== Collegamenti esterni modificati ==
{{Organi costituzionali dell'antica Roma}}
La '''magistratura''' (dal [[lingua latina|latino]] ''magister'' = maestro), nell'[[antica Roma]] indica ogni carica pubblica, per lo più elettiva e temporanea. La medesima espressione ha in seguito designato una specifica funzione pubblica, quella dei magistrati preposti all'amministrazione della giustizia, ovvero all'esercizio della [[giurisdizione]]. Nell'antica Roma l'ordine sequenziale delle cariche pubbliche fu detto, in epoca repubblicana, ''[[cursus honorum]]''.
Gentili utenti,
Durante il [[età regia di Roma|periodo regio]], il ''[[Rex (storia romana)|Rex]]'' (Re) era il principale magistrato del potere esecutivo.<ref name="Abbott, 8">Abbott, 8</ref> Il suo potere, in pratica, era assoluto. Egli era il capo dei sacerdoti romani (''[[pontifex maximus]]''), il legislatore, il giudice, ed il comandante in capo dell'[[esercito romano]].<ref name="Abbott, 8"/><ref name="Abbott, 15">Abbott, 15</ref> Quando il Re moriva, il suo potere tornava al [[Senato (storia romana)|Senato]], il quale sceglieva un ''[[Interrex (storia romana)|Interrex]]'' per facilitare l'elezione del nuovo sovrano. Durante il passaggio dalla monarchia alla [[Repubblica romana|Repubblica]], l'equilibrio costituzionale del potere venne spostato dal potere esecutivo del Re a quello del Senato.
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Dopo la cacciata dei re, con l'avvento della Repubblica ([[509 a.C.]]), il potere detenuto dal re fu trasferito a [[Console (storia romana)|due consoli]], che erano eletti annualmente. I magistrati romani erano ora eletti dallo stesso Popolo di [[Roma (città antica)|Roma]], ed erano titolari di un grado di potere, chiamato "maggior potere" (''maior potestas'').<ref name="Abbott, 151">{{cita|Abbott 1901|p. 151}}</ref> Il [[Dittatore (storia romana)|dittatore]] aveva "maggior potere" rispetto agli altri magistrati, dopo di lui c'era il [[Censore (storia romana)|censore]], poi il [[console (storia romana)|console]] (''consul''), il [[pretore (storia romana)|pretore]] (''[[praetor]]''), l'[[Edile (storia romana)|edile]] ed il [[questore (storia romana)|questore]] (''[[quaestor]]''). Ogni magistrato poteva poi opporre il suo "[[veto]]" ad un'azione che fosse stata presa da un altro magistrato di pari grado o inferiore.<ref name="Abbott, 154">{{cita|Abbott 1901|p. 154}}</ref> Per definizione il [[tribuno della plebe]] e gli edili [[plebe]]i non erano tecnicamente dei magistrati<ref name="Abbott, 196">Abbott, 196</ref> fino a quando furono eletti dai plebei,<ref name="Abbott, 151"/> e come tali, erano indipendenti da tutti gli altri magistrati.
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Durante il periodo di transizione dalla Repubblica all'[[Impero romano|Impero]], l'equilibrio costituzionale del potere viene spostato dal Senato al potere esecutivo (l'[[imperatore romano]]). Teoricamente, il senato eleggeva ogni nuovo imperatore, in pratica ogni imperatore sceglieva il suo successore, anche se la scelta fu spesso annullata da parte dell'[[esercito romano|esercito]], della [[guardia pretoriana]] o con lo scoppio di una [[guerra civile romana|guerra civile]]. Il potere dell'imperatore (il suo ''[[imperium]]'') esisteva in teoria, grazie al suo stato giuridico. Le due più importanti componenti del suo ''imperium'' erano la ''[[tribunicia potestas]]'' e i poteri [[proconsole|proconsolari]].<ref name="Abbott, 342">Abbott, 342</ref> In teoria, almeno i poteri tribunizi (che erano simili a quelli dei [[tribuno della plebe|tribuni della plebe]] del periodo repubblicano) diedero all'imperatore l'autorità sul governo civile di Roma, il potere proconsolare (simile a quello dei governatori militari o dei [[proconsole|proconsoli]], sotto la vecchia repubblica) gli diedero l'autorità sopra le [[esercito romano|forze armate]]; mentre questa distinzione risultò sufficientemente evidente durante il [[Alto Impero romano|periodo alto imperiale]], alla fine venne perduta ed i poteri dell'imperatore divennero meno costituzionali e più monarchici.<ref name="Abbott, 341">Abbott, 341</ref> I magistrati tradizionali che sopravvissero alla fine della Repubblica furono i consoli, i pretori, i tribuni della plebe, gli edili, i questori ed i [[tribuno militare|tribuni militari]].<ref name="Abbott, 374">Abbott, 374</ref> [[Marco Antonio]] abolì la carica di dittatore e ''[[magister equitum]]'' durante il suo consolato del [[44 a.C.]], mentre le cariche di ''[[Interrex (storia romana)|interrex]]'' e censore vennero abolite poco dopo.
Saluti.—[[:en:User:InternetArchiveBot|'''<span style="color:darkgrey;font-family:monospace">InternetArchiveBot</span>''']] <span style="color:green;font-family:Rockwell">([[:en:User talk:InternetArchiveBot|Segnala un errore]])</span> 20:31, 13 mag 2019 (CEST)
==In generale==
===Funzioni===
{{Vedi anche|Diritto romano|Lista di leggi romane}}
L'annualità delle cariche derivò dal timore che la gestione di una carica, protraendosi oltre un anno, potesse indurre chi l'occupava a crearsi, come oggi si direbbe, una situazione di potere, tale da costituire un pericolo per la libertà degli altri cittadini. Le cariche pubbliche erano chiamate comunemente onori (''honores''), e la legge non prevedeva compensi per coloro che le ricoprivano. Il cittadino doveva aspirare alla carica in sé e contentarsi del prestigio che gliene sarebbe derivato, senza alcun profitto materiale.
Un magistrato non poteva essere deposto dalla carica prima che scadesse il tempo stabilito per la sua durata e, sebbene potesse essere processato per comportamento illecito, ciò in pratica non accadeva mai. Uscito però di carica, il magistrato tornava ad essere un cittadino qualunque e poteva quindi essere chiamato in tribunale a rendere conto di quanto aveva operato durante la carica.
===Tipologia dei magistrati===
[[File:Curule chair, sella curulis, Museo Borbonico, vol. vi. tav. 28.gif|thumb|left|upright|La [[sedia curule]] era il simbolo di potere delle più alte cariche magistratuali]]
Vi erano ''magistrati curuli'' e ''non'', ovvero il magistrato poteva sedere o meno sulla ''[[sella curulis]]'', poltrona intarsiata di avorio, che ricordava il ''currus'' o carro reale di cui al [[Età regia di Roma|tempo della monarchia]] facevano uso i re. I magistrati non curuli sedevano su un semplice sgabello (''subsellium''). Infine le magistrature si distinguevano in straordinarie e ordinarie. Erano magistrati straordinari: il dittatore con il maestro di cavalleria, ordinari tutti gli altri. I consoli, i pretori e i dittatori in quanto occupavano cariche con imperium si facevano precedere da littori portanti fasci di verghe con la scure, quali simboli del potere; i consoli erano preceduti da dodici littori, i pretori da due in Roma e da sei fuori; i dittatori da ventiquattro. I magistrati curuli portavano nei giorni comuni una toga orlata da una striscia di porpora (''toga praetexta'') che era indossata anche dai bambini, mentre nei giorni festivi indossavano una toga tutta di porpora; gli altri magistrati non portavano nessun distintivo particolare.
Si distinguevano, fra i magistrati, due categorie: i magistrati ''cum imperio'', e magistrati ''sine imperio''. Si tratta di un potere di stampo militare che, come denuncia il suffisso ''-ium'', ha natura dinamica, e che conferisce al suo titolare la facoltà di impartire ordini ai quali i destinatari non possono sottrarsi, con conseguente potere di sottoporre i recalcitranti a pene coercitive di natura fisica (fustigazione, e nei casi più gravi, decapitazione) o patrimoniale (multe). Simboli esteriore di questo potere sono i "fasci littori".
Tra questi furono magistrati ''sine imperio'', vale a dire: i [[Questore (storia romana)|questori]], gli [[Edile (storia romana)|edili]], i [[Censore (storia romana)|censori]], i [[Tribuno della plebe|tribuni della plebe]], i ''[[duumviri]]'', i tre ''[[Magistrato monetario|tresviri monetales]]'', i ''[[Decemviri|decemviri sacris faciundis]]'', i ''[[Decemviri|decemviri agris dandis adsignandis]]'', i ''[[Decemviri|decemviri stlitibus iudicandis]]'', i ''[[Vigintisexviri|triumviri capitales]]'', i ''[[Vigintisexviri|curatores viarum]]'', i ''[[Vigintisexviri|quattuorviri viarum curandarum]]'' e i ''triumviri coloniae deducendae''.
Al contrario erano magistrati ''cum imperio'', il [[Pretore (storia romana)|pretore]], i due [[Console (storia romana)|consoli]], i [[Proconsole|proconsoli]], i [[Propretore|propretori]], il [[Dittatore romano|dittatore]], il ''[[magister equitum]]'', i ''[[Secondo triumvirato|triumviri rei publicae constituendae causa consulari potestate]]'', i ''[[Decemviri|decemviri legibus scribundis consulari imperio]]'', i ''[[Tribuno Consolare|tribuni militum consulari potestate]]'' e l'''[[interrex (storia romana)|interrex]]''.
==Analisi per periodo storico==
{{Vedi anche|Storia romana}}
===Magistrati esecutivi in epoca regia (753-509 a.C.)===
{{Vedi anche|Età regia di Roma|prima monarchia di Roma|Re etruschi di Roma}}
====''Rex''====
[[File:Lawrence Alma-Tadema 11.jpeg|thumb|upright|[[Tarquinio il Superbo]], da un dipinto di [[Lawrence Alma-Tadema]].]]
{{vedi anche|Rex (storia romana)}}
Durante il periodo regio, il ''[[Rex (storia romana)|rex]]'' era il principale magistrato esecutivo.<ref name="Abbott, 8"/> Egli era a capo del potere esecutivo, di quello sacerdotale, legislativo, di giudice, dell'esercito.<ref name="Abbott, 8"/><ref name="Abbott, 15"/>
I suoi poteri si basavano sulla legge e sulla giurisprudenza precedente. Riceveva questi poteri solo attraverso un processo politico di elezione. Secondo quanto racconta [[Sallustio]], il grado legale di autorità (''[[imperium]]'') posseduto dal ''Rex'' era conosciuto come ''imperium legitimum'' (comando legittimo).<ref name="Abbott, 15"/> ciò probabilmente significava che la sola restrizione che poteva avere era di osservare i precedenti usi e costumi (''[[mos maiorum]]'').<ref name="Abbott, 15"/> Questo significa, per esempio, che poteva consultarsi con il Senato prima di prendere una decisione, anche se ciò non era gli era necessariamente richiesto. In pratica il ''Rex'' non aveva reali restrizioni al suo potere. Allo scoppio della guerra, esercitava il potere esclusivo di organizzare e raccogliere le truppe, di selezionare i comandanti dell'esercito e di [[Storia delle campagne dell'esercito romano in età regia|condurre la campagna militare]] come ritenesse opportuno.<ref name="Abbott, 15"/> Controllava e gestiva tutte le proprietà tenute dallo Stato, aveva il potere esclusivo di distribuire i territori ed il bottino di guerra. Fu il principale rappresentante della città durante i rapporti con gli Dei e con i ''leader'' delle altre comunità/popolazioni limitrofe, potendo emanare una legge per decreto unilaterale.<ref name="Abbott, 15"/> Qualche volta sottoponeva i suoi decreti ad una cerimonia di ratifica del Popolo o del Senato di Roma, anche se un rifiuto non gli impediva l'emanazione del decreto. Il re, talvolta, subiva una qualche restrizione ai suoi poteri, dovendo osservare i precedente usi e costumi nel rispetto della tradizione (''[[mos maiorum]]'').<ref name="Abbott, 19"/><ref name="Abbott, 16"/>
Il re sceglieva anche i numerosi ufficiali che lo assistevano,<ref name="Abbott, 16">Abbott, 16</ref> ed in modo unilaterale concedeva loro il potere. Quando il re lasciava la città, un [[praefectus Urbi|prefetto Urbano]] veniva posto a capo della città, al posto del re assente.<ref name="Abbott, 16"/> Il re disponeva, inoltre, di due [[questore (storia romana)|questori]] come suoi assistenti generali, mentre numerosi altri ufficiali lo assistevano nei casi di tradimento. In guerra, il re comandava occasionalmente solo la [[fanteria (storia romana)|fanteria]] e delegava il comando della [[cavalleria (storia romana)|cavalleria]] al comandante della sua guardia personale, il [[tribunus militum|tribuno]] dei ''[[celeres]]''.<ref name="Abbott, 16"/> E se il re poteva unilateralmente dichiarare guerra, di solito preferiva che tali dichiarazioni venissero ratificate dall'[[Assemblee romane|assemblea popolare]].<ref name="Abbott, 19">Abbott, 19</ref><ref name="Abbott, 16"/>
Inoltre, egli di solito preferiva non decidere su questioni che si occupavano di diritto di famiglia, lasciando che di ciò se ne occupasse l'[[comitia tributa|assemblea popolare]]. E mentre il re aveva potere assoluto sui tribunali civili e penali, probabilmente presiedette ad un solo caso nelle sue fasi iniziali (''in iure''), rinviando quindi la causa ad uno dei suoi assistenti (un ''[[iudex]]'') per l'insediamento.<ref name="Abbott, 15"/> Nei casi penali di maggior importanza, il re poteva riferire al popolo, radunato in assemblea, per il giudizio.<ref name="Abbott, 15"/> Inoltre, il re di solito riceveva l'autorizzazione dalle cariche sacerdotali, prima di introdurre nuove divinità.<ref name="Abbott, 15"/>
====Altre cariche====
[[File:Maccari-Cicero-detail.jpg|upright=1.1|thumb|left|Rappresentazione di una tipica [[senatus consultum|seduta del Senato]] di [[Roma antica]] (affresco di [[Cesare Maccari]] del [[XIX secolo]])]]
Il periodo tra la morte di un re e l'elezione di uno nuovo, era chiamato ''[[Interrex (storia romana)|interregnum]]''.<ref name="Abbott, 12">Abbott, 12</ref> Durante questo periodo il Senato eleggeva un [[ordine senatorio|senatore]] che ricoprisse il ruolo di ''[[interrex (storia romana)|interrex]]'',<ref name="Abbott, 14">Abbott, 14</ref> per facilitare l'elezione di un nuovo re. L<nowiki>'</nowiki>''Interrex'' era sempre un [[Patrizio (storia romana)|patrizio]] e rimaneva in carica per soli cinque giorni, venendo sostituito da un altro ''interrex'' dopo tale periodo, e così di seguito fino a quando un nuovo ''Rex'' non era eletto. Il significato di ''Interrex'' era letteralmente ''Rex ad interim''. La sola differenza tra questa carica ed il re era che rimaneva in carico per soli cinque giorni.<ref name="Abbott, 14"/> L<nowiki>'</nowiki>''Interrex'' deteneva la stessa autorità giuridica e gli stessi poteri del re (''[[imperium]]''). Poteva, per esempio, emanare un decreto, legiferare, comandare l'esercito e presiedere alle assemblee popolari e del Senato.<ref name="Abbott, 19"/>
Una volta che l<nowiki>'</nowiki>''interrex'' trovava un candidato adatto a regnare, presentava la sua candidature al Senato per l'approvazione iniziale. Se il Senato votava in favore della sua nomina, questa persona doveva presentarsi davanti al Popolo di Roma nei [[comizi curiati]].<ref name="Abbott, 14"/> Dopo la nomina era eletto dall'assemblea popolare, mentre il Senato ratificava la nomina tramite decreto (''[[senatus consultum]]''), grazie all<nowiki>'</nowiki>''auctoritas patrum''.<ref name="Abbott, 14"/> Dal momento che ogni candidato era scelto da un membro del senato (''Interrex''), l<nowiki>'</nowiki>''auctoritas patrum'' funzionava soprattutto come salvaguardia contro un ''Interrex'' dalla testa dura.<ref name="Abbott, 15"/> Quest'ultimo poi dichiarava formalmente la nomina del nuovo re, il quale poco dopo chiedeva gli [[auspici]] (ricerca rituale di presagi degli Dei), ed era investito dell'autorità regale (''[[imperium]]'') dall'assemblea popolare, attraverso il passaggio conosciuto come la ''[[lex curiata de imperio]]''.<ref name="Abbott, 14"/> In teoria, il re era eletto dal popolo, ma in pratica era il Senato che aveva il potere per la sua elezione.<ref name="Abbott, 14"/> L'assemblea popolare non poteva, infine, selezionare un candidato come ''Rex''. E se potevano votargli contro, era improbabile che potessero averne uno loro.
Il ''Rex'' sceglieva i numerosi magistrati che lo assistevano,<ref name="Abbott, 16"/> e unilateralmente e gli concedeva i poteri. Quando il re lasciava la città, il suo posto era occupato da un prefetto urbano (''[[praefectus urbi]]''), fino al suo ritorno.<ref name="Abbott, 16"/> Il re disponeva, inoltre, di due [[Quaestor|questori]] (''quaestores parricidii'') come assistenti generali, mentre altri e numerosi magistrati lo assistevano nei casi di tradimento (''[[duumviri|duumviri perduellionis]]''). In guerra, il ''Rex'', che occasionalmente comandava solo la fanteria, delegava il comando della [[cavalleria (storia romana)|cavalleria]] al comandante della sua guardia personale, il ''[[tribunus celerum]]''.<ref name="Abbott, 16"/> Nella prima repubblica, questa formula venne ricreate nella versione del [[dittatore (storia romana)|dittatore]] (''magister peditum'', "comandante della fanteria") e del suo subordinato, il ''[[magister equitum]]'' ("comandante della cavalleria").
===Magistrati esecutivi in epoca repubblicana (509-31 a.C.)===
[[File:Organigramma politico della Repubblica romana.svg|thumb|upright=1.4|Organigramma delle magistrature di epoca repubblicana]]
{{Vedi anche|Repubblica romana}}
{| class="infobox" style="width:28em; border:2px solid #aaa; float:right;margin:0 0 1em 1em;font-size:95%;clear:right;" cellspacing="2"
! style="background:#ccf;" colspan=2 align=center | '''Cronologia delle magistrature repubblicane'''
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[509 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| Inizia il [[Repubblica romana|periodo repubblicano]] a [[Roma (città antica)|Roma]] con l'elezione dei primi due [[console romano|consoli]] (o più probabilmente di due [[pretore (storia romana)|pretori]]);<ref name="GlayVoisinLeBohec55">M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.55.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[501 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| Viene istituita la figura del [[dittatore (storia romana)|dittatore]] (il primo fu [[Tito Larcio]]);<ref name="GlayVoisinLeBohec54">M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.54.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[494 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| Viene istituita la figura del [[tribuno della plebe]];<ref name="GlayVoisinLeBohec54"/>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[493 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| Viene istituita la magistratura degli [[edile (storia romana)|edili]], solo plebei;<ref name="GlayVoisinLeBohec71"/>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[471 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| I [[plebe]]i si organizzano in assemblea (''[[concilium plebis]]'');<ref name="GlayVoisinLeBohec58">M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.58.</ref> sempre quest'anno vengono eletti per la prima volta gli [[edile (storia romana)|edili]];<ref>[[Dionigi di Alicarnasso]], ''[[Antichità romane (Dionigi di Alicarnasso)|Antichità romane]]'', IX, 49.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[451 a.C.|451]]-[[450 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| Dieci magistrati straordinari (''[[decemviri]]'') sostituirono i magistrati ordinari<ref>[[Tito Livio]], ''[[Ab Urbe condita libri]]'', III, 31.7 e 34.3.</ref> e redassero le [[leggi delle XII tavole]].<ref>[[Tito Livio]], ''[[Ab Urbe condita libri]]'', III, 34.6.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[449 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| Vennero promulgate le ''[[leges Valeriae Horatiae]]'' mediante le quali la [[organi costituzionali (storia romana)|costituzione romana]] diventa [[patrizio (storia romana)|patrizio]]-[[plebei|plebea]].<ref name="GlayVoisinLeBohec61">M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.61.</ref> Viene istituita la carica collegiale di [[console (storia romana)|console]]?<ref name="GlayVoisinLeBohec55"/>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[444 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| Viene istituita la figura del [[tribuno consolare|tribuno militare con potestà consolare]] (dotato di ''[[imperium]]'');<ref name="GlayVoisinLeBohec62">M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.62.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[443 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| Viene creata la [[censore (storia romana)|censura]];<ref name="GlayVoisinLeBohec70">M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.70.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[367 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| Con le ''[[leges Liciniae Sextiae]]'' viene codificato, per la prima volta, l'accesso della [[plebe]] al [[console romano|consolato]];<ref name="GlayVoisinLeBohec67">M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.67.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| 367/[[366 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| Venne creata la [[pretore (storia romana)|pretura]] per un magistrato con poteri giurisdizionali ed ''[[imperium]]'' civile e militare;<ref>[[Tito Livio]], ''[[Ab Urbe condita libri]]'', VI, 42.</ref> i [[plebei]] vi ebbero accesso a partire dal [[356 a.C.]];<ref name="GlayVoisinLeBohec67"/>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| 367/366 a.C.
|style="font-size: 90%;"| Venne creata l'''[[edile (storia romana)|aedilitas curulis]]'', affidata a due magistrati, incaricati insieme agli ''[[Edile (storia romana)|aediles plebis]]'' dell'[[Fornitura di grano per la città di Roma|approvvigionamento della città]] e della vigilanza sui mercati; i [[plebei]] vi ebbero accesso a partire dal [[364 a.C.]];<ref name="GlayVoisinLeBohec67"/>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[356 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| La [[dittatore (storia romana)|dittatura]] diventa accessibile anche ai plebei;<ref name="GlayVoisinLeBohec68">M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.68.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[351 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| La [[censore (storia romana)|censura]] diventa accessibile anche ai plebei;<ref name="GlayVoisinLeBohec68"/>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[296 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| Inizia la redazione dei ''[[Fasti consulares]]'' e degli ''[[annales pontificum]]'';<ref name="GlayVoisinLeBohec53">M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.53.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[242 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| Viene istituita la figura del ''[[praetor peregrinus]]'';<ref name="GlayVoisinLeBohec71">M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.71.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[104 a.C.|104]]-[[100 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| [[Gaio Mario]] ottiene ben cinque consolati consecutivi, dopo il primo ottenuto nel [[107 a.C.]];<ref name="GlayVoisinLeBohec132">M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.132.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[82 a.C.|82]]-[[80 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| [[Lucio Cornelio Silla]] fu nominato dittatore; rinunciò alla carica spontaneamente per ritirarsi a vita privata, dedicandosi a scrivere le sue memorie (morì nel [[78]]);<ref>M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, pp.136-137.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[60 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| [[Gaio Giulio Cesare|Cesare]], [[Gneo Pompeo Magno|Pompeo]] e [[Marco Licinio Crasso|Crasso]] formarono il [[primo triumvirato]];<ref>M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.145.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[49 a.C.|49]]-[[44 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| [[Gaio Giulio Cesare|Cesare]] viene nominato dittatore, prima per 11 giorni (nel 49 a.C.), poi per un anno (nel [[47 a.C.]], per dieci anni (nel [[45 a.C.]]) ed infine perpetuo (nel 44 a.C.);<ref>M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.146.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[43 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| [[Augusto|Ottaviano]], [[Marco Antonio]] e [[Marco Emilio Lepido|Lepido]] formarono il [[secondo triumvirato]];<ref>M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.151.</ref>
|-
|style="font-size: 90%;" align=center width="25%"| [[31 a.C.]]
|style="font-size: 90%;"| La [[battaglia di Azio]] pone fine al [[Repubblica romana|periodo repubblicano]];<ref>M.Le Glay, J.L.Voisin, Y.Le Bohec, ''Storia romana'', Bologna 2002, p.154.</ref>
|}
====Grado====
I magistrati erano eletti dal popolo di Roma, che consisteva in [[plebei]] (gente comune) e [[patrizio (storia romana)|patrizi]] (aristocratici). Ogni magistrato era investito di un certo grado di potere, denominato ''maior potestas'' (maggior potere), a seconda del ruolo che ricopriva.<ref name="Abbott, 151"/> Il [[dittatore (storia romana)|dittatore]] si trovava nella fascia più elevata della gerarchia delle magistrature repubblicane ed aveva un "maggior potere"; ma era originariamente destinato ad essere solo una carica temporanea per i momenti di emergenza dello stato. Dopo il dittatore vi era il [[Censore (storia romana)|censore]] (il quale, sebbene fosse il più alto in grado magistrato ordinario, in virtù del suo prestigio, aveva poco potere reale), poi il [[console (storia romana)|console]] (''consul''), il [[pretore (storia romana)|pretore]] (''[[praetor]]''), l'[[Edile (storia romana)|edile]] ed il [[questore (storia romana)|questore]] (''[[quaestor]]''). Ogni magistrato poteva poi opporre il suo "[[veto]]" ad un'azione che fosse stata presa da un altro magistrato di pari grado o inferiore.<ref name="Abbott, 154"/> Nel caso in cui questo "veto" si verificava tra due magistrati di pari rango, come ad esempio tra due pretori, ciò si chiamava ''potestas par'' (ovvero negazione dei poteri).<ref name="Abbott, 154"/> Per evitare che si verificasse una condizione del genere, i magistrati usavano il principio dell'alternanza, assegnando le responsabilità a sorte o per anzianità, o dando a certi magistrati il controllo su determinate funzioni.<ref name="Abbott, 155">Abbott, p. 155</ref> Se questa forma di "veto" succedeva contro un magistrato di rango inferiore, questa azione era chiamata ''[[intercessio]]'',<ref name="Abbott, 154"/> dove il magistrato letteralmente interponeva il suo rango più elevato per ostacolare il magistrato più basso grado. E benché i [[tribuno della plebe|tribuni della plebe]] (così come gli edili plebei), non fossero tecnicamente dei magistrati,<ref name="Abbott, 196"/> essi erano eletti solo tra i [[plebei]].<ref name="Abbott, 151"/> Così come nessun magistrato ordinario poteva porre alcun "veto" contro le loro azioni, potendo invocare la loro ''[[sacrosanctitas]]'' della loro persona.<ref name="Holland, 27">Holland, 27</ref> Se infatti uno non rispettava le loro decisioni, in qualità di tribuni della plebe, questi potevano interporre la loro ''sacrosanctitas'' della sua persona<ref name="Polybius, 136">Polybius, 136</ref> (''[[intercessio tribunicia]]'') per porre fine ad una particolare azione. Ogni resistenza contro un tribuno era allora considerata come somma offesa alla ''[[res publica]]''.
====Potere====
Solo i [[cittadinanza romana|cittadini romani]] (sia plebei, sia patrizi) avevano il diritto di dare ai singoli magistrati i loro poteri (''[[potestas]]'').<ref name="Lintott, 95">{{cita|Lintott 1999|p. 95}}.</ref> Il più importante di questi poteri costituzionali era l<nowiki>'</nowiki>''[[imperium]]'', che era detenuto solo dai consoli (magistrati in capo) e dai pretori (secondi in grado tra i magistrati ordinari, dopo i consoli), i cosiddetti ''[[Magistrati maiores]]''.
Definito in senso stretto, l<nowiki>'</nowiki>''imperium'' dato ad un magistrato, rappresentava il potere di comandare una forza militare. Definito più in generale, rappresentava l'autorità costituzionale di impartire ordini, sia in ambito militare, sia diplomatico, civile, o di altro tipo. Questo potere era al massimo grado quando il magistrato si trovava fuori dalle mura cittadine di [[Roma (città antica)|Roma]]. Quando invece si trovava nell'Urbe (''[[pomerium]]''), il magistrato doveva cedere il suo ''imperium'', affinché la libertà (''libertas'') potesse essere massimizzata.<ref name="Byrd, 20">{{cita|Byrd 1995|p. 20}}.</ref> I magistrati con ''imperium'' sedevano sulla [[sedia curule]], erano assistiti da [[littore|littori]] (guardie del corpo) che portavano anche i ''[[Fascio littorio|fasces]]'' che simboleggiavano il potere per punire o eseguire gli ordini.<ref name="Byrd, 21">{{cita|Byrd 1995|p. 21}}.</ref> Solo un magistrato con ''imperium'' poteva indossare una toga bordata (''[[Toga praetexta]]'') ed ottenere il [[trionfo]].<ref name="Lintott, 96">{{cita|Lintott 1999|p. 96}}.</ref>
Tutti i magistrati avevano il potere di [[coercizione]] (''coercitio''), che era utilizzata per mantenere l'[[ordine pubblico]].<ref name="Lintott, 97">{{cita|Lintott 1999|p. 97}}.</ref> Un magistrato aveva molti modi con cui esercitare il proprio potere. Esempi sono di ordinare la fustigazione, il carcere, le multe, la riduzione in schiavitù, l'esilio, qualche volta anche la dell'abitazione di una persona o anche di fare promesse e giuramenti.<ref name="Lintott, 99">{{cita|Lintott 1999|p. 99}}.</ref> A Roma, tutti i cittadini avevano una protezione assoluta contro la ''coercitio'', che veniva chiamata ''[[provocatio]]'', che permetteva a ciascun cittadino di fare appello contro qualsiasi punizione. Il potere, invece, di ''coercitio'' al di fuori della città di Roma era assoluto. I magistrati avevano anche il potere ed il dovere di scoprire i presagi dagli dei (''[[auspicia]]''), da utilizzare contro gli avversari politici. Con la pretesa di testimoniare un presagio, un magistrato poteva giustificare la sua decisione di porre fine ad un [[potere legislativo]] o una riunione del senato, o porre il veto contro un collega. Mentre i magistrati avevano accesso ai documenti oracolari, i [[libri Sibillini]], raramente li consultavano e comunque solo dopo aver individuato qualche presagio.<ref name="Lintott, 102-104">{{cita|Lintott 1999|pp. 102-104}}.</ref> A tutti i magistrati più anziani (consoli, pretori, censori e tribuni della plebe) era richiesto di cercare attivamente i presagi diretti ad un destinatario definito (''auspicia impetrativa''); avere presagi diretti a chiunque (''auspicia oblativa'') avevano generalmente un significato incerto.<ref name="Lintott, 102-104"/> I presagi potevano apparire mentre si osservava il cielo, studiando il volo degli uccelli, con lo studio delle viscere degli animali sacrificati. Quando un magistrato riteneva di aver assistito a un presagio, di solito chiedeva ad un sacerdote (''[[augure|augur]]'') di interpretare il presagio. Ad un magistrato veniva richiesto di cercare presagi mentre presiedeva una riunione legislativa o del senato, mentre si preparava una guerra.<ref name="Lintott, 102-104"/>
Una delle caratteristiche dei poteri dei magistrati romani era la [[collegio (diritto)|collegialità]] (''collega''), il che significava che ogni carica magistrale doveva essere tenuta simultaneamente da almeno due persone. Per esempio i due consoli dovevano servire insieme.<ref name="Lintott, 101">{{cita|Lintott 1999|p. 101}}.</ref> Il controllo sul potere del magistrato di ''coercitio'' era la ''provocatio'', che era una prima forma di un giusto processo (''[[habeas corpus]]''). Ogni cittadino romano aveva il diritto assoluto di impugnare qualsiasi decisione di un magistrato, davanti ad un tribuno plebeo. In questo caso i cittadini potevano invocare la formula giuridica della ''provocatio ad populum'', che richiedeva al magistrato di attendere che un tribuno intervenisse, e prendesse una decisione.<ref name="Lintott, 94">{{cita|Lintott 1999|p. 94}}.</ref> Qualche volta, il caso era portato davanti al collegio dei tribuni, e qualche altra volta davanti al [[concilio della Plebe]] (assemblea popolare). Dal momento che nessun tribuno poteva mantenere i suoi poteri al di fuori della città di Roma, qui il potere di coercizione era assoluto. Un ulteriore controllo sul potere di un magistrato era quello chiamato di ''provincia'', che richiedeva una divisione delle responsabilità.<ref name="Lintott, 101-102">{{cita|Lintott 1999|pp. 101-102}}.</ref>
Una volta che la magistratura annuale volgeva al termine, il magistrato doveva attendere dieci anni prima di poter ricoprire nuovamente la stessa carica magistratuale. Dal momento che questo fatto creò problemi ad alcuni magistrati (in particolare a consoli e pretori), questi ultimi vedevano, di tanto in tanto, estesi i loro poteri di comando (''[[imperium]]''), attraverso una proroga (''[[prorogatio]]''), che premetteva loro di mantenere i poteri della carica come [[promagistrato|promagistrati]]. Il risultato era che tornavano normali cittadini privati, senza più detenere la carica di console o pretore, ma poco dopo, utilizzavano questo potere (''imperium'') come governatori provinciali<ref name="Lintott, 113">{{cita|Lintott 1999|p. 113}}.</ref>
====Magistrati ordinari====
[[File:Ancient Times, Roman. - 016 - Costumes of All Nations (1882).JPG|thumb|upright=1.4|Rappresentazione di alcuni abiti tipici dei magistrati romani]]
*I due [[consoli repubblicani romani|consoli della Repubblica]] erano i più alti in grado tra i magistrati ordinari;<ref name="Byrd, 20"/> erano eletti ogni anno (da gennaio a dicembre) dai [[comizi centuriati]]<ref name="Byrd, 20"/> e detenevano il supremo potere sia in materia civile sia militare.<ref>{{cita|Polibio|VI, 12.1-2}}.</ref> Dopo la loro elezione, ottenevano l<nowiki>'</nowiki>''imperium'' dall'assemblea. Se un console moriva durante l'anno in carica, un altro console (''[[consul suffectus]]''), veniva eletto per completare la durata del mandato.<ref name="Byrd, 21"/> Durante l'anno, uno dei due consoli era superiore in grado rispetto all'altro, e questa graduatoria tra i due Consoli veniva capovolta ogni mese.<ref name="Byrd, 21"/><ref name="Lintott, 100">{{cita|Lintott 1999|p. 100}}</ref> Una volta terminato il mandato, deteneva il titolo onorifico di "consulare" in senato, ma doveva attendere dieci anni prima di poter essere rieletto nuovamente al consolato.<ref name="Byrd, 110">{{cita|Byrd 1995|p. 110}}.</ref> I consoli avevano il potere supremo sia in materia civile sia in quella militare, e ciò era dovuto in parte al fatto che erano i magistrati ordinari più alti in grado e quindi con maggior ''Imperium'' (potere di comando). A Roma, il console era a capo del governo romano e, poiché rappresentava la massima autorità di governo, anche di tutta una serie di funzionari e magistrati della pubblica amministrazione, a cui erano delegate varie funzioni. I consoli presiedevano le sedute del [[Senato romano]] e le [[assemblee romane|assemblee cittadine]], avendo la responsabilità ultima di far rispettare le politiche e le leggi adottate da entrambe le istituzioni.<ref name="Byrd, 179">{{cita|Byrd 1995|p. 179}}.</ref> Il console era anche il capo della diplomazia romana, potendo effettuare affari con le popolazioni straniere e facilitando le interazioni tra gli ambasciatori stranieri e il Senato. A fronte di un ordine da parte del senato, il console diveniva responsabile per l'adunata delle truppe ed il comando di un'[[esercito romano|armata]].<ref name="Byrd, 179"/> I consoli, disponendo della suprema autorità in campo militare, dovevano essere dotati di risorse finanziarie adeguate da parte del Senato per condurre e mantenere i loro eserciti.<ref name="Lintott 21">{{cita|Lintott 1999|p. 21}}.</ref> Mentre erano all'estero, il console aveva un potere assoluto sui suoi soldati e su ogni [[provincia romana]].<ref name="Byrd, 179"/>
*I pretori amministravano la legge, comandavano anche le armate provinciali<ref name="Byrd, 32">{{cita|Byrd 1995|p. 32}}.</ref> ed eventualmente presiedevano i tribunali. Di solito si candidavano con i consoli di fronte all'assemblea dei [[comizi centuriati]]. Dopo essere stati eletti, gli veniva conferito l<nowiki>'</nowiki>''imperium'' dall'assemblea. In assenza di entrambi i consoli dalla città, ''senior'' e ''junior'', il pretore urbano governava Roma, e presiedeva l'assemblea del Senato e le altre [[assemblee romane]].<ref name="Byrd, 32"/> Altri pretori avevano responsabilità all'estero, e spesso agivano come [[Governatore provinciale romano|governatori di provincia]].<ref name="Lintott, 107-109">{{cita|Lintott 1999|pp. 107-109}}.</ref> Fino a quando i pretori tenevano l<nowiki>'</nowiki>''imperium'', essi potevano comandare un esercito.<ref name="Lintott, 109">{{cita|Lintott 1999|p. 109}}.</ref>
*Un altro magistrato era il [[censore (storia romana)|censore]], che era preposto al [[censimento (storia romana)|censimento]] ogni cinque anni, durante il quale poteva nominare nuovi senatori o anche eliminarne di vecchi.<ref name="Byrd, 26">{{cita|Byrd 1995|p. 26}}.</ref><ref name="Lintott, 119">{{cita|Lintott 1999|p. 119}}.</ref> Ne venivano eletti due per una durata di diciotto mesi. E poiché la censura era la carica più prestigiosa tra tutte quelle ordinarie, normalmente solo gli ex-consoli potevano ricoprire questo incarico.<ref name="Lintott, 116">{{cita|Lintott 1999|p. 116}}.</ref> I censori erano eletti dai [[comizi centuriati]], dopo che i consoli ed i pretori dell'anno avevano iniziato il loro mandato. Dopo che i censori erano stati eletti, i comizi centuriati gli concedevano il potere censorio.<ref name="Lintott, 120">{{cita|Lintott 1999|p. 120}}.</ref> Non avevano l<nowiki>'</nowiki>''imperium'' e neppure erano accompagnati dai littori. In aggiunta non avevano il potere di convocare il Senato o le assemblee romane. Tecnicamente essi si trovavano al di sopra di una classifica tra i magistrati ordinari (compresi consoli e pretori). Questa classifica, tuttavia, fu il risultato solo del loro prestigio, piuttosto che un sul reale potere che avevano. Dal momento che si poteva abusare facilmente di questa carica (a causa del suo potere su ogni cittadino), venivano eletti solo gli ex consoli (normalmente patrizi). Questo fu il motivo per cui la carica ebbe un particolare prestigio. Le loro azioni non potevano essere bloccate con il veto, a parte quello dei tribuni della plebe o di un collega censore.<ref name="Lintott, 116"/> Nessun magistrato ordinario poteva, infatti, porre il proprio [[veto]] contro un censore, poiché nessun magistrato ordinario gli era tecnicamente superiore per grado. I tribuni, in virtù della loro ''sacrosanctitas'', come rappresentanti del popolo, potevano invece porre il proprio veto contro qualunque atto o chiunque, compresi i censori, i quali, di solito, potevano agire disgiuntamente; nel caso in cui un censore volesse ridurre lo ''status'' di cittadino nel corso del censimento, doveva chiedere conferma anche al suo collega, non potendo in questo caso agire da solo.<ref name="Lintott, 100"/> Un censore poteva anche multare un cittadino, o anche vendere le sue proprietà,<ref name="Byrd, 26"/> come punizione per aver eluso un censimento o per aver compiuto una registrazione falsa. Altre azioni che potevano comportare una pena censoria erano le [[Agricoltura della civiltà romana|coltivazioni agricole]] abbandonate, l'essersi sottratto al servizio militare, la violazione dei doveri civili, gli atti di corruzione o ingenti debiti. Un censore poteva assegnare un cittadino ad un'altra [[Tribù (storia romana)|tribù]], o mettere una '' nota'' di demerito a fianco del nome del cittadino nel registro del censimento. Più tardi, una legge (''[[leges Clodiae]]'') permise ai semplici cittadini di fare ricorso contro la ''nota censoria''.<ref name="Lintott, 118-120">{{cita|Lintott 1999|pp. 118-120}}.</ref> Una volta che il censimento veniva completato, veniva predisposta da uno dei censori una cerimonia di purificazione (''[[Lustratio|lustrum]]''), che produceva tipiche preghiere per i cinque anni successivi. Si trattava di una cerimonia religiosa che certificava la fine del censimento, e che avveniva davanti ai [[comizi centuriati]].<ref name="Lintott, 119"/> Ancora i censori avevano numerosi doveri, compresa la gestione degli appalti pubblici e il pagamento di coloro che svolgevano questi lavori per la ''res publica''. Qualsiasi atto generato dal censore che richiedesse una spesa di denaro pubblico (''[[aerarium]]'') doveva ottenere l'approvazione da parte del Senato.<ref name="Byrd, 179"/>
*Gli edili erano magistrati eletti per condurre gli affari interni di [[Roma (città antica)|Roma]], e spesso collaboravano con le più alte cariche magistratuali.<ref name="Byrd, 31">{{cita|Byrd 1995|p. 31}}.</ref> Questa carica non rientrava nel cosiddetto ''[[cursus honorum]]'', e perciò non segnava l'inizio di una carriera politica. Ogni anno, due ''edili curuli'' (formati dal [[367 a.C.|367]]/[[366 a.C.]]) e due ''edili plebei'' (dal [[471 a.C.]]) erano eletti. I ''[[comitia tributa]]'', sotto la presidenza di un magistrato di grado più elevato (un console o un pretore), eleggevano i due ''edili curuli'', i quali disponevano entrambi di una [[sedia curule]], ma non dei [[littore|littori]] e neppure del potere di ''coercitio''.<ref name="Lintott, 130">{{cita|Lintott 1999|p. 130}}.</ref> Il ''[[Concilium plebis]]'', invece, sotto la presidenza di un [[tribuno della plebe]], eleggeva i due ''edili plebei''. Tutti gli edili avevano ampi poteri sugli affari giornalieri interni alla città di Roma, compreso l'[[Fornitura di grano per la città di Roma|approvvigionamento della città di Roma]],<ref name="GlayVoisinLeBohec67"/> e sul mantenimento dell'ordine pubblico.<ref name="Byrd, 31"/> Avevano potere sui mercati cittadini, sui giochi pubblici e gli eventi,<ref name="Byrd, 31"/> nel riparare e preservare i templi, fognature, acquedotti, mantenere i registri pubblici ed emettere pubblici editti.<ref name="Lintott, 129, 130-131">{{cita|Lintott 1999|pp. 129-131}}.</ref> Ogni spesa pubblica fatta da un ''edile curule'' o da un ''edile plebeo'', doveva però essere autorizzata dal Senato.
*La carica di [[Questore (storia romana)|questore]] era considerata il più basso grado di tutte le maggiori cariche poilitiche romane. I questori erano eletti dai ''[[Comitia tributa]]'',<ref name="Byrd, 31"/> normalmente prestavano assistenza sia ai consoli a Roma e chiamati perciò ''urbani'', occupandosi dell'amministrazione del tesoro pubblico (l<nowiki>'</nowiki>''aerarium Saturni''), vale a dire delle entrate ed uscite finanziarie, spesso parlando pubblicamente dei saldi disponibili nella tesoreria;<ref name="Byrd, 32"/><ref name="Lintott, 133">{{cita|Lintott 1999|p. 133}}.</ref> oltre ai [[Governatore provinciale romano|governatori]] [[province romane|provinciali]], nelle attività finanziarie come loro segretari, come l'allocazione delle risorse o il pagamento delle armate provinciali.<ref name="Byrd, 31"/><ref name="Lintott 136">{{cita|Lintott 1999|p. 136}}.</ref> I questori potevano emettere [[monetazione romana|denaro pubblico]] per particolari necessità, solo se erano stati precedentemente autorizzati a farlo da parte del Senato.<ref Name="Byrd, 179"/> Erano, quindi, assistiti da numerosi ''[[scriba]]'', che collaboravano nel gestire la contabilità del tesoro centrale o provinciale.<ref name="Lintott, 133"/> Il tesoro costituiva un enorme deposito sia per i documenti sia per le riserve monetarie. Non a caso i testi delle [[lista di leggi romane|leggi emanate]] o anche i decreti del Senato romano (''[[senatus consultum]]''), erano depositati nel tesoro sotto la custodia dei questori.
====Magistrati plebei====
[[File:Death of Gaius Gracchus.jpg|thumb|upright=1.4|left|Morte di [[Gaio Sempronio Gracco]] (dipinto di Jean-Baptiste Topino-Lebrun, [[1792]]).]]
Poiché sia i [[tribuno della plebe|tribuni della plebe]] sia gli [[edile (storia romana)|edili plebei]] erano eletti dal ''[[Concilium plebis]]'', piuttosto che dall'intero popolo di Roma (che comprendeva anche i [[patrizio (storia romana)|patrizi]]), non erano considerati dei veri e propri ''magistrati'' e non disponevano della ''maior potestas''. Il termine "magistrato plebeo" (''Magistratus plebeii'') risulterebbe, pertanto, un uso improprio del termine.<ref name="Abbott, 152">Abbott, p. 152</ref> Erano considerati come rappresentanti del popolo, in modo che potessero esercitare un controllo popolare sugli atti del Senato (attraverso il loro potere di [[veto]]), salvaguardando la libertà civile di tutti i [[cittadinanza romana|cittadini romani]]. Gli edili plebei rappresentavano in qualche modo gli assistenti dei tribuni, svolgendo spesso compiti similirai degli edili curuli (vedi sopra). Nel tempo, tuttavia, le differenze tra le edili plebei e curuli scomparvero.
Dal momento che i tribuni erano considerati l'incarnazione del ceto medio-basso (i plebei), erano per definizione ''sacrosancti''.<ref name="Byrd, 23">{{cita|Byrd 1995|p. 23}}.</ref> La loro ''sacrosanctitas'' era rafforzata da un impegno, preso con i plebei, di uccidere chiunque avesse danneggiato o interferito con una tribuno durante il suo mandato. Tutti i poteri dei tribuni derivavano dalla loro ''sacrosanctitas''. Un'ovvia conseguenza di ciò fu che si considerava un'[[pena di morte|offesa capitale]] era di danneggiare un tribuno, l'ignorare il suo veto, o l'interferire con lui.<ref name="Byrd, 23"/> La ''sacrosanctitas'' di un tribuno (e quindi anche tutti i suoi poteri giuridici) avevano effetto solo nella città di Roma. Se il tribuno era fuori dalle mura cittadine, i plebei in Roma non potevano far valere il loro giuramento di uccidere qualsiasi persona avesse danneggiato o interferito con il tribuno. Se un magistrato, un'assemblea o il Senato, non rispettavano le disposizioni di tribuno, quest'ultimo poteva interporre la ''sacrosanctitas'' della sua persona (''intercessio'') per fermare quella particolare azione. Qualsiasi resistenza contro il tribuno equivaleva a una violazione del suo figura sacra, e comportava la [[pena di morte]].<ref name="Byrd, 23"/> La loro mancanza di poteri magistratuali li rendeva indipendenti da tutti gli altri magistrati, tanto che nessun altro magistrato poteva porre il proprio veto contro un tribuno.<ref name="Byrd, 179"/> In un paio di rare occasioni (ad esempio durante il tribunato di [[Tiberio Gracco]]), un tribuno poté utilizzare una forma di veto estremamente ampio su tutte le funzioni governative.<ref name="Lintott, 125">{{cita|Lintott 1999|p. 125}}.</ref> E mentre un tribuno poteva porre il proprio veto contro ogni atto di Senato, assemblee o magistrati, poteva solo porre il veto alla legge, non alle misure procedurali vere e proprie. Per questi motivi, doveva essere fisicamente presente quando l'atto era presentato. Non appena il tribuno non era più presente, l'atto potreva essere completato, come se non fosse mai stato posto un veto.<ref name="Abbott, 198">Abbott, p. 198</ref>
I tribuni, i soli rappresentanti del popolo, avevano l'autorità di rinforzare il diritto della ''[[provocatio]]'', che rappresentava una teorica garanzia di un giusto processo, ed un precursore del nostro ''[[habeas corpus]]''. Se un magistrato minacciava di compiere un'azione contro un cittadino, quel cittadino poteva richiedere la formula giuridica della ''[[Provocatio ad populum]]'', che significava sottoporre la decisione del magistrato a quella di un tribuno.<ref name="Cicero, 235">Cicero, p. 235</ref> Un tribuno doveva, quindi, valutare la situazione e dare al magistrato la sua approvazione prima che il magistrato potesse eseguire l'azione. A volte il tribuno portava il caso davanti al collegio dei tribuni o il ''[[Concilium plebis]]'' per valutarlo meglio. Qualsiasi azione intrapresa contro una valida ''provocatio'''' era considerata illegale.<ref name="Cicero, 236">Cicero, p. 236</ref>
====Magistrati straordinari====
[[File:Cincinato abandona el arado para dictar leyes a Roma, c.1806 de Juan Antonio Ribera.jpg|thumb|upright=1.4|[[Cincinnato]] abbandona l'aratro per essere eletto dittatore (nel [[456 a.C.]]) e combattere per Roma contro gli [[Equi]]]]
*In caso di estrema emergenza militare (o per altri motivi), era nominato un [[dittatore (storia romana)|dittatore]] (''magister populi'') per soli sei mesi.<ref name="Byrd, 24">{{cita|Byrd 1995|p. 24}}.</ref><ref name="Lintott, 110">{{cita|Lintott 1999|p. 110}}.</ref> Il potere del dittatore sul governo di Roma era assoluto e non poteva essere controllato da nessuna istituzione o altro magistrato. E se [[Cicerone]] e [[Tito Livio]] ricordano l'utilizzo dei poteri militari durante una dittatura, altri, come [[Dionigi di Alicarnasso]], ricordano l'utilizzo dei poteri per mantenere l'ordine durante la [[secessione della plebe]].<ref name="Lintott, 110"/> Quando vi era l'estrema necessità di nominare un dittatore, il Senato emetteva un decreto (''[[senatus consultum]]''), che autorizzava i consoli a nominarne uno, il quale si insediava immediatamente. Spesso il dittatore rimaneva in carica fino a quando non era cessato il pericolo, per poi dimettersi e restituendo i poteri concessigli.<ref name="Byrd, 24"/> I magistrati ordinari (come consoli e pretori) rimanevano in carica, ma perdevano la loro indipendenza poiché diventavano dei subordinati del dittatore. Nel caso in cui avessero disubbidito agli ordini del dittatore, potevano anche essere costretti a dimettersi. E mentre un dittatore poteva ignorare il diritto della ''[[Provocatio]]'', questo diritto, così come l'indipendenza dei tribuni della plebe, in teoria continuavano ad esistere anche durante il mandato del dittatore.<ref name="Lintott, 111">{{cita|Lintott 1999|p. 111}}.</ref> Il suo potere equivaleva alla somma dei poteri di due consoli insieme, senza alcun controllo sul suo operato da parte di alcun organo di governo. Così, quando vi era questa necessità, è come se per sei mesi Roma tornasse al [[età regia di Roma|periodo monarchico]], con il dittatore che prendeva il posto dell'antico ''[[rex (storia romana)|Rex]]''. Egli era poi accompagnato da ventiquattro [[littore|littori]] fuori dal ''[[pomerium]]''<ref>{{cita|Polibio|III, 87, 8}}.</ref> e dodici al suo interno (esattamente come in precedenza accadde al re), al contrario un console da soli dodici fuori dal ''[[pomerium]]'' o sei al suo interno. Il normale governo era sciolto e tutto passava nelle mani del dittatore, il quale aveva potere assoluto sulla ''[[res publica]]''.<ref name="Cicero, p.237">Cicero, p.237</ref> Egli nominava quindi un ''[[Magister equitum]]'' (comandante della [[cavalleria (storia romana)|cavalleria]]) da utilizzare come suo giovane subordinato.<ref>{{cita|Polibio|III, 87, 9}}.</ref><ref name="Byrd, 42">{{cita|Byrd 1995|p. 42}}.</ref> Quando le condizioni di emergenza terminavano, il normale governo costituzionale era restaurato. L'ultimo dittatore ordinario che si ricorda venne nominato nel [[202 a.C.]] Dopo questa data le emergenze estreme vennero gestite attraverso un decreto senatoriale (''[[senatus consultum ultimum]]''). Ciò sospendeva il normale governo civile e dichiarava la [[legge marziale]],<ref name="Abbott, 240">Abbott, p.240</ref> investendo i due consoli del potere dittatoriale. Ci sono molti motivi per questo cambiamento. Fino al 202 a.C., i dittatori erano spesso nominati per sedare i disordini della plebe. Nel [[217 a.C.]], passò una legge che diede alle assemblee popolari il diritto di nominare i dittatori. Ciò, di fatto, eliminò il monopolio dell'aristocrazia (''[[nobilitas]]''), che vi era stato fino a quel momento. In aggiunta, una serie di leggi venner approvate, dove posero ulteriori controlli al potere del dittatore.<ref name="Abbott, 240"/>
*Ogni dittatore nominava un ''[[magister equitum]]'' ("comandante della [[cavalleria (storia romana)|cavalleria]]), che lo servisse come suo luogotenente.<ref name="Byrd, 42"/> Egli deteneva un'autorità costituzionale (''[[imperium]]'') pari ad un [[pretore (storia romana)|pretore]], e spesso, quando era nominato un dittatore, il senato specificava che doveva essere nominato anche un ''magister equitum''. Egli aveva funzioni similari ad un console, quindi subordinato al dittatore.<ref name="Lintott, 112">{{cita|Lintott 1999|p. 112}}.</ref> Quando scadeva il mandato del dittatore, allo stesso modo cessava anche quello del comandante della cavalleria.<ref name="Byrd, 42"/> Spesso il dittatore prendeva il comando della [[fanteria (storia romana)|fanteria]] (quindi delle [[legione romana|legioni]]), mentre al ''magister equitum'' rimaneva quello della cavalleria (disposta alle [[ala (esercito romano)|ali]] dello schieramento romano.<ref name="Byrd, 42"/> Il dittatore non era quindi eletto dal popolo, ma come abbiamo visto sopra da un console. A sua volta il ''magister equitum'' era un magistrato nominato direttamente dal dittatore.<ref name="Abbott, 151"/> Tanto che entrambi questi magistrati possono essere definiti come "magistrati straordinari".
===Magistrati esecutivi in epoca alto imperiale (31 a.C. - 284 d.C.)===
{{Vedi anche|Alto Impero romano}}
I magistrati esecutivi dell'[[alto Impero romano]] erano eletti individualmente durante il [[Impero romano|periodo imperiale]].
====Imperatore====
[[File:Statue-Augustus.jpg|thumb|upright|left|Statua di [[Augusto]] (il primo [[imperatore romano]]), detta "[[Augusto di Prima Porta]]" o "Augusto loricato" , custodita ai [[Musei Vaticani]].]]
{{Vedi anche|Imperatore romano|Principato (storia romana)}}
Esisteva di nuovo il potere dell'[[Imperatore romano|imperatore]], il ''[[principato (storia romana)|princeps]]'' (nel significato anche di ''[[Princeps senatus]]''), in virtù del suo significato giuridico (''[[imperium]]''). Le due più significative componenti di questo ''imperium'' erano: la ''[[tribunicia potestas]]'' (potere tribunizio) e l<nowiki>'</nowiki>''imperium proconsulare'' (comando proconsolare).<ref name="Abbott, 342"/> In teoria, i poteri tribunizi (che erano simili a quelli dei [[tribuno della plebe|tribuni della plebe]] del periodo repubblicano) diedero all'imperatore l'autorità sul governo civile di Roma, il potere proconsolare (simile a quello dei governatori militari o dei [[proconsole|proconsoli]], sotto la vecchia repubblica) gli diede l'autorità sopra le [[esercito romano|forze armate]]; mentre questa distinzione risultò sufficientemente evidente durante il [[Alto Impero romano|periodo alto imperiale]], alla fine venne perduta ed i poteri dell'imperatore divennero meno costituzionale e più monarchici.<ref name="Abbott, 341"/>
In virtù del suo potere proconsolare, l'imperatore deteneva il comando militare che in epoca repubblicana era stato attribuito ai magistrati più alti in grado, vale a dire [[console romano|consoli]] e [[proconsole|proconsoli]]. Tuttavia, l'imperatore non era soggetto alle restrizioni costituzionali che consoli e proconsoli avevano, come la limitazione temporale del loro mandato. L'imperatore, infatti, aveva un uso prolungato di questi poteri che non aveva precedenti.<ref name="Abbott, 344">Abbott, 344</ref> Allo stesso non era richiesto di osservare la collegialità nel condividere il potere, non avendo un collega, e non subendone così un eventuale [[veto]]. Eventualmente gli fu attribuito un ulteriore potere che, sotto la Repubblica, spettava a solo al [[Senato (storia romana)|Senato]] o alle [[assemblee romane|assemblee popolari]], come il potere di dichiarare la guerra, il ratificare i trattati ed il negoziare con i ''leaders'' stranieri.<ref name="Abbott, 345">Abbott, 345</ref> I decreti proconsolari dell'imperatore, diedero allo stesso un'autorità militare al di sopra di tutti i governatori provinciali, ed anche sopra tutte le armate romane. Sotto l'alto Impero, l'Imperatore comandava, infatti, sia le province proconsolari (''non pacatae''), mentre il Senato comandava le province pretorie ''pacatae''.
Il potere tribunizio gli diede, invece, un potere superiore a tutti i magistrati nell'ambito civile (anche se forse l'aspetto più utile del potere tribunizio era il prestigio associato alla carica),<ref name="Abbott, 356">Abbott, 356</ref> nonché il potere di presiedere e, quindi, dirigere le assemblee popolari ed il Senato.<ref name="Abbott, 357">Abbott, 357</ref> Quando un imperatore ere investito del potere tribunizio, la sua figura e funzione diventavano sacrosanta, tanto che divenne [[pena di morte|reato capitale]], oltraggiare o ostacolare l'imperatore, perfino parlar male dell'imperatore.<ref name="Abbott, 357"/> E questo potere durava per la vita, a differenza di quanto accadeva per i [[tribuno della plebe|tribuni della plebe]] repubblicani, che avevano un mandato temporaneo.<ref name="Abbott, 357"/>
L'imperatore aveva anche l'autorità per svolgere una serie di funzioni che, sotto la repubblica, appartenevano alla [[censore (storia romana)|censura]], come quella di ordinare la raccolta delle tasse, garantire i pubblici contratti, regolare la moralità pubblica (''[[censura]]''), realizzare un [[censimento]], dare la [[cittadinanza romana]] a chiunque volesse, assegnare individui ad una classe sociale piuttosto che ad un'altra (tra [[ordine senatorio]], [[ordine equestre|equestre]] o [[plebei]]), compresa la gestione, e quindi il controllo, sull'[[ordine senatorio]].<ref name="Abbott, 354">Abbott, 354</ref> L'imperatore aveva anche il potere di interpretare le leggi e creare dei precedenti giurisprudenziali, che egli faceva emettendo ''edicta'', ''decreta'', o ''rescripta''.<ref name="Abbott, 349">Abbott, 349</ref> Gli ''Edicta'' affrontavano questioni solitamente associate con l'[[esercito romano|esercito]], il [[aerarium|tesoro]] o gli [[Fornitura di grano per la città di Roma|approvvigionamenti di cibo]]; i ''decreta'' erano decisioni giuridiche; i ''rescripta'' erano emessi in risposta alle domande importanti chieste da privati cittadini.<ref name="Abbott, 349"/>
Se sotto la repubblica, l<nowiki>'</nowiki>''[[aerarium Saturni]]'' era posto sotto il controllo del Senato, in epoca imperiale il Senato, pur mantenendone il controllo, questo diminuì nel corso del tempo.<ref name="Abbott, 352">Abbott, 352</ref> L'imperatore [[Augusto]] stabilì due nuovi tesosri, che i futuri imperatori avrebbero controllato, chiamati ''[[fiscus Caesaris]]'' e ''[[aerarium militare]]''. Il ''fiscus Caesaris'' rimpiazzò l<nowiki>'</nowiki>''aerarium Saturni'' e diventarono il principale tesoro di [[Roma (città antica)|Roma]].<ref name="Abbott, 352"/> L<nowiki>'</nowiki>''aerarium militare'' era di minore importanza, e la sua sola funzione significativa era di ottenere i finanziamenti per distribuire le [[paga (esercito romano)|paghe]] per l'esercito.<ref name="Abbott, 353">Abbott, 353</ref> In aggiunta, l'imperatore controllava le [[Religione romana|istituzioni religiose]], tanto che diveniva in automatico, come ''princeps'', ''[[Pontifex Maximus]]'', oltre che membro di ciascuna delle quattro principali classi sacerdotali.<ref name="Abbott, 345"/>
====''Cursus honorum'' delle antiche cariche magistratuali====
{{Vedi anche|Cursus honorum}}
Sotto l'alto Impero, i cittadini erano divisi in tre classi, e per i membri di ciascuna classe potevano fare una ben distinta carriera politica, chiamata ''[[cursus honorum]]''.<ref name="Abbott, 374"/> Le magistrature tradizionali erano disponibili solo per quei cittadini dell'[[ordine senatorio]]. Le magistrature che sopravvissero alla fine della Repubblica erano, in ordine di importanza nel ''cursus honorum'': il consolato, la pretura, il tribunato plebeo, l'edilità, la questura e il tribunato militare.<ref name="Abbott, 374"/>
Il primo passo di una carriera politica era l'elezione alla [[questore (storia romana)|questura]],<ref name="Abbott, 374"/> ed i candidati dovevano aver compiuto il ventiquattresimo anno di età. L'elezione alla questura, permetteva di entrare ufficialmente in [[ordine senatorio|Senato]]. Dopo aver servito come questore, dovevano attendere almeno un anno prima di continuare la loro carriera politica ed aspirare ad una carica più elevata, che era di [[tribuno della plebe]] oppure di [[edile (storia romana)|edile]].<ref name="Abbott, 375">Abbott, 375</ref> Dopo aver ricoperto una di questi due uffici, dovevano attendere un altro anno prima di accedere ad una carica più elevata, di [[pretore (storia romana)|pretore]].<ref name="Abbott, 375"/> I [[patrizio (storia romana)|patrizi]] potevano accedere direttamente, facendo parte della ''[[nobilitas]]'', all'elezione di pretore, subito dopo quella di questore,<ref name="Abbott, 375"/> senza dove ricoprire in precedenza la carica di tribuno o edile. Comunque non potevano accedere alla pretura prima dei trent'anni, che fossero patrizi o [[plebei]]. Dopo aver ricoperto la carica di pretore, dovevano attendere due anni prima di poter accedere al [[console (storia romana)|consolato]], tanto che la loro candidatura non poteva avvenire prima di aver compiuto i trentatré anni di età.<ref name="Abbott, 375"/> Al termine del loro mandato, i magistrati potevano correre di nuovo per la stessa carica quasi da subito.<ref name="Abbott, 375"/>
Se un individuo non era dell'[[ordine senatorio]], poteva competere per una di queste cariche magistratuali, se gli era permesso dall'imperatore, o in altro modo, poteva essere nominato ad uno di questi uffici dall'imperatore stesso. Durante il passaggio dalla Repubblica all'Impero, nessuna magistratura perse più potere del consolato, e ciò fu dovuto al fatto che i suoi principali poteri repubblicani vennero trasferiti a quelli dell'Imperatore. Il consolato perse, inoltre, ulteriormente prestigio per il fatto che i consoli dovevano dare le dimissioni prima del termine del mandato; o che venissero nominati dall'imperatore prima del termine (33 anni), indebolendo di fatto la loro indipendenza ed il prestigio. I consoli imperiali potevano ora presiedere il Senato, legiferare come giudici in certe cause penali e avevano il controllo sopra gli spettacoli pubblici, ma l'autorità consolare non si estendeva mai al di là della amministrazione civile in Italia o nelle province senatoriali.<ref name="Abbott, 376">Abbott, 376</ref> [[Augusto]] proibì che si inviassero magistrati nelle province, dopo che questi avessero deposto il loro incarico; stabilì che fosse assegnata un'indennità fissa ai [[proconsole|proconsoli]] per i loro muli e tende, che normalmente erano aggiudicati pubblicamente.<ref name="SvetonioAugusto36">{{cita|Svetonio|''Augustus'', 36}}.</ref>
Anche i pretori persero una buona parte del loro potere, avendo poca autorità al di fuori della città.<ref name="Abbott, 377">Abbott, 377</ref> Il pretore di Roma, il ''[[praetor urbis]]'', venne posto al di sopra di tutti gli altri pretori. Per un breve periodo (sotto [[Augusto]]), alla pretura venne affidato il tesoro (''[[aerarium]]'').<ref name="SvetonioAugusto36"/><ref name="Abbott, 377"/> [[Giulio Cesare]] aveva incrementato il loro numero fino a sedici,<ref name="Abbott, 376"/> ma poi Augusto lo aveva ridotto a dodici. Sotto [[Claudio (imperatore romano)|Claudio]] il numero raggiunse il suo massimo con diciotto.<ref name="Abbott, 377"/> I pretori presiedettero la giuria nei "tribunali permanenti" (''quaestio perpetua'').<ref Name="Abbott, 377"/> L'irrilevanza della pretura divenne evidente quando l'imperatore [[Adriano]] emanò un decreto (''edictum perpetuum''),<ref name="Abbott, 377"/> che spogliava i pretori della loro autorità di emettere editti e trasferire la maggior parte delle loro competenze giudiziarie ai Consoli o ai giudici dei tribunali distrettuali.
Sotto l'Impero, i tribuni della plebe mantennero la ''sacrosanctitas'',<ref name="Abbott, 378">Abbott, 378</ref> e, in teoria almeno, il potere di convocare, o di porre il veto, su senato e assemblee.<ref name="Abbott, 378"/> L'imperatore, che anch'egli deteneva la ''[[tribunicia potestas]]'', era a capo del collegio dei tribuni, e se tecnicamente ciascun tribuno poteva porre il proprio veto contro un collega, nessun tribuno poteva opporsi ad una decisione dell'imperatore. Con quest'ultimo non esisteva alcun veto. Anche il potere del tribuno sulle [[assemblee romane]] non aveva più significato, poiché le stesse avevano ormai perduto tutti i loro antichi poteri. Il solo potere reale che avevano era quello di porre il proprio veto conetro il Senato. I tribuni avevano anche il potere di infliggere ammende, ed i cittadini potevano sempre chiedere loro di impugnare decisioni ingiuste sia in sede penale che civile.<ref name="Abbott, 378"/>
Quando [[Augusto]] divenne imperatore, venivano eletti normalmente quaranta [[questore (storia romana)|questori]] all'anno, ma Ottaviano preferì ridurre il loro numero a venti.<ref name="Abbott, 378"/> Poi divise il collegio dei questori in due parti, assegnando ad una parte il compito di servire nelle province senatoriali, all'altro di gestire l'amministrazione civile a Roma.<ref name="Abbott, 379">Abbott, 379</ref> I questori che vennero assegnati alle province (''quaestores pro praetore'') gestivano le finanze provinciali date dal senato o dall'imperatore. I due questori urbani (''quaestores urbani'') avevano autorità sul tesoro in Roma (''[[aerarium Saturni]]''), che fungeva sia da deposito per i fondi statali, sia per i documenti ufficiali. Nel [[56]], i questori persero la loro autorità sul tesoro statale, ma mantennero quella sulla custodia dei documenti ufficiali.<ref name="Abbott, 379"/>
Giulio Cesare aveva incrementato il numero di [[edile (storia romana)|edili]] a sei, e se Augusto lo mantenne invariato, dispose che perdessero il [[Fornitura di grano per la città di Roma|controllo sugli approvvigionamenti del grano]], a vantaggio di altri magistrati. Fu solo dopo aver perso il potere di mantenere l'ordine in città, che questi divennero privi di potere e la magistratura scomparve del tutto nel corso del [[III secolo]].<ref name="Abbott, 378"/>
===Magistrati esecutivi in epoca tardo imperiale (284 - 476 d.C.)===
[[File:Istanbul - Museo archeol. - Diocleziano (284-305 d.C.) - Foto G. Dall'Orto 28-5-2006.jpg|thumb|upright=0.7|Busto dell'imperatore romano, [[Diocleziano]], che abolì di fatto il ''[[principato (storia romana)|principato]]''.]]
{{Vedi anche|Tardo Impero romano}}
Lo spostamento della sede di governo dell'Impero romano da [[Roma (città antica)|Roma]] a [[Sedi imperiali romane|tutta una serie di altre sedi imperiali]], ultima delle quali fu [[Costantinopoli]], ridusse il [[Senato romano]] al limitato ruolo di semplice organo cittadino. [[Diocleziano]] aveva anche interrotto la pratica di ottenere una ratifica formale da parte del Senato dei poteri imperiali del nuovo imperatore. E se la [[Tetrarchia di Diocleziano|riforma tetrarchica]] portò a privare il Senato di tutti i poteri legislativi, allo stesso tempo le magistrature risultarono sempre più insignificanti.
I magistrati esecutivi erano stati ridotti a poco più di semplici funzionari comunali, già dagli inizi della [[crisi del III secolo]], tanto che la riforma dioclezianea non fece altro che attestare uno stato di fatto. I consoli potevano solo presiedere il Senato, il pretore ed i questori potevano gestire solo i giochi pubblici, anche se il pretore conservò una certa autorità giurisdizionale, seppur limitata. Tutti gli altri magistrati scomparvero. I primi due consoli di ciascun anno (''consules ordinarii'') venivano nominati dall'Imperatore e rimanevano in carica fino al 21 aprile (giorno della nascita di Roma), tutti gli altri consoli dello stesso anno (''consules suffecti'') venivano eletti dal Senato. Quest'ultimo eleggeva pretori e questori, ma ogni elezione doveva poi essere ratificata dagli ''[[Augusto (titolo)|Augusti]]'' o ''[[Cesare (titolo)|Cesari]]''.
==Note==
<references/>
==Bibliografia==
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;Fonti antiche
*{{Bibliografia|Ammiano Marcellino|[[Ammiano Marcellino]], [[Wikisource:la:Res Gestae Libri XXXI|''Historiae'' (testo latino)]]. {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}} (Testo a fronte in inglese disponibile [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Ammian/home.html qui]).}}
*{{Bibliografia|Appiano|[[Appiano di Alessandria|Appiano]], ''Historia Romana'' (Ῥωμαϊκά), (Versione in inglese disponibile [http://www.livius.org/ap-ark/appian/appian_0.html qui]).}}
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*{{Bibliografia|Aurelio Vittore, ''De viris illustribus Urbis Romae''|[[Aurelio Vittore]] (attr.), ''De viris illustribus Urbis Romae'' (Testo in latino disponibile [http://www.thelatinlibrary.com/victor.ill.html qui]).}}
*[[Gaio Giulio Cesare]]
:*{{Bibliografia|Cesare, ''Commentarii de bello Gallico''|[[Wikisource:la:Commentarii de bello Gallico|''De bello Gallico'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}};}}
:*{{Bibliografia|Cesare, ''Commentarii de bello civili''|[[Wikisource:la:Commentarii de bello civili|''De Bello Civili'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}};}}
:*{{Bibliografia|Cesare, ''Bellum Alexandrinum''|[[Wikisource:la:Commentarii de bello Alexandrino|''De Bello Alexandrino'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}}, (Versione in inglese disponibile [[wikisource:en:The Alexandrian War|qui]]);}}
:*[[Wikisource:la:De Bello Hispaniensi|''De Bello Hispaniensi'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}}.
*[[Marco Tullio Cicerone|Cicerone]],
:*[[Wikisource:la:Orationes (Marcus Tullius Cicero)|''Orationes'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}};
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*[[Cornelio Nepote]], [[Wikisource:la:De viris illustribus (Cornelius Nepos)|''De viris illustribus'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}}.
*[[Diodoro Siculo]], ''[[Bibliotheca historica]]''.
*[[Dionigi di Alicarnasso]], ''[[Antichità romane (Dionigi di Alicarnasso)|Antichità romane]]''.
*[[Erodiano]], [http://www.livius.org/he-hg/herodian/hre608.html ''Storia dell'impero dopo Marco Aurelio''].
*[[Eutropio]], [[Wikisource:la:Breviarium historiae romanae|''Breviarium historiae romanae'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}}.
*[[Floro]],
:*[[Wikisource:la:Flori Epitomae Liber primus|''Flori Epitomae Liber primus'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}};
:*[[Wikisource:la:Flori Epitomae Liber secundus|''Flori Epitomae Liber secundus'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}}.
*[[Sesto Giulio Frontino|Frontino]], [[Wikisource:la:Strategemata|''Strategemata'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}}.
*[[Tito Livio|Livio]],
:*[[Wikisource:la:Ab Urbe Condita|''Ab Urbe condita libri'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}};
:*[[Wikisource:la:Ab Urbe Condita - Periochae|''Periochae'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}}.
*[[Notitia Dignitatum]], [[Wikisource:la:Notitia dignitatum|''Notitia dignitatum'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}}.
*{{Bibliografia|Plutarco|[[Plutarco]], ''[[wikisource:el:Βίοι Παράλληλοι|Vite parallele (testo greco)]]'' (Βίοι Παράλληλοι). {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}}}}
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*[[Tacito]].
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*[[Valerio Massimo]], ''[[Factorum et dictorum memorabilium libri IX]]'', [http://www.thelatinlibrary.com/valmax.html QUI la versione latina].
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*[[Velleio Patercolo]], [[Wikisource:la:Historiae Romanae Ad M. Vinicium Libri Duo|''Historiae Romanae ad M. Vinicium libri duo'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}}, [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Velleius_Paterculus/2B*.html QUI la versione inglese].
*[[Marco Vitruvio Pollione|Vitruvio]], [[Wikisource:la:De architectura/Liber X|''De architectura'', ''Liber X'' (testo latino)]] {{simbolo|Wikisource-logo.svg|15}}.
* [[Zosimo (storico)|Zosimo]], [http://www.tertullian.org/fathers/zosimus01_book1.htm ''Storia nuova'', I].
* [[Giovanni Zonara|Zonara]], Compendio di storia [https://web.archive.org/web/20080521191250/http://www.ancientsites.com/aw/Post/1049415 extract: ''Zonara: da Alessandro Severo a Diocleziano: 222–284''].
;Storiografia moderna
*{{cita libro|autore=F.F. Abbott|titolo=A History and Description of Roman Political Institutions|editore=Elibron Classics|anno=1901|isbn=0-543-92749-0|cid=Abbott 1901}}
*F.Barham, ''Cicero, Marcus Tullius: The Political Works of Marcus Tullius Cicero: Comprising his Treatise on the Commonwealth; and his Treatise on the Laws'', tradotto in inglese dall'originale, con introduzione e note in due volumi, London 1841, Edmund Spettigue, Vol. 1.
*{{cita libro|autore=R.Byrd|titolo=The Senate of the Roman Republic|editore=U.S. Government Printing Office|anno=1995|opera=Senate Document 103-23|Byrd 1995}}
*A.Cameron, ''The Later Roman Empire'', Fontana Press 1993.
*M.Crawford, ''The Roman Republic'', Fontana Press 1978.
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*F.Millar, ''The Emperor in the Roman World'', Duckworth 1977 (ristampa 1992).
*T.Mommsen, ''Roman Constitutional Law'', 1871-1888.
*L.R.Taylor, ''Roman Voting Assemblies: From the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar'', The University of Michigan Press 1966, ISBN 0-472-08125-X.
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*K.Von Fritz, ''The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity'', Columbia University Press, New York 1975.
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== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
{{Diritto romano}}
{{Governo di Roma antica}}
{{portale|Antica Roma|diritto}}
[[Categoria:Istituzioni e cariche romane]]
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