Colpa (diritto) e Wikipedia:Pagine da cancellare/Conta/2019 giugno 26: differenze tra le pagine

(Differenze fra le pagine)
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Edoedoo (discussione | contributi)
 
BotCancellazioni (discussione | contributi)
Bot: aggiornamento pagina di servizio giornaliera per i conteggi del 26 giugno 2019
 
Riga 1:
{{Conteggio cancellazioni}}
In [[diritto]], un [[atto giuridico]] è colposo se l'agente non voleva la realizzazione dell'evento giuridico rilevante, evento che tuttavia si è verificato in base a diverse cause. In queste circostanze si parla di '''colpa'''.
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Start|08:16, 28 giu 2019 (CEST)}}
 
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 1 |voce = Maria Cristina Cavalcanti de Albuquerque |turno = |tipo = consensuale |data = 2019 giugno 26 |multipla = |argomenti = biografie, letteratura |temperatura = 28 }}
== Cause ==
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 2 |voce = Angelo Blasi |turno = |tipo = consensuale |data = 2019 giugno 26 |multipla = |argomenti = biografie |temperatura = 12 }}
Le cause possono essere di varia natura:
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 3 |voce = Annabeth Chase |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 giugno 26 |multipla = |argomenti = Fantasy |temperatura = 86 }}
 
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 4 |voce = Ivy Forrester |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 giugno 26 |multipla = |argomenti = Televisione |temperatura = 16 }}
* colpa generica:
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 5 |voce = Koichi Hirose |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 giugno 26 |multipla = |argomenti = anime e manga |temperatura = 25 }}
** negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa - mancanza di impegno, di attenzione, d’interessamento nel compimento dei proprî doveri, nell’espletamento delle mansioni affidate),
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Voce|i = 6 |voce = Centro polisportivo di Camporotondo Etneo |turno = |tipo = semplificata |data = 2019 giugno 26 |multipla = |argomenti = architettura, sport |temperatura = 15 }}
** imprudenza (Mancanza di prudenza; atteggiamento di chi, per sventatezza, per eccessiva audacia, per trasgressione delle norme dettate dalla ragione o dall’esperienza, agisce in modo da mettere in pericolo sé stesso o altri o comunque non valuta sufficientemente le possibili conseguenze dannose dei proprî attià),
{{Conteggio cancellazioni/In corso/Stop}}
** imperizia (Mancanza di abilità e di esperienza, soprattutto nelle cose che riguardano la propria professione).
 
*colpa specifica:
** inosservanza di:
*** leggi (atti del potere legislativo),
*** regolamenti (atti del potere esecutivo),
*** ordini (atti di altre pubbliche autorità) o
*** discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose).
 
==Rilevanza nel diritto penale==
 
L'istituto della colpa è abitualmente inserito, nell'ambito del [[diritto penale]] nella trattazione dell'elemento soggettivo del reato, essendo collegata al problema del disvalore e della illiceità della cosiddetta "volontà colpevole".
 
== In Italia ==
===Definizione===
 
Il [[Codice penale italiano|Codice Rocco]] all'articolo 42 comma secondo recita: ''"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge"''. Successivamente, il secondo capoverso dell'articolo 43 definisce che il reato ''"è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."''
Taluni sostengono che la definizione indicata adesso non coglie totalmente l'essenza della colpa, avendo essa un significato oggettivo (violazione di regole di condotta), ma anche un significato soggettivo (esigibile evitabilità dell'inosservanza delle regole di condotta).
Sulla base di quanto indicato fino a questo punto possiamo individuare tre requisiti necessari per la colpa:
# la mancanza della volontà del fatto materiale tipico;
# la violazione della regola di condotta;
# l'esigibilità della condotta;
Il secondo dei requisiti individuati viene di volta in volta sussunto nell'ambito della cosiddetta ''colpevolezza colposa'' ovvero del ''fatto tipico colposo'', da taluni ritenuto strutturalmente diverso rispetto a quello doloso.
In tal senso è quindi opportuno distinguere fra attività il cui [[pericolo]] è giuridicamente autorizzato (es. attività medico chirurgica) e attività il cui pericolo non è autorizzato.
In relazione alle prime può parlarsi di una [[Sussunzione (diritto)|sussunzione]] dell'elemento della colpa sotto il fatto oggettivo tipico (ove si ritrovano le regole di condotta), mentre in relazione alle seconde non può che parlarsi di volontà colpevole.
 
===Struttura===
La colpa è una tecnica di imputazione soggettiva del reato: si può considerare quindi, un elemento della [[colpevolezza]].
 
La sua struttura è anzitutto definita in maniera "negativa":
 
l'evento criminoso non deve essere voluto dall'agente, altrimenti si cade nell'ipotesi del [[dolo]]. È comunque possibile che l'evento sia preveduto dall'agente, purché alla sua prospettazione non segua la volizione.<br />
Questo caso viene denominato come "colpa cosciente" ed integra altresì l'aggravante preveduta all'art. 61 nº 3) del Codice Penale, vale a dire l'avere agito (allorché si verta in delitti colposi) nonostante la previsione dell'evento.<br />
È discusso se per volizione dell'evento si possa intendere il prospettarsi l'accadimento dello stesso. Si propende però per la soluzione negativa, essendo la prospettazione dell'evento inidonea a integrare il concetto di coscienza e volontà che il dolo sottende.<br />
Perché il reato sia doloso, infatti, è necessaria la integrale coscienza e volontà di tutti gli elementi positivi e negativi del fatto stesso. La convinzione erronea dell'esistenza di una scriminante ([[elementi del fatto tipico|elemento negativo del fatto]]), ad esempio, rende inconcepibile la sussistenza del dolo.<br />
La prospettazione dell'evento, senza nemmeno l'accettazione del rischio del verificarsi dello stesso, si configura quindi come colpa cosciente, apparendo legittima la distinzione tra questa e la ordinaria colpa incosciente.<br />
Impostato in tal modo il contenuto della colpa, invece, non ha ragion d'essere la distinzione dottrinaria tra colpa propria ed impropria.
 
Secondariamente la colpa presenta un elemento "positivo": la condotta negligente, imprudente ovvero connotata da imperizia.
La diligenza rilevante è costruita per relazione con alcune particolari fonti: da un lato la negligenza in senso stretto, l'imprudenza e l'imperizia, dall'altro l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La funzione delle regole è quella di risolvere ex ante situazioni di potenziale conflitto di interesse fra beni tutelati.
Quanto alle fonti occorre distinguere fra regole non scritte e regole scritte, che danno luogo a diversi tipi di colpa (cosiddetta ''generica'' ovvero ''specifica'').
Tali regole devono avere un carattere necessariamente obiettivo, e vanno reperite sulla base del rischio dell'evento (sotto il profilo formale del reperimento della regola) e secondo la migliore scienza e esperienza (sotto il profilo della qualità sostanziale espressa dalla regola).
Siffatta ultima regola potrebbe apparire prima facie troppo rigida. In realtà il reperimento della regola di condotta non implica anche la coerente condotta doverosa. L'adeguamento soggettivo si otterrà attraverso il criterio della [[esigibilità]] di un dato comportamento.
Il criterio della miglior scienza ed esperienza è applicabile invece agli operatori in attività sperimentali, per le quali non è dato di reperire la [[lex artis]] di riferimento.
La colpa, quale atteggiamento soggettivo, pervade la condotta, che generalmente è involontaria.
 
Nel caso la condotta sia voluta, il problema si sposta sul piano dell'evento contemplato dal fatto tipico. Se è voluto anche l'evento, può parlarsi di dolo, ove non sussista una volontà su elementi negativi della fattispecie:
 
* se l'evento non è voluto, invece, si ricadrà nell'ipotesi di reato colposo.
 
* se l'evento non è previsto dal fatto tipico, (reati di pura condotta), perché sussista la colpa, la condotta deve essere impedibile. Se non è impedibile la condotta, il reato (di pura condotta) non sussiste.
 
Nel caso la coscienza dell'intenzionalità della condotta o dell'evento siano viziate da un errore sul fatto, come già detto, non potrà contestarsi il dolo, sibbene la colpa.<br />
Recentemente, allo scopo di limitare i casi di responsabilità oggettiva, si è fatto rientrare nella colpa anche la semplice "prevedibilità" dell'evento.
All'agente può essere rimproverato il fatto di aver cagionato un evento che, con più attenzione, avrebbe potuto prevedere e poi evitare.
 
In sintesi la struttura della colpa si compone di:
 
# Azione cosciente e volontaria.
# Evento dannoso o pericoloso prevedibile.
# Evento evitabile dall'agente tramite una condotta differente.
 
====Forme della colpa====
=====Colpa propria ed impropria=====
La colpa si dice ''propria'' nella la maggior parte dei casi, nei quali è riscontrabile la maggiore caratteristica della colpa in sé, la volontà dell'evento.<br />
Viceversa si dice ''impropria'', quando non è caratterizzata dal predetto elemento, e quindi l'evento non è voluto dall'agente.
 
Esemplificazioni sono:
 
* Eccesso colposo nelle cause giustificatrici: lo stesso articolo 55 del c.p. sancisce che l'esercizio sproporzionato di un diritto o di un adempimento, così come in una situazione di [[legittima difesa (ordinamento italiano)|legittima difesa]] o di [[stato di necessità]], comporta non il dolo ma la colpa dell'agente.
 
* Erronea supposizione della presenza di una causa giustificatrice: si verifica quando l'agente ritiene erroneamente che al verificarsi di un fatto, ricorrano i presupposti di una causa giustificatrice.
 
* Errore di fatto determinato da colpa (ipotesi discussa in dottrina).
 
=====Colpa specifica=====
La colpa specifica è quella forma di volontà colpevole che viene posta in essere, quando l'agente pone in essere un reato a causa dell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
 
=====Colpa cosciente e incosciente=====
La distinzione più rilevante che s'è andata affermando nell'ambito del genus della colpa è fra ''cosciente'' ed ''incosciente'': la prima ricorre quando l'agente ha previsto l'evento senza però averlo voluto, la seconda senza previsione alcuna. Mentre l'ultima rappresenta il caso più diffuso, la prima è molto più rara ed è stata esaminata dalla dottrina solo in tempi recenti. È molto simile al [[dolo (diritto)|dolo]] eventuale, ma si differenzia da quest'ultimo perché manca l'accettazione da parte dell'agente dell'evento possibile, e c'è anzi la convinzione che con la condotta antigiuridica o pericolosa posta in essere non accada nulla. La colpa cosciente costituisce un'aggravante della pena.
 
=====Colpa "eventuale"=====
In un recente studio sulla colpa penale (Gabriele Civello, "La «colpa eventuale» nella società del rischio.Epistemologia dell'incertezza e «verità soggettiva» della colpa", Torino, 2013) è stata individuata per la prima volta dall'Autore - in chiave critica - una nuova emergente forma di colpa, per l'appunto la "colpa eventuale", in cui l'oggetto del giudizio di prevedibilità ed evitabilità non è più l'evento concreto, bensì il rischio di un evento, che al contempo non può né prevedersi né escludersi da parte del soggetto agente. Un emblematico caso giudiziario, nel quale è emersa la nuova categoria della "colpa eventuale", è costituito dalla sentenza di primo grado sul terremoto dell'Aquila, emessa il 22 ottobre 2012 (recentemente, peraltro, con sentenza depositata il 6 febbraio 2015, la Corte d'Appello dell'Aquila ha ampiamente riformato la sentenza di prime cure, adottando alcune tesi giuridiche prefigurate nella predetta monografia). Come ampiamente dimostrato da Gabriele Civello nel citato studio monografico, la figura concettuale della "colpa eventuale" risulta contraria allo stesso dettato normativo, oltre che ai principi tradizionali in tema di colpa penale, facendo erroneamente slittare il nucleo di tipicità del reato dall'evento (cfr. art. 43 c.p.) al "rischio di evento", nozione estranea al ''Tatbestand'' colposo.
 
=====Colpa generale e colpa speciale=====
In virtù della fonte vantata dalla regola di condotta, distinguiamo: colpa generica la quale si verifica quando l'inosservanza abbia avuto ad oggetto regole di condotta sociali, che cioè trovano la propria fonte nell'esperienza sociale. Negligenza, imprudenza e imperizia danno luogo a tale forma di colpa; colpa specifica quando invece la regola di condotta inosservata sia scritta ovvero presenti una fonte giuridica.
 
L'eccesso colposo si verifica quando pur esistendo i requisiti minimi di una causa di giustificazione, l'agente per colpa (ovvero involontariamente) ne travalica i limiti. Ad es: chi aggredito uccide pur essendo sufficiente percuotere per difendersi.
 
Il reato commesso in situazione di eccesso è punito come colposo se lo stesso fatto sia previsto dalla legge come imputabile a titolo di colpa.
Va precisato che l'eccesso può essere determinato sia da un errore sulla rappresentazione della realtà (tizio viene aggredito con un frustino, lo scambia pur un fucile e reagisce con un'arma); che da un errore esecutivo (Tizio non dosando la propria forza uccide pur volendo semplicemente percuotere). L'importante è che la volontà del soggetto sia diretta alla realizzazione del fine ritenuto giustificato. Quando invece i limiti della scriminante sono volontariamente travalicati, si ricadrà nell'ipotesi differente di "eccesso doloso".
 
== Voci correlate ==
* [[Dolo (diritto)]]
* [[Dolo eventuale]]
* [[Atto giuridico]]
 
==Testi normativi di riferimento==
*[[s:Codice penale|Codice penale]]
*[[s:Codice civile|Codice civile]]
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Thesaurus BNCF}}
* Gabriele Civello, ''La «colpa eventuale» nella società del risch''io. Epistemologia dell'incertezza e «verità soggettiva» della colpa''''<nowiki/><nowiki>'</nowiki>''', Torino, 2013 (http://www.giappichelli.it/la-colpa-eventuale-nella-societ-del-rischio,3487808)
 
{{Portale|diritto}}
 
[[Categoria:Diritto penale]]
[[Categoria:Diritto civile]]
[[Categoria:Responsabilità giuridica]]
[[Categoria:Reato]]