Pubblica amministrazione dell'Italia e Nemanja Milošević: differenze tra le pagine

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{{s|cestisti montenegrini}}
{{Torna a|Pubblica amministrazione}}
{{Sportivo
La '''pubblica amministrazione italiana''' (in [[acronimo]] '''PA'''), nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, indica il complesso degli [[Ente pubblico (ordinamento italiano)|enti pubblici]] facenti parte della [[pubblica amministrazione]] della [[Repubblica Italiana]].
|Nome = Nemanja Milošević<br />Немања Милошеви
 
|Sesso = M
== Storia ==
|CodiceNazione = {{MNE}}
{{vedi anche|Contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia|Costituzione della Repubblica Italiana|Decentramento amministrativo in Italia}}
|Disciplina = Pallacanestro
Al momento dell'[[unità d'Italia]], con l'adozione dello [[statuto albertino]], la titolarità della funzione organizzatrice spettava alla stessa organizzazione che vi provvedeva mediante atti di autonormazione. A parte il caso limite dell'organizzazione militare, che dava luogo a rapporti di supremazia speciale, la funzione organizzatrice era di competenza del [[governo]].
|Ruolo = [[Ala grande]]
 
|Squadra = {{Basket Levski Sofia}}
Con la [[nascita della Repubblica Italiana]] e l'entrata in vigore della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]], gli articoli 97 e 98 della Carta accolsero la soluzione opposta, attribuendo la titolarità della funzione organizzatrice al [[Parlamento della Repubblica Italiana]], che la esercita attraverso atti di eteronormazione, sancendo così l'assoluta preminenza del [[principio di legalità]].
|TermineCarriera =
 
|SquadreGiovanili =
Dal punto di vista dell'organizzazione degli organi amministrativi dello Stato, la Costituzione sancì il passaggio da un'organizzazione di tipo ''centralizzato'', dove le funzioni amministrative erano attribuite agli organi centrali dello Stato, ad un'organizzazione di tipo ''decentrato'', dove le funzioni amministrative vengono ad essere svolte da [[ente territoriale (Italia)|enti territoriali]] a livello locale; il processo del [[decentramento amministrativo in Italia]] avvenne negli anni in maniera graduale, con disposizioni normative che diedero concreta attuazione agli artt. 5, 114 e 118 della carta costituzionale, come la [[legge 16 maggio 1970, n. 281]], e la [[legge 22 luglio 1975, n. 382]].
{{Carriera sportivo
 
|2006-2008|{{Basket New Jersey Institute of Technology}}|
Un nuovo processo di riforme ha interessato pubblica amministrazione a partire dagli [[anni 1990|anni novanta]] del [[XX secolo]], che ha visto essenzialmente la [[contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia]], che ha portato alla [[privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia|privatizzazione del diritto del lavoro pubblico nel paese]] - che introdusse la possibilità per i dipendenti di iscriversi a [[sindacati]] - ed il decentramento di molte funzioni dallo [[Stato]] agli [[Ente locale|enti locali]], e riformando tutta l'attività sulla base di diversi criteri; ad esempio in tal senso furono emanate le [[leggi Bassanini]]. La disciplina del [[rapporto di lavoro]] venne poi raccolta nel d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
|2009-2010|{{Basket Western Kentucky University}}|
 
== Organizzazione ==
=== Caratteri e principi generali ===
{{Vedi anche|Decentramento amministrativo italiano|Governo della Repubblica Italiana|Principio di buon andamento|Principio di imparzialità|Principio di sussidiarietà}}
La pubblica amministrazione dipende dal [[governo della Repubblica Italiana]], che ne orienta gli indirizzi generali attraverso i [[ministero|ministeri]], ai quali fanno capo branche dell'intero apparato divise per materie. Come le aziende private che producono servizi, anche la pubblica amministrazione dispone di risorse economiche, patrimoniali e umane. Le amministrazioni, articolate quindi a livello centrale e periferico, sovrintendono alle funzioni e ai servizi che lo [[Stato]], eventualmente insieme ai vari [[Ente pubblico (ordinamento italiano)|enti pubblici]], ha l'obbligo di garantire e rendere alla collettività (non solo dei cittadini, ma di tutti gli individui che per qualche motivo si trovino sul [[territorio]] statale) secondo i criteri e i princìpi previsti dalla legge.
 
La Costituzione, attribuendo al [[parlamento della Repubblica Italiana]] la funzione organizzatrice, ha anche stabilito il principio dell'assunzione di personale nella P.A. mediante [[concorso]] pubblico, ciò al fine garantire imparzialitá e parità e il passaggio fra le cariche da un rapporto fiduciario a un rapporto impersonale, caratteristico di un moderno [[Stato di diritto]].
 
I principi cui si informa pubblica amministrazione italiana, sulla base del dettato costituzionale, sono [[principio di buon andamento]]
e dell'[[principio di imparzialità|imparzialità]];<ref>Sanciti dagli articoli 97 e 98 della [[Costituzione della Repubblica Italiana]].</ref> Nel dettaglio essa è organizzata e informata sulla base dei seguenti principi e criteri:
 
* [[efficienza]], cioè esercitare le proprie funzioni in modo da ottenere risultati col minor dispendio di risorse economiche possibile;
* [[Efficacia (diritto)|efficacia]], intesa come la capacità di produrre l'effetto voluto;
* [[economicità]], intesa come il minor costo possibile sostenuto nel rapporto tra i mezzi economici impiegati e le risorse umane e materiali da acquisire per il soddisfacimento dell'[[interesse pubblico]].
 
L'organizzazione è strutturata secondo il [[decentramento amministrativo]], alternativo ed opposto al principio dell'accentramento amministrativo:
 
{{citazione
|La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
|art. 5 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]]
}}
|Squadre =
 
{{Carriera sportivo
Il [[decentramento amministrativo in Italia]] viene realizzato, nell'ambito del rispetto del [[principio di sussidiarietà]], concretamente attraverso l'attribuzione delle relative funzioni ad organi diversi da quelli centrali, ovvero gli enti territoriali locali.
|2010-2012|{{Basket Buducnost|G}}|
|2012|{{Basket Mornar|G}}|
{{citazione
|2012-2013|{{Basket Yambol|G}}|
|Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
|2013|{{Basket Tizona Burgos|G}}|2
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
|2014|{{Basket Rovinari|G}}|
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
|2014-2015|{{Basket Energia|G}}|
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà
|2015-2016|{{Basket Brindisi|G}}|26 (78)
|art. 118 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione italiana]]
|2016-2017|{{Basket Cmoki Minsk|G}}|
|2017|{{Basket Orleans Loiret|G}}|11 (64)
|2017-2018|{{Basket Oradea|G}}|14 (216)
|2018-|{{Basket Levski Sofia|G}}|
}}
|SquadreNazionali =
{{Carriera sportivo
|2015|{{Naz|PC|MNE}}|
}}
|Allenatore =
|Aggiornato = 5 aprile 2018
}}
{{Bio
|Nome = Nemanja
|Cognome = Milošević
|PostCognomeVirgola = {{serbo|Немања Милошевић}}
|ForzaOrdinamento = Milosevic ,Nemanja
|Sesso = M
|LuogoNascita = Antivari
|GiornoMeseNascita = 4 luglio
|AnnoNascita = 1987
|LuogoMorte =
|GiornoMeseMorte =
|AnnoMorte =
|Attività = cestista
|Nazionalità = montenegrino
}}
 
==Nazionale==
Non solo si prevede l'attribuzione delle funzioni amministrative ad organi periferici dotati di diversi gradi e tipi di autonomia, ma si attribuisce ai cittadini il potere di agire in via sussidiaria per lo svolgimento di attività di interesse generale, ossia quelle per cui è prevista la [[pubblica amministrazione]].
Con la nazionale montenegrina, ha vinto la medaglia d'oro ai [[Giochi dei Piccoli Stati d'Europa]] a [[XVI Giochi dei piccoli stati d'Europa|Reykjavík 2015]].
 
=== Gli enti ===
Ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si intendono per [[amministrazione pubblica|amministrazioni pubbliche]] tutte le amministrazioni dello Stato (cioè delle amministrazioni facenti parte dell'organizzazione statale) i [[ministeri della Repubblica Italiana]] e le loro articolazioni territoriali (come [[Motorizzazione civile (Italia)|motorizzazione civile]], [[Direzione territoriale del lavoro|direzioni territoriali del lavoro]], [[ufficio scolastico regionale]] e così via), gli istituti e [[scuole italiane]] di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie ([[Università in Italia|università]], [[scuola superiore universitaria|scuole superiori universitarie]]) le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ([[aziende autonome]]), le [[Regioni d'Italia|regioni]], le [[Province d'Italia|province]], i [[Comuni d'Italia|comuni]], le [[comunità montane]], e loro consorzi e associazioni, gli [[enti pubblici di ricerca]], gli istituti autonomi case popolari, le [[Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura|camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura]] e loro associazioni, tutti gli [[Ente pubblico non economico|enti pubblici non economici]] nazionali ([[Automobile Club d'Italia|ACI]]), regionali e locali (le ''[[Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale]]''), le amministrazioni, le [[azienda sanitaria locale|aziende sanitarie locali]] e gli enti del [[Servizio Sanitario Nazionale (Italia)|Servizio sanitario nazionale]], l'[[Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni]] (ARAN) e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.<ref>Art. 1 comma 2 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145.</ref> (ovvero [[Agenzia delle dogane e dei monopoli]], [[Agenzia del demanio]] e [[Agenzia delle Entrate]]).
 
Non ne fanno parte infine gli [[ente pubblico economico|enti pubblici economici]] (es. [[aziende municipalizzate]]) ed il [[CONI]], ai sensi del d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 che lo ha riformato, trasformandolo in [[ente pubblico non economico]]. Sussistono poi particolari eccezioni, dovute alla natura e all'attività pubblica di taluni enti, come ad esempio l<nowiki>'</nowiki>''[[Unione Italiana Tiro a Segno]]''.
 
=== Incidenza sul bilancio pubblico ===
{{Vedi anche|Sistema europeo dei conti nazionali e regionali}}
Ai fini della classificazione di [[contabilità pubblica]], le pubbliche amministrazioni sono censite dall'[[ISTAT]] secondo criteri di natura statistico-economica aderenti al [[sistema europeo dei conti nazionali e regionali]] (Sec95), il sistema europeo dei conti. L'istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del [[conto economico]] consolidato delle amministrazioni pubbliche.<ref>[http://www.istat.it/it/archivio/6729 ''Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche'' da istat.it, 15 ottobre 2013]</ref> L'[[ISTAT]], ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 è tenuta periodicamente a pubblicare tali dati.
 
=== Dati statistici ===
Il ''[[Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche]]'' (SICO) è il sistema informativo utilizzato dall'IGOP per rilevare i dati statistici del pubblico impiego italiano che, a decorrere dall'anno 2002, ha sostituito il vecchio modello organizzativo di alimentazione della Banca dati del personale, che era in precedenza basato sull'invio dei dati attraverso supporto cartaceo da parte delle amministrazioni.<ref>[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SICO/index.html ''Il Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO)'' dal sito ufficiale della Ragioneria Generale dello Stato della Repubblica Italiana] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150128225314/http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SICO/index.html |data=28 gennaio 2015 }}</ref>
 
== Caratteristiche ==
In [[Dottrina (diritto)|dottrina]] e in [[giurisprudenza]] si discute delle caratteristiche peculiari, che contraddistinguano una [[pubblica amministrazione]] da altri organismi privi dell'attributo della ''pubblicità''.
 
L'[[amministrazione pubblica]] si differenzia dall'[[impresa]] per l'assenza di scopo di [[lucro]]. Dal punto di vista [[contabilità|contabile]], una P.A. non dichiara né un [[utile]] né [[profitto|profitti]], ed inoltre non è soggetta all'istituto del [[fallimento (diritto)|fallimento]]; è però generalmente tenuta a redigere e tenere un proprio [[bilancio d'esercizio]] ed è tuttavia passibile eventualmente di liquidazione amministrativa. La pubblica amministrazione è dotata di [[personalità giuridica]], ma è esclusa dalle forme di questa tipiche delle [[impresa|imprese]] private, previste nel [[diritto societario]].
 
=== Il ruolo e l'attività ===
{{Vedi anche|Interesse pubblico}}
Storicamente, molti settori dei servizi sono sempre stati gestiti dalla P.A., basti pensare all'erogazione di [[energia elettrica]] ([[legge]] 6 dicembre [[1962]], n. 1643), il servizio telefonico (affidato sino agli anni '90 in concessione esclusiva alla [[SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico|SIP]]) o alla gestione del trasporto ferroviario pubblico (''[[Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato]]''). Nel corso del tempo - soprattutto a partire dagli [[anni 1990|anni novanta]] del [[XX secolo]] - a causa di vari fattori e soprattutto sotto la spinta normativa dell'[[Unione europea]], si sono prodotte varie riforme legislative che hanno avviato un sistema di [[privatizzazioni in Italia]] di diverse attività, lasciando però alla diretta gestione della pubblica amministrazione taluni settori di importanza strategica (alcuni dei quali in concorrenza con gli operatori privati) come la [[Difesa (politica)|difesa]], l'[[ordine pubblico]] interno, la giustizia, la sanità e l'[[Scuola in Italia|istruzione scolastica]].
 
L'attività può essere un'attività tipicamente autoritativa, unilaterale e burocratica, oppure di matrice consensuale. Le pubbliche amministrazioni nel loro operare sono talvolta vincolate da una serie di norme, come il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in tema di valutazione delle attività; il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 - convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 - che impone ad esse, nella scelta di software, l'obbligo dell'effettuazione di una valutazione tecnica che deve comunque preferire [[software libero]]; il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che le obbliga ad impostare la propria attività seguendo trasparenza e pubblicità. Infine, in coerenza con l'ordinamento dell'[[Unione europea]], assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del [[debito pubblico]].<ref>Art. 97, nuovo primo comma introdotto dall'art. 2 della legge costituzionale 23 aprile 2012 n. 95.</ref> Su determinate attività della P.A. esercita un ruolo di controllo poi l'[[Autorità nazionale anticorruzione]]. Per l'erogazione di importi superiori a 1.000 euro pro/capite nell'anno solare, mediante provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare "criteri e modalità" del procedimento, ed in seguito i provvedimenti suddetti, a pena di [[Efficacia (diritto)|inefficacia]] (comma 2 e 3)<ref>{{cita pubblicazione | url = http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg | titolo = Decreto Legislativo n. 33/ 2013 | rivista = Gazzetta Ufficiale | data = 20 aprile 2013 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20131130020439/http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg | dataarchivio = 30 novembre 2013 | urlmorto = no | accesso = 17 gennaio 2019 }}</ref>.
Per alcune tipologie di [[dati personali]] e [[dati sensibili|sensibili]], il d.lgs. 30 novembre 2013 all'art. 26, ha introdotto il divieto di pubblicare i dati identificativi delle [[persone fisiche]] destinatarie dei predetti. Questa eccezione è prevista soltanto e qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, mentre non si precisa se debba valere anche al di sopra dei 1.000 euro, valore per il quale la pubblicazione è di fatto obbligatoria. Il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 all'art. 23 ha inoltre sollevato gli organi dirigenziali dall'obbligo di rilevare d'ufficio eventuali omissioni o incompletezze nella pubblicazione degli atti, eliminando la relativa responsabilità amministrativa, contabile e patrimoniale.<ref>{{cita pubblicazione | url = http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg | titolo = Decreto Legislativo 25 Maggio 2016, n. 97 | rivista = Gazzetta Ufficiale | data = 8 giugno 2016 | serie = 132 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20160612083226/http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg | dataarchivio = 12 giugno 2016 | urlmorto = no | accesso = 17 gennaio 2019 }}</ref> Resta la facoltà di chiedere al [[tribunale amministrativo regionale]] il risarcimento del [[danno]] per lesione di [[diritto soggettivo|diritti]] o di [[interesse legittimo|interessi legittimi]], quest'ultimo significativamente limitato ad un termine di 120 giorni e dall'esclusione dei danni apprezzati come evitabili con l'uso dell'"ordinaria diligenza".
 
=== La responsabilità giuridica ===
{{vedi anche|Responsabilità della pubblica amministrazione italiana}}
Sebbene l'art. 28 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] instauri un certo parallelismo fra l'agente e la pubblica amministrazione per quel che riguarda la responsabilità verso terzi dell'illecito, la legislazione ordinaria, apparentemente, in contrasto con lo stesso articolo, crea invece un dislivello ispirandosi all'art. 97 sul buon funzionamento, rendendo l'agente responsabile solo nei casi in cui ricorra [[dolo]] o colpa grave.{{citazione necessaria}}
 
La responsabilità della PA è solo una [[responsabilità civile]], e non penale, in quanto essa non può agire ''[[contra legem]]''. La pubblica amministrazione è responsabile, invece, in modo solidale con il soggetto agente esclusivamente quando ricorra colpa lieve. L'unico caso in cui l'agente possa essere responsabile esclusivo, sia civilmente che penalmente, ricorre quando il suo agire esuli completamente dai fini perseguiti dalla P.A. interessata.
 
== Personale ==
{{vedi anche|Dirigente (pubblica amministrazione italiana)|Impiegato statale (Italia)}}
La classificazione dei [[lavoratore dipendente|lavoratori dipendenti]] della pubblica amministrazione italiana era tradizionalmente ripartita nel sistema delle ''carriere'', ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successivamente delle ''qualifiche'' ex legge 11 luglio 1980, n. 312. In rapporto di lavoro, originariamente regolato da norme di [[diritto pubblico]], dopo la [[contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia]], è invece oggi disciplinato dal [[diritto privato]] con l'applicazione dello [[statuto dei lavoratori]] anche ai [[Impiegato statale (Italia)|dipendenti pubblici italiani]].<ref>Art. 51 comma 2 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165</ref> Il [[rapporto di lavoro]] è quindi regolato, oltre che dalla [[CCNL|contrattazione collettiva]], e anche da diverse leggi; riguardo alla prima fonte si distingue tra una contrattazione di tipo normativo - la cui stipulazione avviene tra l'[[ARAN]] e le [[organizzazioni sindacali]] maggiormente rappresentative a livello nazionale - ed una di tipo decentrato, concertata tra le organizzazioni sindacali costituite presso l'amministrazione, che contiene essenzialmente diverse disposizioni in tema di retribuzioni e di indennità per le responsabilità ricoperte. Disposizione tipiche e specidiche sono previste per il personale delle [[forze di polizia italiane]] e delle [[forze armate italiane]].
 
L'attività del personale civile impiegato presso le pubbliche amministrazioni italiane, è soggetta ad un sistema di valutazione - introdotto dal d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 - mediante un meccanismo denominato ''ciclo di valutazione della performance'' - con rilevanza di tale valutazioni sulla carriera,<ref>Art. 21 comma 1 d.lgs 150/2009;art. 23 comma 2 d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150.</ref> con esclusioni in taluni casi, riguardanti le amministrazioni che abbiano determinata consistenza dell'organico del personale.<ref>Art. 2 d.lgs. 1º agosto 2011, n. 141.</ref>
 
=== Requisiti e reclutamento ===
{{Vedi anche|Bando di concorso|Concorso#Italia}}
La [[costituzione della Repubblica Italiana]] stabilisce il principio dell'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni mediante [[concorso]] pubblico,<ref>Art. 97 comma 3 [[Costituzione della Repubblica Italiana]]</ref> per legge pubblicato sulla [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana]], salvo in alcune ipotesi di assunzione diretta tassativamente indicati da norme speciali. Le competenze richieste, insieme ad eventuali requisiti previsti per legge, sono indicati nel [[bando di concorso]] emanato dall'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. Per quanto riguarda i requisiti, è necessario dimostrare di essere in regola con gli obblighi militari;<ref>Come stabilito dall'art. 4 DPR 14 febbraio 1964, n. 237; art. 2, comma 7 bis, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ed art 2, DPR 30 ottobre 1996, n. 693. Tuttavia, dopo la sospensione delle chiamate al [[servizio militare di leva in Italia]] (stabilita a partire dal 1º gennaio 2005) l'obbligo è limitato a casi particolari, previsti dalla legge.</ref> la legge 15 maggio [[1997]], n. 127 (la prima delle cosiddette [[leggi Bassanini]]) ha statuito l'assenza di limiti di età, salvo casi particolari,<ref>Art. 3 comma 6 legge 15 maggio 1997 n. 127</ref> come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nel [[2007]].<ref>[http://www.altalex.com/index.php?idnot=39775 ''Concorsi pubblici, limiti di età, abolizione, casi particolari, regolamento, necessità'' da altalex.com La sentenza del Consiglio di Stato 27 dicembre 2007 n. 6657 ha essenzialmente confermato i dettami della norma del 1997, facendo però salvi casi particolari connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità.]</ref> Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - convertito in legge 9 agosto 2013, n. 9 - ha abolito l'obbligo della presentazione, da parte dei vincitori di concorso, di certificato medico attestante l'idoneità psicofisica all'impiego, tranne però nel caso di soggetti [[disabili]], ove può essere richiesto per lo svolgimento di [[mansioni]] specifiche.<ref>[http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/Collocamento_Mirato/Strumenti_per_l_inserimento_lavorativo/info-179198001.html ''Assunzione delle persone disabili nella Pubblica Amministrazione tramite concorso pubblico'' da superabile.it, di Alessandra Torreggiani, 13 novembre 2014]</ref> L'amministrazione ha tuttavia facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.<ref>[http://www.diritto.it/docs/5089861-assunzioni-nel-pubblico-impiego-soppresse-le-certificazioni-sanitarie?source=1&tipo=news ''Assunzioni nel pubblico impiego, soppresse le certificazioni sanitarie'' da diritto.it, 21 agosto 2013]</ref>
 
Non sono inoltre previste limitazioni per gli [[obiezione di coscienza|obiettori di coscienza]] ammessi a prestare il [[servizio civile]] obbligatorio, salvo che per qualsivoglia impiego che comporti l'utilizzo di [[arma|armi]] e per l'arruolamento nelle [[forze armate italiane]] e nelle [[forze di polizia italiane]] a ordinamento [[militare]] e/o civile,<ref>Art. 636 d.lgs 15 marzo 2010 n.66 comma 1</ref> tranne che nel caso essi abbiano rinunciato allo ''[[status]]'' di obiettore.<ref>Art. 636 d.lgs 15 marzo 2010 n.66 commi 2 e 3</ref> Il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ("''[[Codice dell'ordinamento militare]]''") ha previsto una riserva obbligatoria dei posti messi a concorso, pari al 30%, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale a favore degli appartenenti alla [[categoria dei militari di truppa]] delle [[forze armate italiane]] al termine della ferma o rafferma, congedati senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 e della legge 12 marzo 1999, n. 68.<ref>Art. 1014 comma 3 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66</ref> La riserva, come precisato dal parere del [[Dipartimento della funzione pubblica]] della [[Presidenza del Consiglio dei ministri]] in data 11 aprile 2012, non si applica relativamente all'assunzione di personale [[Dirigente (pubblica amministrazione italiana)|dirigente]].<ref>{{PDF}}[http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007958/gubbio.pdf Parere del Dipartimento della Funzione pubblica del Consiglio dei Ministri DFP 0015195 dell'11/04/2012] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140202221323/http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1007958/gubbio.pdf |data=2 febbraio 2014 }}</ref>
 
Le modalità di svolgimento dei concorsi e dell'accesso all'impiego sono rispettivamente disciplinati dal D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 , dal [[DPR|D.P.R]]. 9 maggio [[1994]], n. 48. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle [[azienda autonoma|aziende autonome]] si espletano di norma a livello regionale.<ref>Art. 35 comma 5 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.</ref> In particolare, l'accesso alla P.A. italiana avviene:<ref>Art. 1 comma 1 DPR 9 maggio 1994, n. 487; art. 1 lett. A) e b) d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.</ref>
 
# per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati.
# mediante avviamento degli iscritti nelle liste di [[collocamento]] tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di [[lavoro]].
# mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
 
Circa le limitazioni, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 dispone l'esclusione di taluni soggetti in particolari situazioni:
 
{{citazione|Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3.<ref>Art. 2 comma 3 DPR 9 maggio 1994 n. 487</ref>}}
 
=== Il rapporto di lavoro ===
Dopo la [[contrattualizzazione del pubblico impiego italiano]] e della [[privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia]], come peraltro ulteriormente ribadito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, è regolato da norme di [[diritto privato]] che ha nei [[CCNL]] di comparto (stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'[[ARAN]]), una particolare disciplina; destinatari di altre specifiche e tipiche norme sono alcune figure; ad esempio per quanto riguarda le [[forze di polizia italiane]] il personale della [[polizia locale]] ([[polizia municipale]], [[polizia provinciale]]) della [[Polizia di Stato]], della [[Polizia penitenziaria]] e del [[Corpo Forestale dello Stato]] è a oggi contrattualizzato, insieme a quello del [[Corpo nazionale dei vigili del fuoco]], salvo particolari disposizioni. Costituiscono poi eccezione gli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento [[militare]] come l'[[Arma dei Carabinieri]], la [[Guardia di Finanza]], il [[Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera]] e tutte le [[forze armate italiane]], che insieme ad altre particolari categorie come la [[magistratura italiana]] e ai [[professore universitario|professori universitari]] conservano una disciplina del rapporto di lavoro e dello [[status]], nonostante la [[privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia]] per la maggior parte ancora in regime di [[diritto pubblico]].
 
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito in legge 11 agosto 2014, n. 111 - i distacchi sindacali di cui beneficiano i dipendenti sono stati ridotti del 50%. Per le forze di polizia ad ordinamento civile ed il [[corpo nazionale dei vigili del fuoco]] si prevede invece che alle riunioni sindacali passa partecipare un solo rappresentante delle organizzazioni sindacali interessate, come peraltro precisato dalla [[circolare]] del [[Dipartimento della funzione pubblica|Ministero per la funzione pubblica]] n. 5/2014.<ref>{{PDF}} [http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1188221/circolare_5_2014_riduzione_distacchi.pdf Circolare del Ministero per la funzione pubblica n. 5/2014] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141205041220/http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1188221/circolare_5_2014_riduzione_distacchi.pdf |data=5 dicembre 2014 }}</ref>
 
=== Lo stato giuridico ===
{{Vedi anche|Codice di comportamento dei dipendenti pubblici|Legge Severino|Pubblico ufficiale (ordinamento italiano)}}
Lo [[status|stato giuridico]] degli impiegati civili è regolato dal D.P.R 10 gennaio 1957, n. 3, mentre norme particolari sono però stabilite per determinate categorie di soggetti, come per gli appartenenti alle [[forze di polizia italiane]] e [[forze armate italiane]]. L'obbligo di [[giuramento di fedeltà]] dei dipendenti civili è stato soppresso dal D.P.R 19 aprile 2001, n. 253; pertanto ad oggi sono sogetti all'obbligo solo gli appartenenti alle [[forze armate italiane]] e dai dipendenti la cui disciplina del rapporto di lavoro non è mutata a seguito della [[contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia]]. Ad ogni modo vi è tuttavia da osservare che i dipendenti pubblici italiani non sono sempre [[pubblico ufficiale (ordinamento italiano)|pubblici ufficiali]]: ciò infatti dipende dai compiti che stiano svolgendo durante il servizio. Il personale è generalmente vincolato da una "clausola di esclusività", che consiste nel divieto di intrattenere [[rapporto di lavoro|rapporti di lavoro]] a qualsiasi titolo con altri datori di lavoro, l'esercizio di attività imprenditoriali e in generale della [[libera professione]]; in tale ultimo caso la normativa però ammette diverse eccezioni, stabilite però dalle leggi.
 
I dipendenti sono anche destinatari di particolare disciplina riguardo al comportamento durante il servizio, ovvero il [[codice di comportamento dei dipendenti pubblici]]. In base all'art. art. 1 comma 51 della [[legge 6 novembre 2012, n. 190]] prevede particolari protezioni (inclusa la non licenziabilità) a favore del personale che abbia segnalato [[condotta (diritto)|condotte]] illecite da parte di colleghi o superiori, alla [[magistratura italiana]], inclusa la [[Corte dei conti (ordinamento italiano)|Corte dei Conti]]. In tema di incompatibilità e di inconferibilita di incarichi, inclusi quelli dirigenziali, è intervenuto il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che prevede particolari disposizioni in materia. Il personale delle amministrazioni pubbliche qualora svolga attività a contatto con il pubblico sono inoltre tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro, tranne che nelle ipotesi previste dalla legge.<ref>Art. 55-novies d.lgs 30 marzo 2001 n. 165.</ref>
 
I dipendenti pubblici italiani possono infine chiedere il rilascio (anche per i familiari) di particolare documenti, le [[Documento di riconoscimento in Italia#Tessere AT e BT|tessere AT e BT]] (le prime di colore verde, le seconde colore azzurro) che fungono da [[documento di riconoscimento in Italia]]; per gli appartenenti alle [[forze armate italiane]] è invece previsto il rilascio della ''[[Carta multiservizi della Difesa]]''.
 
=== Mobilità ===
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane per contro sono soggetti a una normativa che consente diverse possibilità di mobilità, che può essere ''intracompartimentale'' (tra amministrazioni dello stesso comparto, ad esempio da Comune a Comune) o ''intercompartimentale'' (tra comparti diversi, per esempio da Comune ad Agenzia delle Entrate). Il [[decreto legge]] 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito inoltre che, al fine di agevolare i processi di mobilità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - istituisca un apposito [[portale web]].<ref>Art. 4 comma 1 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90.</ref> Lo stesso decreto preveva che al fine di agevolare i processi di mobilità intercompartimentale venisse emanato un decreto statuente tabelle di equiparazione per il personale di categorie e comparti diversi; a tale disposizione è stata data attuazione con l'emanazione del D.P.C.M. del 26 giugno 2015.<ref>[http://www.federazioneintesa.it/progressioni-in-carriera/8025/e-stato-pubblicato-sul-web-il-decreto-del-ministro-madia-con-le-tabelle-di-equiparazione-vediamo-i-contenuti-piu-rilevanti/ ''È stato pubblicato sul web il Decreto del ministro Madia con le Tabelle di equiparazione. Vediamo i contenuti più rilevanti'' da federazioneintesa.it, 8 settembre 2015.]</ref>
 
Anzitutto le pubbliche amministrazioni, prima di indire nuove procedure concorsuali per il reclutamento di personale per la copertura di posti vacanti in organico, devono attuare le procedure di mobilità secondo l'art. 1, comma 1 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165.<ref>Art. 30 comma 2-bis d.lgs 30 marzo 2001 n. 165.</ref> Si deve poi ricordare che la legge 23 dicembre [[2005]], n. 266 ([[legge finanziaria]] per l'anno [[2006]])<ref>Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre [[2005]] n. 302 - supplemento. ordinario n. 211.</ref> all'art. 1, comma 230 stabilì un limite minimo di permanenza, da parte dei vincitori di concorso, in prima assegnazione presso l'amministrazione presso la quale essi prestino servizio:
 
{{citazione|I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.}}
 
La norma tuttavia non si applica al personale docente del comparto scuola, che prevede invece uno specifico vincolo biennale sulla sede e triennale nella provincia di assunzione.<ref>Art. 399 comma 3 d.lgs 16 aprile 1994 n. 297</ref> Tale vincolo non si applica al personale portatore di [[Handicap (medicina)|handicap]],<ref>Art. 21 legge 5 febbraio 1992, n. 104</ref> mentre per il [[Personale amministrativo, tecnico e ausiliario#Personale ATA|personale ATA]] attualmente non si prevede alcun vincolo. L'art. 4 del predetto decreto-legge n. 90/2014 ha disposto che nello stato di previsione del [[bilancio]] del [[Ministero dell'economia e delle finanze]], venga previsto un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi, e al quale confluiscono risorse economiche pari al trattamento economico del personale dell'amministrazione cedente, i cui criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse vengano stabiliti con decreto del [[Presidente del Consiglio dei Ministri]], di concerto con il [[Ministero dell'economia e delle finanze]].
 
Riguardo alla mobilità vera e propria, essa può essere classificata secondo le seguenti tipologie:
 
* ''compensativa''
* ''obbligatoria''
* ''volontaria''
 
Riguardo alla prima tipologia, che è su base sostanzialmente volontaria, è prevista dall'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, essa può essere disposta previo ottenimento di apposita autorizzazione (''[[nulla osta]]'') da parte della amministrazione di provenienza e di quella di destinazione:
 
{{citazione|È consentita in ogni momento [...] la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.}}
 
Il vincolo suindicato della prima assegnazione quinquennale non è quindi di impedimento alla mobilità per interscambio, disponibile a prescindere da limiti temporali. Tuttavia la norma parla di ''profilo professionale'' e non di ''qualifica''.{{chiarire}}
 
In base alla seconda, disciplinata dal d. lgs 30 marzo 2001, n. 165 ma introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, si prevede che i dipendenti pubblici possano essere trasferiti, nell'ambito della stessa amministrazione o tra amministrazioni diverse previo accordo tra le stesse, ad altro ufficio entro un raggio di 50&nbsp;km poiché esse costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'art. 2103 del [[codice civile italiano]]:
 
{{citazione|[[...]] le sedi delle amministrazioni pubbliche [[...]] collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono mesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra, nell'ambito dell'unità produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.<ref>Art 30 comma 2 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art. 4 comma 2 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90</ref>}}
 
La terza infine - sempre disciplinata dal d. lgs 30 marzo 2001, n. 165 - è regolata nelle modalità e condizioni; viene stabilito però il requisito dell'assenso della amministrazione di appartenenza, tranne in alcuni casi:
 
{{citazione|Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti [[...]] appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. [[...]]<ref>Art. 30 comma 1 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art. 4 comma 1 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90</ref>}}
 
In quest'ultimo caso distinguiamo quindi, riguardo alla mobilità volontaria espressa dal [[lavoratore]], la prescrizioni per le pubbliche amministrazioni nei confronti delle quali si fa domanda di trasferimento procedere alla formazione di apposite graduatorie;<ref>Art. 4 comma 3 D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325</ref> nel secondo caso invece viene specificata la mobilità che le amministrazioni devono esperire ai sensi dei dettami dell'art. 30 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165. In queste ipotesi comunque il personale trasferito non può se non per inderogabile esigenza di servizio, essere destinato ad altra sede di servizio non prima che siano trascorsi 5 anni.<ref>Art. 6 D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325</ref>
 
L'amministrazione di destinazione che accoglie la domanda provvede alla riqualificazione dei dipendenti anche avvalendosi della [[scuola nazionale dell'amministrazione]]; in ogni caso si utilizzano le risorse disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la [[finanza pubblica]].<ref>Art. 30 comma 1-bis d.lgs 15 marzo 2001 n. 165 come modificago dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90</ref>
 
=== Licenziamento ===
Riguardo alla disciplina dei licenziamenti, dopo la [[contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia]], valgono le stesse regole del settore privato ma con alcune differenze, riguardo all'esercizio del [[potere disciplinare]] e delle motivazioni economiche.
 
Riguardo al primo punto, la sentenza della [[Suprema Corte di Cassazione]] con la sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016 - della "sezione Lavoro" - è stato affermato che il licenziamento del personale del pubblico impiego, è disciplinato dall'[[articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori]] nella formulazione antecedente la [[riforma del lavoro Fornero]] del 2012.<ref>[http://www.diritto.it/docs/5091015-cassazione-licenziamento-nel-pubblico-impiego-non-disciplinato-da-legge-fornero?source=1&tipo=news ''Cassazione: licenziamento nel pubblico impiego non fisciplinato da legge Fornero'', da diritto.it, 10 giugno 2016]</ref> Riguardo poi il licenziamento disciplinare, oltre le ipotesi previste dal d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150<ref>Art. 69 comma 1 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.</ref> il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 del 2016 - emanato sulla base della [[legge delega]] 7 agosto 2015, n. 124 - disciplina diversi aspetti del licenziamento disciplinare e aumenta la responsbilità dei [[dirigente (pubblica amministrazione italiana)|dirigenti]].<ref>[http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2016/06/29/licenziamento-disciplinare-nella-pa-piu-responsabilita-per-i-dirigenti ''Licenziamento disciplinare nella PA: più responsabilità per i dirigenti'' di Rossella Schiavone, da ipsoa.it]</ref>
 
Riguardo al secondo punto, secondo l'articolo 33 del d.lgs 165/2001, come modificato dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183. ([[legge di stabilità]] per l'anno 2012) le pubbliche amministrazioni debbono effettuare annualmente la ricognizione del personale eventualmente in esubero; laddove rilevino situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, «in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria» sono tenute ad osservare le procedure seguenti: le amministrazioni entro 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati della situazione di esubero, devono verificare se il personale interessato possa essere reimpiegato all'interna del medesimo ente, o possa andare in [[Pubblica amministrazione italiana#Mobilit.C3.A0|mobilità]] (secondo le procedure di cui sopra) verso altri enti della provincia o della regione. In mancanza di ciò, essere inserito nelle liste dei lavoratori in disponibilità: cioè dei lavoratori che restano per 24 mesi al massimo inseriti nella lista, con il trattamento economico pari all'80% dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per il nucleo familiare; segue la risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso delle amministrazioni locali, lo stato di dissesto finanziario o la violazione delle soglie di spesa per il personale, come la violazione del patto di stabilità, possono essere ragioni sufficienti per la risoluzione del
rapporto di lavoro, senza possibilità di reintegro.
 
Sulla sorte dei rapporti di lavoro con gli enti non soppressi, ma oggetto di riduzione delle funzioni decisa per legge, va segnalata la disciplina dell’art. 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Essa salvaguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro a tempo determinato, fino alla loro scadenza, con le Province e le città metropolitane, a seguito della cospicua riduzione della loro dotazione organica (rispettivamente del 50 per cento e del 30 per cento): la legge n. 56/2014 ha in proposito definito un procedimento finalizzato a favorire la mobilità del personale in soprannumero verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni. L’intervento del legislatore statale è stato giudicato dalla Corte costituzionale "in linea con il [[Provincia (Italia)#Riduzione delle funzioni delle province|riordino delle Province]] e delle Città metropolitane, disegnato dalla norma del 2014, che secondo la sentenza della corte costituzionale 14 luglio 2016 n. 176/2016 è in linea con l’architettura costituzionale ed è parte integrante di un assetto più ampio (art. 1, commi da 421 a 427, della legge n. 190 del 2014).<ref>La Corte ha ritenuto che le relative censure, incentrate su parametri estranei a quelli che presiedono al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, non potessero essere avanzate dalla Regione Veneto e le ha dichiarate inammissibili. Secondo la sentenza 14 luglio 2016 n. 176 "la previsione impugnata è uno snodo cruciale del percorso, che ha scandito il riordino delle funzioni amministrative locali, e si atteggia come norma di chiusura, chiamata a regolamentare l’ipotesi residuale di un mancato riassorbimento del personale in soprannumero entro il 31 dicembre 2016, senza escludere l’operare, in ultima battuta, del collocamento in disponibilità. Nell’ipotesi in cui, alla data del 31 dicembre 2016, il personale in soprannumero non sia stato utilmente ricollocato, la disciplina in esame sancisce, per il personale non dirigenziale di tutti gli enti di area vasta, il ricorso a contratti a tempo parziale, improntati a una logica solidaristica. Tale ricorso, che riguarda «tutto il personale e non solo il contingente dei sovrannumerari», «deve avvenire nel limite necessario per il riassorbimento dell’onere finanziario relativo alle unità soprannumerarie» (circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2015, n. 1)".</ref> Nella stessa circostanza, con la sentenza n. 176/2016 del 4 maggio 2016 la [[Corte costituzionale]]<ref>In merito la corte si era gia espressa con la sentenza 24 marzo 2015, n. 50 in cui aveva riscontrato che la citata legge aveva ridefinito le funzioni fondamentali delle Province, in un’ottica di ridimensionamento delle stesse. La legge di stabilità 2015 ha poi delimitato le risorse finanziarie e umane necessarie a consentire l’esercizio di tali funzioni. La riduzione del personale rientra, per la Corte, nel richiamato progetto di riordino complessivo degli enti territoriali infraregionali e non arreca pregiudizio per l’esercizio delle funzioni fondamentali, corrispondenti ai servizi essenziali.</ref> ha dichiarato che "nella riallocazione delle funzioni non fondamentali, connessa alla riduzione della dotazione organica, (...) alle Regioni non è precluso, a conclusione del processo di ridistribuzione del personale, affidare le funzioni non fondamentali alle Città metropolitane, alle province e agli altri enti locali tramite apposite deleghe e convenzioni, disponendo contestualmente l’assegnazione del relativo personale.<ref>Ciò, tuttavia, deve avvenire tenendo conto dell’obiettivo di riordino e ridimensionamento delle funzioni delle Province e di delimitazione dei compiti delle Città metropolitane, delineato dalla citata legge n. 56 del 2014, che mira ad evitare che, in capo agli enti intermedi, sia conservata una porzione notevole delle funzioni non fondamentali (sentenza n. 159 del 2016, punto 7.4.1. del Considerato in diritto).</ref>
 
== Riferimenti normativi ==
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340!vig= Legge 24 novembre 2000, n. 340 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999]
* [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig= Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi]
 
== Note ==
<references />
 
== Bibliografia ==
* [[Sabino Cassese]], La statistica nell’amministrazione pubblica (Storia e problemi attuali), in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 1979, n. 2-3, pp. 545-567 e in Esiste un governo in Italia?, pp. 181-206 (v. n. 246).
* [[Sabino Cassese]], Las istituciones administrativas en la historia de la Italia unificada, in “Revista de la Universitad de Buenos Aires”, 1979, vol. II, pp. 221-233.
*[[Sabino Cassese]], I caratteri originali della storia amministrativa italiana, in “Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni”, 1999, n. 1, pp. 7-15.
* [[Sabino Cassese]], La riforma della pubblica amministrazione italiana, in “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, 2000, n. 6, pp. 1007-1017.
* [[Anthony Barnes Atkinson]], ''Measurement of Government Output and Productivity for the National Accounts'', PALGRAVE MACMILLAN, New York, 2005.
 
== Voci correlate ==
{{Div col|cols=2|small=no}}
* [[Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni]]
* [[Albo pretorio]]
* [[Autorità nazionale anticorruzione]]
* [[Comitato regionale di controllo]]
* [[Consip]]
* [[Contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia]]
* [[Contratto collettivo nazionale di lavoro]]
* [[Costituzione della Repubblica Italiana]]
* [[Decentramento amministrativo in Italia]]
* [[Dirigente (pubblica amministrazione italiana)]]
* [[Dipartimento della funzione pubblica]]
* [[Ente pubblico non economico]]
* [[Ente locale (ordinamento italiano)]]
* [[Ente territoriale (Italia)]]
* [[Espropriazione per pubblica utilità]]
* [[Ministero della Repubblica Italiana]]
* [[Impiegato statale (Italia)]]
* [[Indirizzo politico-amministrativo]]
* [[Principio di legalità]]
* [[Principio di sussidiarietà]]
* [[Pubblico ufficiale (ordinamento italiano)]]
* [[Pubblica amministrazione]]
* [[Repubblica italiana]]
* [[Responsabilità della pubblica amministrazione italiana]]
* [[Scuola nazionale dell'amministrazione]]
* [[Scuola superiore della pubblica amministrazione locale]]
* [[Statuto albertino]]
* [[Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici]]
* [[Ufficiale rogante]]
{{Div col end}}
 
== Collegamenti esterniPalmarès ==
* {{Basketpalm|Campionato montenegrino maschile|2}}
* {{cita web|http://www.funzionepubblica.gov.it/|Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione}}
:Buducnost: [[Prva A Liga 2010-2011|2010-11]], [[Prva A Liga 2011-2012|2011-12]]
* {{cita web|http://www.comwai.com/|ComWai bet motore di ricerca di contenuti della pubblica amministrtazione italiana}}
* {{Basketpalm|Coppa del Montenegro maschile|2}}
* {{cita web|http://www.italia.gov.it/|Italia.gov.it - motore dell'amministrazione digitale italiana}}
:Buducnost: 2011, 2012
* {{cita web|http://www.mobilita.gov.it/home.php|DFP - Portale Mobilità del Ministero della funzione pubblica della Repubblica Italiana}}
*[[Coppa di Romania di pallacanestro maschile|Coppa di Romania]]: 1
* [http://www.concorsipubblici.net/concorsi-pubblica-amministrazione-2mila-assunzioni/ Concorsi pubblici nella pubblica amministrazione: ecco il decreto che sblocca le assunzioni], ''concorsipubblici.net''
:Energia CS Rovinari: 2014
* {{Treccani|pubblica-amministrazione-in-italia_(XXI-Secolo)|Pubblica amministrazione in Italia}}
*{{Basketpalm|Lega balcanica|1}}
:Levski Sofia: [[Balkan International Basketball League 2017-2018|2017-18]]
 
==Collegamenti esterni==
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[[Categoria:Pubblica amministrazione italiana| ]]