeno aggiungersi tutti gli altri “utenti della strada”, ogni volta che un loro comportamento (peraltro, non necessariamente illecito) abbia dato causa ad un incidente con feriti, e, quindi, anche il pedone (che, per esempio, abbia attraversato una strada urbana lontano dagli attraversamenti zebrati ed abbia avuto uno scontro con un ciclomotore o una bicicletta, il cui guidatore sia rimasto ferito) e persino il trasportato a bordo di altro veicolo (ad esempio, il passeggero di un'auto o di una moto che, per scherzo o per imprudenza, sporgendosi o in altro modo, abbia colpito un pedone o abbia comunque causato il sinistro).
 
Benché la norma tenda ad estendere la portata applicativa dell'obbligo di prestare soccorso, il requisito per cui l'utente della strada deve avere un comportamento (anche non illecito) riconducibile all'incidente, esclude dalle sanzioni amministrative e penali condotte degli utenti della strada non coinvolti e moralmente deprecabili: come quella di quanti "lasciano" i feriti per strada a loro volta (senza segnalarne la presenza e chiamare/prestare soccorso), già in presenza di omissione di soccorso da parte di chi ha una condotta riconducibile all'incidente.
 
=== Le condotte punite ===
L'art. 189, per quanto penalmente rilevante, disciplina obblighi di duplice natura (che rispondono infatti a due finalità distinte, come è chiaramente desumibile dalla previsione di due diverse norme incriminatrici – rispettivamente ai comma 6 e 7 – con due diverse pene edittali).<br />
Da una parte, l'utente della strada (nel senso sopra meglio precisato) deve comunque fermarsi, al fine di permettere agli operanti di identificare lui ed il suo veicolo (e, in genere, di procedere a tutti gli opportuni accertamenti di fatto). Dall'altra, è altresì necessario che costui faccia quanto in proprio potere per prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite (delitto più grave, anche come sanzione prevista, poiché evidentemente l'integrità fisica è protetta in maniera più stringente della efficacia delle investigazioni, anche se, dopo la Novella del 2003, che ha irrigidito notevolmente le pene, questa differenza si è notevolmente ridotta, limitandosi soltanto ad un più basso minimo edittale).
I due distinti reati normalmente concorrono (ma, secondo una minoranza di interpreti, il delitto più grave assorbe il minore); ad esempio, Tizio investe un pedone e si allontana, senza fermarsi, e così viola entrambe le disposizioni in esame. Non può escludersi, però, quantomeno in astratto, che sia commesso uno solo dei due delitti (ad esempio, Tizio si ferma e offre ogni utile indicazione agli operanti, ma si astiene immotivatamente dal soccorrere il ferito; oppure Tizio carica velocemente a bordo della propria vettura il pedone investito, si allontana velocemente e lo lascia davanti al pronto Soccorso, poi dileguandosi senza farsi riconoscere).
 
=== L'elemento psicologico ===
Il Legislatore del 1993 ha disegnato i due reati in argomento come delitti dolosi (mentre il Codice previgente prevedeva la fuga come contravvenzione e l'omessa assistenza come delitto). Occorre pertanto per integrare le due fattispecie la piena consapevolezza in capo al presunto autore del fatto stesso che ci sia stato un incidente, che questo sia a lui ricollegabile e che taluno abbia riportato lesioni personali ed abbia conseguentemente bisogno di assistenza, unitamente alla volontà di non fermarsi e di non prestare soccorso<br />
Alcune pronunce, particolarmente rigorose (ma ragionevolmente fondate sulla argomentazione per cui la diversa interpretazione limiterebbe illogicamente l'ambito di operatività della fattispecie ai soli casi di macroscopica e immediata evidenza di lesioni o di morte), affermano tuttavia che, trattandosi di un reato omissivo di pericolo, il dolo debba investire il solo evento dell'incidente comunque ricollegabile al comportamento del conducente e non anche il danno alle persone (quale avvenimento esterno, distinto sia dalla condotta criminosa sia dall'evento tipico, che costituisce la condizione obiettiva di punibilità).
 
In ogni caso, quando il conducente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, a titolo di dolo eventuale, essendosi accettato il rischio che si siano verificati eventi lesivi. Resta quindi esclusa la punibilità soltanto per i casi di semplice responsabilità colposa, quando cioè l'allontanamento sia effetto di negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell'obbligo di fermarsi (ad esempio, il guidatore disattento o distratto non si avvede che, omettendo di dare la precedenza ad altro veicolo, ne ha costretto il conducente ad una brusca frenata, seguita dal tamponamento da parte di un terzo soggetto).
 
=== Casistica ===
Avuto riguardo alla funzione della norma, non si può ritenere “fermato” o comunque ottemperante alle disposizioni di legge, chi si soffermi brevemente sul luogo del sinistro e poi se ne allontani, senza essere stato identificato ovvero senza che sia stata rilevata la targa del veicolo. Del pari, risponde del delitto in questione anche chi lascia sul posto l'[[autovettura]] (con i documenti) e si allontana a piedi, dal momento che, evidentemente, a séguito di un simile comportamento, permangono dubbi e difficoltà di non poco momento in merito all'identità del conducente ed alla dinamica dei fatti (esclude però la punibilità del reato di cui al comma 7, permanendo quella di cui al comma 6, il fatto che il conducente deleghi ad altri – che siano idonei e che accettino – i compiti di assistenza, prima di darsi alla fuga).
 
È dubbio – ma in genere si propende per la risposta negativa – se il reato di cui al comma 7 sussista anche nel caso di assenza di lesioni (è stato ritenuto insussistente il reato dove l'infortunato si era rialzato subito, senza farsi identificare e mancava agli atti un qualsiasi certificato medico che attestasse le eventuali lesioni subite) oppure in cui l'assistenza sia stata immediatamente prestata da altri soggetti ovvero l'investito sia morto sul colpo (cosicché non sarebbe comunque stata di fatto possibile assistenza alcuna).<br />
Poiché, però, tali fatti devono essere accertati prima che l'indagato si allontani dal luogo dell'incidente, il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga a nulla rilevando che in concreto l'assistenza sia stata prestata da altri, se l'investitore ignori la circostanza essendo fuggito. Non si è esonerati dall'obbligo di assistenza sulla sola base di una presunta carenza di cognizione mediche. Se è vero che maldestre cure sanitarie possono rilevarsi più nocive di una totale omissione di soccorso, si ritiene concordemente che l'assistenza imposta dalla norma possa essere prestata anche in modi diversi (richiedere o far richiedere l'intervento di professionisti, provvedere al loro trasporto in ospedale con mezzi propri o altrui, curare che i feriti intrasportabili non siano investiti da altri veicoli, etc.). Il [[codice penale italiano]] prevede la pena della reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro “chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata” (art. 593 comma 2 e 3).
 
Appare evidente la diversa portata delle due norme e la precisa intenzione della legge speciale di intensificare la tutela della vita e della incolumità personale in un settore ad alto rischio come quello della circolazione stradale. In caso di sinistro stradale, si prescinde, infatti, dal “ritrovamento” (concetto in qualche modo ambiguo e in ogni caso non applicabile a chi abbia provocato direttamente o indirettamente la lesione) e, ad ogni buon conto, è sensibilmente maggiore la pena prevista. Secondo la Suprema Corte, tuttavia, integra il reato di omissione di soccorso previsto dal codice penale la condotta dell'automobilista che, imbattutosi in un incidente stradale, si allontani da tale luogo dopo essersi fermato ed avere avvisato telefonicamente la competente autorità di polizia, in quanto, ai fini della prestazione della “assistenza occorrente”, non è sufficiente contattare la polizia e le autorità sanitarie, ma occorre anche presidiare il luogo dell'incidente allo scopo di adottare tutte le cautele necessarie a limitare il danno riportato dalla vittima, e soprattutto a scongiurare la sua esposizione al pericolo di essere investito ulteriormente da parte di altre vetture.
 
==Nel diritto marittimo==
=== In Italia ===
Il reato di omissione di soccorso dal [[Codice della navigazione]] italiano<ref>art. 1113: [https://www.fog.it/legislaz/cn-1088-1160.htm/ fog.it]</ref>, pur non avendo un riscontro nell'origine del diritto marittimo che furono le [[Tavole amalfitane|Tavole di Amalfi]]<ref>{{cita pubblicazione|autore=Alfonso Mignone|titolo=Le fonti del diritto della navigazione|urlarchivio=http://archive.is/ajjye/|dataarchivio=1 maggio 2019|urlmorto=no}}</ref>.
 
== Note ==
<references/>
 
== Voci correlate ==
==Bibliografia==
* [[Condotta (diritto)]]
;Fonti primarie:
* [[Omissione (diritto)]]
*[[Tito Livio]], ''[[Ab Urbe condita libri]]'', XXI.
* [[Reato omissivo improprio]]
*[[Polibio]], ''[[Storie (Polibio)|Storie]]'', III.
* [[Delitti di omessa solidarietà]]
* [[Delitti contro la vita]]
* [[Delitti contro l'incolumità individuale]]
 
== AltriCollegamenti progettiesterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
{{interprogetto|commons=Category:Pre-Roman Iberia art}}
 
{{Delitti contro la persona}}
{{Portale|Antica Roma|Celti|Storia}}
{{portale|diritto|italia}}
 
[[Categoria:CeltiberiDelitti contro l'incolumità individuale]]
[[Categoria:Delitti di omessa solidarietà]]