Processi di nobiltà e Parroco: differenze tra le pagine

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[[File:Template-Canon (priest).svg|thumb|right|Stemma di parroco.]]
Un "processo di nobiltà" è l’articolato e formalizzato procedimento volto ad accertare lo status dei candidati che desiderano essere ricevuti in un determinato [[ordine cavalleresco]].
È composto da un fascicolo che contiene tutta la documentazione necessaria a corroborare i requisiti d'idoneità che ogni ordine regola secondo i propri statuti, costituzioni o codici.
Vi sono dei documenti comuni (nascita, battesimo, matrimonio, attestato di moralità ecc.) e altri specifici per alcune categorie (prove nobiliari, alberi genealogici, stemmi ecc.).
Il fascicolo è posto "sotto processo" dagli organi preposti ed esaminato nei suoi contenuti.
 
Il '''parroco''' o '''Liguori''' è il [[presbitero]] che il [[vescovo]] invia a presiedere una [[parrocchia]].
== Sede Sede ==
La Sante Sede ha visto due soli conferimenti concessi su prove di nobiltà: la Milizia Aurata o Speron d'Oro, "usata" per secoli, quale titolo di rango e nobilitazione (fino al 1841), primo conferimento pontificio, in senso storico, a pretendere e riconoscere nobiltà gentilizia, nonché a concedere nobiltà ereditaria; sostituito poi, con analogo valore, dall'Ordine Piano e in particolare dal Cavalierato di Prima Classe, poi di Gran Croce, fondato da Pio IX e anch'esso denobilitato da Pio XII nel 1939. Vedere: Cesare Brancaleone, "Legislazione Nobiliare Pontificia-La Nobiltà Romana", Rivista Araldica, Collegio Araldico Romano, 1903 e Temistocle Bertucci, Titoli Nobiliari e Cavallereschi Pontifici, Collana di Monografe Storico-Genealogico-Cavalleresche "Mentore",Roma, 1925 (Anastatica: Edizioni C.L.D. Libri, 2009). Dal 1939 la Santa Sede ha solo Titoli di Merito.
 
L'autorità del parroco è dipendente da quella del vescovo, per realizzare gli orientamenti che questi propone alla sua [[diocesi]]. Quando un parroco detiene una qualche [[giurisdizione]] sulle parrocchie limitrofe, riunite in [[unità pastorali]], [[forania|foranie]], [[vicariato|vicariati]] o [[decanato|decanati]], o presiede un [[Capitolo (cristianesimo)|capitolo]] [[canonici|canonico]], prende il titolo di [[Moderatore (diritto canonico)|moderatore]], [[vicario episcopale|vicario]], [[prevosto]], [[arciprete]] o [[decano (chiesa)|decano]]. Gli stessi titoli possono essere spesso attribuiti anche per ragioni onorifiche.
== Sovrano Militare Ordine di Malta ==
A titolo indicativo per la ricezione nel Sovrano Militare Ordine di Malta in qualità di Cavaliere di Grazia e Dovozione sono richiesti i seguenti documenti:
* a) Istanza rivolta al Principe Gran Maestro;
* b) atto di battesimo dell'aspirante, dei genitori e degli avi paterni e materni, nonché atto di matrimonio religioso o di stato libero dell'aspirante;
* c) curriculum vitae;
* d) certificato di moralità e di cattolico praticante, relativo all'aspirante, rilasciato dal parroco;
* e) atto di matrimonio religioso dei genitori e degli avi paterni e materni;
* f) atto di battesimo e matrimonio religioso degli ascendenti paterni a comprova della filiazione legittima della famiglia stessa;
* g) documenti in originale o copie autentiche rilasciate da pubblici archivi a comprova della nobiltà almeno centenaria della famiglia paterna;
* h) albero genealogico con lo stemma miniato a colori con la seguente dichiarazione munita dalle firme e sigilli di due Cavalieri di Giustizia, di Obbedienza o di Onore e Devozione dell'Ordine presentatori e fidejussori: ''"Attestiamo sub fide nobilium esserci pienamente noto che il...è persona di ineccepebile moralità e di perfetta condotta cavalleresca"'';
* i) oltre al requisito della nobiltà di almeno cento anni per il quarto paterno, il candidato deve dimostrare la prova dei legittimi matrimoni degli avi materni, e che la famiglia della madre possiede o la nobiltà seppure personale, oppure che da tre generazioni gode di dignitosa posizione sociale.<ref>Pier Felice degli Uberti ''"La storia della tua famiglia"'' Milano 1995 Giovanni De Vecchi Editore pag. 128-129</ref>
 
== Storia e significato del nome ==
== Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ==
[[File:Parroco presbitero di riardo don tito timpani.gif|miniatura|Don Tito Timpani, parroco e ''[[presbitero]]'' di ''[[Riardo]]'']]
A titolo indicativo per la ricezione nel Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio in qualità di Cavaliere di Jure Sanguinis sono richiesti i seguenti documenti:
Il termine viene dal greco antico πάροχος (''pàrochos''), derivante dal verbo παρέχω (''parécho'', "io somministro"), e si riferiva a colui che, per incarico dello stato, forniva vitto e alloggio ai pubblici funzionari di passaggio. Successivamente il termine è stato reinterpretato secondo ''parrocchia'', da cui differisce tuttavia per etimologia.<ref>[http://www.treccani.it/vocabolario/parroco/ Parroco in Vocabolario Treccani]</ref>
* a) Istanza rivolta al Principe Gran Maestro;
[[File:Parroco e presbitero don Apollinaris Mashughuli Massawe di Campora San Giovanni.jpg|thumb|Il parroco di [[Campora San Giovanni]], don Apollinaris Mashughuli Massawe]]
* b) istanza rivolta alla Reale Deputazione dell'Ordine;
La figura del parroco nasce contestualmente alla parrocchia, nel momento in cui con l'espansione delle comunità cristiane la [[cattedrale]] non poteva più soddisfare compiutamente alle necessità dei fedeli. Per questo motivo, e per il fatto che molti [[cristiano (religione)|cristiani]] vivevano lontano dalla cattedrale, si rese necessario aprire luoghi di culto decentrati, che il vescovo affidava alla cura pastorale di un presbitero.
* c) atto di battesimo dell'aspirante, dei genitori e degli avi paterni e materni, nonché atto di matrimonio religioso o di stato libero dell'aspirante;
* d) curriculum vitae;
* e) certificato di moralità e di cattolico praticante, relativo all'aspirante, rilasciato dal parroco;
* f) atto di battesimo e matrimonio religioso dei genitori e degli ascendenti paterni a comprova della filiazione legittima della famiglia stessa;
* g) documenti in originale o copie autentiche rilasciate da pubblici archivi a comprova della nobiltà almeno duecentenaria della famiglia paterna;
* h) albero genealogico con lo stemma miniato a colori;
* i) oltre al requisito della nobiltà di almeno duecento anni per il quarto paterno, il candidato deve dimostrare la prova dei legittimi matrimoni degli avi materni, e che la famiglia della madre possiede o la nobiltà centenaria, o personale, oppure che da tre generazioni gode di dignitosa posizione sociale.<ref>Pier Felice degli Uberti ''"La storia della tua famiglia"'' Milano 1995 Giovanni De Vecchi Editore pag. 130-131</ref>
 
== Diritto canonico ==
==Note==
Nella [[Chiesa cattolica]] latina il ministero dei parroci è regolato dal [[codice di diritto canonico]] ai canoni 515-552.
<references/>
 
Il can. 519 situa il ministero del parroco nel contesto della vita ecclesiale:
== Bibliografia ==
{{Citazione|Il parroco è il [[pastore (cristianesimo)|pastore]] proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di [[Cristo]], per compiere al servizio della [[comunità]] le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o [[diacono|diaconi]] e con l'apporto dei fedeli [[laico|laici]], a norma del [[diritto canonico|diritto]].}}
* Andrea Borella, [[Annuario della nobiltà italiana]] nuova serie'', Milano, 2000.
 
* Fabio Cassani Pironti, ''"Ordini in ordine"'', Roma, 2004.
In base al can. 522:
* Pier Felice degli Uberti ''"La storia della tua famiglia"'' Milano 1995
{{Citazione|È opportuno che il parroco goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo indeterminato; il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla conferenza dei Vescovi.}}
* [[Claudio Donati]], ''L’idea di nobiltà in Italia: secoli XIV-XVIII'', Roma - Bari, 1988
In Italia la [[Conferenza Episcopale Italiana|Conferenza episcopale]] ha disposto che, quando la nomina viene fatta a tempo, abbia la durata di nove anni.<ref>Delibere della CEI n. 5, 23 dicembre 1983, e n. 17, 6 settembre 1984, in: [http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1984-1990,_CEI,_Delibere_e_Determinazioni,_IT.pdf Conferenza Episcopale Italiana, ''Diritto canonico complementare''], p. 13.</ref>
 
La giurisprudenza ecclesiastica prevedeva anticamente il diritto di [[giuspatronato]]. Tale diritto, non previsto a partire dall'attuale codice del [[1983]], è tuttavia ancora rimasto in vigore in alcune parrocchie e prevede la possibilità per una famiglia ("giuspatronato privato") o per la comunità intera ("giuspatronato popolare") di scegliere il proprio pastore. È sempre meno diffuso, ma resiste in alcuni luoghi quello popolare da un punto di vista formale, dove la [[Nomina dei vescovi cattolici|nomina del vescovo]] deve essere ratificata da associazioni o raramente da elezioni. Spesso il tentativo della [[Chiesa cattolica|Chiesa]] non riesce a terminare questo istituto, che viene difeso come legame con le tradizioni di una comunità più che per questioni di reale potere. In alcune parrocchie esiste ancora anche il giuspatronato privato. Dove l'istituto ancora esiste, riguarda solo l'incarico di parroco titolare e non quello di [[Amministratore (diritto canonico)|amministratore parrocchiale]], motivo per cui spesso il vescovo nomina un amministratore e non un parroco a pieno titolo.
 
== Chiese evangeliche ==
In alcune [[Chiesa evangelica|chiese evangeliche]] di [[lingua italiana]] (ad esempio la chiesa evangelica riformata della [[Val Bregaglia]]), lo stesso [[pastore protestante]] è pure chiamato "parroco".
 
== Note ==
<references/>
 
== Voci correlate ==
* [[ConsultaAmministratore araldicaparrocchiale]]
* [[Fons honorumGiuspatronato]]
* [[NobiltàParrocchia]]
* [[OrdineVicario (istituzione)parrocchiale]]
 
== Altri progetti ==
{{interprogetto|wikt}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Clero cattolico}}
{{Controllo di autorità}}
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[[Categoria:Nobiltà|PGerarchia cattolica]]
[[Categoria:OrdiniDiritto cavallereschi|Pcanonico]]