Giudizio di ottemperanza e Torre di Teodolinda: differenze tra le pagine

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Il '''giudizio di ottemperanza''' è un istituto dell'ordinamento giuridico [[Italia|italiano]]. La sua funzione è quella di permettere alla parte risultata vittoriosa di dare [[azione di esecuzione|esecuzione]] ad una sentenza nel [[processo amministrativo]], qualora la [[pubblica amministrazione]] non abbia adempiuto spontaneamente.
|Struttura = Fortezza
|Nome = Torre di Teodolinda
|Immagine = TorreTeodolinda.jpg
|Didascalia = Torre di Teodolinda, ''detta di Port scur''
|Stato = ITA
|Città = Monza
|Tipologia = Linea fortificata
|Inizio costruzione = XIII secolo
|Termine costruzione =
|Altezza =
|Demolizione =
|Condizione attuale = in uso
|Azioni di guerra =
|Ref = [http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A050-00076/]
}}
 
La '''Torre di Teodolinda''' (''Port scur'' in dialetto monzese) è una torre medievale di [[Monza]], situata ad arco della strada lungo la ''via Lambro''.
==Presupposti==
I presupposti fondamentali sono che:
# La [[sentenza]], o il [[lodo|lodo arbitrale]],<ref>Sull'ammissibilità del lodo arbitrale, si veda la pronuncia del Tar Lazio, sez. III, 26 ottobre 2009, n. 10413.</ref> cui si chiede l'ottemperanza deve essere passata in giudicato (è ammissibile anche nei confronti delle sentenze emanate in primo grado e non sospese dal Consiglio di Stato)
# La stessa sentenza non deve essere autoapplicativa, non deve cioè esaurire il proprio contenuto in un effetto demolitorio
 
== Storia ==
Il primo presupposto ha comportato in passato diversi problemi relativamente alla situazione delle sentenze non passate in giudicato, che in base all'art. 33 della legge [[Tribunale Amministrativo Regionale|T.A.R.]] sono automaticamente esecutive, per le quali non era invece possibile il giudizio di ottemperanza. La situazione si è risolta con la legge 205/2000 che ha previsto un rimedio apposito il quale conferisce al Tribunale poteri analoghi al giudice dell'ottemperanza riguardo a tali sentenze, per cui oggi dal punto di vista della tutela del ricorrente si ha una situazione sostanzialmente analoga per le sentenze passate in giudicato e non.
Si tratta di un edificio - nonostante l'ambigua denominazione - che risale al [[XIII secolo]], pertanto è logico che non fu la Regina [[Teodolinda]] a costruirlo. La torre appartenne alla Famiglia Pessina che qui riscuoteva il dazio sulle merci che entravano in città<ref>[http://www.sempreinbici.com/parcodimonza/travel/torre_di_teodolinda1.shtml]</ref>. La torre è tuttora utilizzata come abitazione privata.
 
All'inizio la torre faceva parte dell'apparato difensivo della città, ma poi divenne uno die punti di accesso della città e fu chiamata Porta Lambro, proprio perché serviva di transito delle merci dal fiume [[Lambro]] alle piazze della città<ref>[http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A050-00076/ Lombardia Beni Culturali]</ref>.
Il secondo requisito impone semplicemente che la pretesa del ricorrente non sia di per sé soddisfatta dalla semplice sentenza. Un caso tipico è quello del ricorrente che chiede l'annullamento di un Provvedimento amministrativo (che è l'insieme degli atti amministrativi) il quale se ottiene una sentenza positiva a nulla servirebbe un giudizio di ottemperanza. L'utilità del giudizio di ottemperanza è palese invece quando il contenuto della sentenza non è soltanto di annullamento ma prevede anche un comportamento attivo dell'amministrazione. Nel caso in cui l'amministrazione non ponga in essere tale comportamento dovuto il privato può allora rivolgersi al giudice perché l'amministrazione “ottemperi” a quanto dallo stesso statuito con la sentenza.
 
== DisciplinaArchitettura ==
A pianta quadrata, è alta tre piani; il pianterreno ha una volta a botte ed è attraversato dalla stessa strada. Negli stipiti laterali del portone esterno sono tuttora visibili i cardini di un antico portone.
La normativa è molto esigua. Riferimenti all'istituto li ritroviamo nell'art. 27, n. 4 del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (""''Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato''),<ref>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 158 del 7 luglio 1924</ref> e nell'omonimo articolo della legge T.A.R. i quali rispettivamente qualificano l'ottemperanza come uno dei casi di ''[[giurisdizione anche nel merito]]'' e uno dei casi in cui il procedimento si svolge in [[Camera di consiglio]]. Importanti sono l'art. 90 e 91 del regolamento di procedura per i giudizi davanti al [[Consiglio di Stato della Repubblica Italiana]] i quali pongono una, peraltro, scarna disciplina relativa agli aspetti procedurali. Importante è anche l'art 37 della legge T.A.R. riguardante la competenza secondo il quale: “I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale".
 
Le finestre del primo piano sono [[bifore]] simili a quelle dell'Arengario mentre quelle del secondo piano sono [[monofore]] ad arco ''a sesto acuto''; al terzo piano infine sono [[trifore]] con colonnine. La sommità è a merlatura [[guelfa]] con [[beccatelli]].
Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
 
Al terzo piano sono murati due medaglioni che raffigurano lo [[stemma di Monza|stemma]] medievale di Monza.
Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza è del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.
 
La torre è stata rimaneggiata verso il [[1880]].
La competenza è peraltro del [[tribunale amministrativo regionale]] anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.”
In realtà la torre di Teodolinda, quello che resta del palazzo residenziale della regina longobarda, non è visibile dall'esterno, essendo inglobata nel complesso del Duomo. La costruzione visibile e, talvolta visitabile, è la Torre cosiddetta Pessina, di epoca medioevale.
 
== ProcedimentoNote ==
(prima dell'introduzione del c.d. "Codice del processo amministrativo, D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104)
Ai sensi dell'art. 90 2º comma del reg. di procedura prima del ricorso occorre mettere in mora l'amministrazione tramite apposito atto notificato alla stessa. A proporre ricorso sono legittimati tutti quei soggetti sui quali il giudicato produce effetti immediati e cioè coloro che hanno partecipato al giudizio. Il ricorso si propone, entro il termine prescrizionale decennale, tramite domanda diretta al Presidente del Consiglio di Stato (art. 90). Una volta depositato il ricorso presso la segreteria del giudice adito, il segretario da immediata comunicazione al Ministero che entro 20 giorni può trasmettere osservazioni alla segreteria, tale comunicazione viene normalmente disposta anche a favore dell'amministrazione interessata.
 
L'art. 27 della legge T.A.R. prevede il procedimento in Camera di Consiglio al quale le parti possono anche partecipare o richiede la fissazione di una udienza pubblica. Tale possibilità è configurata dal legislatore come un diritto in relazione al fatto che la Camera di Consiglio comporta un contraddittorio limitato e quindi una minor possibilità di difesa delle parti.
 
Il giudizio può concludersi con un provvedimento il cui contenuto può essere dei più vari e di diversa efficacia.
 
La sentenza può innanzi tutto prevedere un termine entro (spesso entro 30 giorni dalla diffida ad adempiere) il quale l'amministrazione dovrà provvedere. Appare palese come tale contenuto sia poco verosimilmente satisfativo per il ricorrente. Diversa è invece la tendenza, oramai maggioritaria, secondo la quale il contenuto risulta esser più articolato ed incisivo comportando non solo l'indicazione di un termine per provvedere ma anche la previsione di una data nella quale verrà verificato il comportamento dell'amministrazione, al cui esito negativo il giudice potrà sostituirsi all'amministrazione inerte o nominare un commissario ''ad acta'', figura creata dalla giurisprudenza, al fine di rendere esecutiva la sentenza passata in giudicato. Spesso, l'operato del commissario ''ad acta'', può risultare insoddisfacente per il privato, in questo caso, il soggetto interessato, può chiedere al giudice ulteriori disposizioni attuative. Data la natura di organo giurisdizionale del commissario ''ad acta'', i suoi atti sono reclamabili davanti allo stesso giudice dell’ottemperanza, in base alla regola generale della competenza sugli incidenti in sede esecutiva che spetta al giudice stesso dell’esecuzione.
 
Rispetto alle sentenze di ottemperanza non è ammesso appello.
 
Secondo alcuni autori, l’obbligo della PA di conformarsi alla statuizione del giudice corrisponde ad un diritto soggettivo perfetto dell’interessato; ciò ha influenza sul provvedimento della PA non conforme al ''decisum'' che sarebbe pertanto nullo ed improduttivo di effetti perché adottato in carenza di potere. Di diverso avviso la tradizionale opinione dottrinale che ritiene sia un potere discrezionale quello dell’amministrazione di conformarsi al dictat del giudice, sicché all’interessato residuerebbe una posizione in termini di interesse legittimo.
 
Va rilevato, inoltre, come sia stata recentemente prevista la possibilità di assicurare sia l’esecuzione anche delle ''ordinanze cautelari'', mediante l’attribuzione al giudice degli stessi poteri previsti per il giudizio di ottemperanza, sia di sentenze di primo grado aventi esecutività non sospesa.
 
In ultimo va evidenziato che tramite il giudizio di ottemperanza si può portare ad esecuzione anche la [[sentenza]] del ''giudice civile'', oltre che naturalmente quella emanata dal giudice amministrativo.
 
==Note==
<references/>
Attenzione: i riferimenti normativi di cui sopra (cfr. L.TAR, l. 1054/1924, l.1034/1971, l. 642/1907 ecc.) sono ormai superati in quanto formalmente abrogati dall'emanazione del d.lgs. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo (cfr. art 4, All. 4)
 
==Bibliografia==
* Vincenzo Cerulli Irelli, ''Corso di diritto amministrativo'', Torino, Giappichelli Editore, 1997. ISBN 88-348-7225-8.
 
== Voci correlate ==
* [[Giustizia amministrativa]]
* [[Atto amministrativo]]
* [[Tribunale Amministrativo Regionale]]
* [[Legge 7 agosto 1990, n. 241]]
* [[Consiglio di Stato della Repubblica Italiana]]
* [[Diritto di accesso agli atti amministrativi]]
* [[Interesse legittimo]]
* [[Pubblica amministrazione (ordinamento italiano)]]
 
it== CollegamentiAltri esterniprogetti ==
{{interprogetto}}
* {{Thesaurus BNCF}}
*[http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione%5Cstudi_contributi%5Cschinaia.htm I poteri del giudice amministrativo nella fase dell’esecuzione delle sue decisioni da parte dell’Amministrazione], di M. Schinaia, Atene, 2003.
*[http://www.giurdanella.it/8510 l'ottemperanza nei ricorsi straordinari], in Giurdanella.it, 2009.
*[http://www.ambientediritto.it/dottrina/diritto%20amministrativo/Opposizione%20terzo%20giudizio%20ottemperanza.htm L’opposizione di terzo nel giudizio di ottemperanza] di A. Pantaleo
*[http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/ottemperanza-preclusa-le-sentenze-del-giudice-ordinario-esecutive-ma-non-pas Ottemperanza preclusa per le sentenze del giudice ordinario esecutive - Corte costituzionale, ordinanza n. 122 del 25 marzo 2005]
*[http://www.fisconelmondo.it/giurisprudenza/articolo/sentenze-di-ottemperanza-sempre-ammesso-il-ricorso-cassazione Sentenze di ottemperanza, sempre ammesso il ricorso per cassazione]
 
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[[Categoria:DirittoTorri amministrativodi italianoMonza]]