Clara (Irlanda) e Servizio militare di leva in Italia: differenze tra le pagine

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{{Divisione amministrativa
[[File:ItalienischeSoldaten.jpg|thumb| [[Compagnia (unità militare)|Compagnia]] di ''[[lagunari]]'' nel 1990]]
|Nome = Clara
Il '''servizio militare di leva in Italia''' (formalmente '''coscrizione obbligatoria di una classe''', popolarmente ''naja'') indica, in [[Italia]], il [[servizio militare]] obbligatorio.
|Nome ufficiale = {{ga}} '''Clóirtheach'''
|Panorama = Clara, County Offaly - geograph.ie - 1827172.jpg
|Didascalia =
|Bandiera =
|Stemma =
|Stato = IRL
|Grado amministrativo = 3
|Tipo =
|Divisione amm grado 1 = Leinster
|Divisione amm grado 2 = Offaly
|Amministratore locale =
|Partito =
|Data elezione =
|Data istituzione =
|Latitudine decimale = 53.2035
|Longitudine decimale = -7.3703
|Altitudine =
|Superficie = 3.88 <!-- Calcolata partendo dalla densità da censimento -->
|Note superficie = [http://www.cso.ie/px/pxeirestat/Statire/SelectVarVal/Define.asp?maintable=CD116&PLanguage=0 Censimento 2011: volume 1, tabella 7.] (in inglese)
|Abitanti = 3242
|Note abitanti = [http://www.cso.ie/px/pxeirestat/Statire/SelectVarVal/Define.asp?maintable=CD116&PLanguage=0 Censimento 2011: volume 1, tabella 7.] (in inglese)
|Aggiornamento abitanti = 2011
|Divisioni confinanti =
|Lingue =
|Codice postale =
|Prefisso =
|Targa =
|Nome abitanti =
|Patrono =
|Festivo =
|Motto =
|Mappa =
|Didascalia mappa =
}}
 
Istituito nello stato unitario italiano con la nascita del [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]] e confermato con la [[nascita della Repubblica italiana]], è stato in regime operativo dal [[1861]] al [[2004]], per 144 anni. L'obbligatorietà del servizio, prevista dalla [[costituzione della Repubblica Italiana]], è ordinariamente inattiva dal 1º gennaio [[2005]], come stabilito dalla [[legge 23 agosto 2004, n. 226]].
'''Clara''' (''Clóirtheach''<ref>[http://www.logainm.ie/1165802.aspx Placenames Database of Ireland.] (in inglese)</ref> o ''An Clárach'' in [[lingua irlandese]]) è una cittadina sul fiume [[Brosna]] nella [[contea di Offaly]] (''midland'' della [[Repubblica d'Irlanda]]).
 
Il personale militare di leva percepiva durante il servizio una [[indennità]], più volte modificata nel corso degli anni e di importo variabile a seconda del corpo di inquadramento e delle funzioni svolte. Il servizio prestato era valido ai fini pensionistici ed è tale anche in seguito all'emanazione della [[legge Martino]].<ref>[https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3B5773%3B6118%3B6145%3B6154%3B6156%3B6166%3B&lastMenu=6166&iMenu=1 ''I contributi figurativi per il servizio militare'' pagina dal sito inps.it]</ref>
==Geografia fisica==
In particolare, questa città è situata nel nord della contea, al confine con quella di [[Contea di Westmeath|Westmeath]], sulla strada nazionale N80, a circa dodici chilometri a nord-ovest da [[Tullamore]].
 
== Storia ==
Situata in una piana (da cui il nome ''Clóirtheach'', pianura), la città è costituita da un centro urbano circondato da una serie di piccoli villaggi ed è collegata al [[Shannon (fiume)|fiume Shannon]] da uno dei suoi tributari, appunto il Brosna.
=== Dagli stati preunitari al Regno d'Italia ===
[[File:1871-70-regg-fant-ordine-del-giorno.jpg|thumb|200px|right|70º Reggimento Fanteria Ordine del giorno 1871 - ai soldati della classe 1846ǃ -]]
{{vedi anche|Legge 20 marzo 1865, n. 2248|Brigantaggio postunitario italiano|Statuto albertino|Unità d'Italia}}
Già prima dell'[[unità d'Italia]] alcuni [[stati preunitari italiani]] della penisola prevedevano il [[servizio militare]] obbligatorio, come ad esempio nel caso dell'[[esercito delle Due Sicilie]], seppur in tale caso riscattabile. Grazie all'influenza dell'[[Primo Impero francese|impero francese]], la leva obbligatoria fu introdotta nella [[Repubblica Italiana (1802-1805)|Repubblica Italiana napoleonica]] il 13 agosto 1802 su proposta di [[Francesco Melzi d'Eril]], inizialmente per i maschi di età compresa dai 20 ai 25 anni e per quattro anni<ref>Franco della Peruta, Esercito e società nell'Italia Napoleonica. Dalla Cisalpina al Regno d'Italia, Franco Angeli editore, Milano 1988</ref> e si ampliò con l'estendersi dello Stato, man mano che le operazioni militari consentivano l'annessione di altri territori: nel 1802 in Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia; nel 1805 in Friuli; nel 1806 nei territori veneti a sinistra dell'Adige. Chi era sposato prima di tale data o aveva particolari menomazioni era esonerato dal partire.<ref>[http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/10/01/soldati-scomparsi-di-napoleone.html?refresh_ce Repubblica 1º ottobre 2003]</ref>
 
Mantenuto ancora nel successivo [[Regno d'Italia (1805-1814)|Regno d'Italia napoleonico]], il servizio di leva fu poi adottato dal [[Regno di Sardegna (1720-1861)|Regno di Sardegna]] con la riforma promossa dal generale [[Alfonso La Marmora]] ([[legge 20 marzo 1854, n. 1676]], cosiddetta ''riforma La Marmora'').<ref>Gianni Oliva, Soldati e ufficiali, Mondadori, Milano 2011</ref> e con il compimento dell'[[unità d'Italia]] fu estesa a tutto il [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]] in modo graduale e progressivo; il 25 giugno 1862 il ministro della guerra [[Agostino Petitti Bagliani di Roreto]] annunciò ai deputati del Regno, riuniti a [[Palazzo Carignano]] a Torino, che l'obbligo di leva era esteso a tutte le province italiane.<ref>Repubblica 30 luglio 2004, http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/07/30/fenomenologia-della-caserma.html</ref> Benché lo [[statuto albertino]] non contenesse disposizioni particolari, si limitava ad affermare un generico principio di cui all'art. 75 che statuiva:
==Storia==
{{Citazione|La Leva militare è regolata dalla legge.}}
Clara è il nome moderno della città che un tempo era una baronia di Kilcoursey come centro decentrato di Kilbride.
 
{{senza fonte|Tuttavia il nuovo stato unitario ebbe l'esigenza di adottare una serie di provvedimenti per garantire la capacità di mobilitazione di un congruo numero di uomini in tempi brevi, così prendendo a modello il [[servizio di leva]] vigente nel ''[[Regno di Prussia]]'', venne così applicato il principio delle [[coscrizione]] generale.}} Furono quindi emanate una serie di norme: in particolare, la legge 26 maggio 1861 n. 35 autorizzò una leva di 56.000 uomini nelle province che furono del [[Regno delle Due Sicilie]]; la legge 30 giugno 1861, n. 63, autorizzò una leva in Sicilia sui nati nel 1840; la legge 22 agosto 1861, n. 223, disciplinò la leva militare per le nuove province dello [[stato]], ovvero Lombardia, Emilia, Marche, Umbria, Sicilia; la legge 13 luglio 1862, n. 695, intervenne ancora in ordine alle province napoletane dell'ex regno delle Due Sicilie e la legge 13 luglio 1862 n. 696 dello stesso giorno disciplinò la leva obbligatoria per tutte le province dello Stato.<ref>{{pdf}} [http://dspace.unitus.it/bitstream/2067/1886/1/RTDP-Giulio.pdf Al Sandulli, Giulio Vesperini, ''L'organizzazione dello Stato unitario'', in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1/2011 (pubblicazione a cura dell'IRPA Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione]</ref> a partire da tale anno per i nati nel [[1842]].
Le mappe più antiche certificate di questa città, nella quale [[Santa Brigida d'Irlanda]] fece costruire uno dei suoi conventi, risalgono alla prima metà del [[XIX secolo]].
 
[[File:Italia-1915-cartolina coscritto.jpg|thumb|200px|right|cartolina postale 1915]]
==Curiosità==
Una prima disciplina generale venne dettata dalla [[legge 20 marzo 1865, n. 2248]]: i nominativi dei cittadini soggetti alla chiamata (esclusivamente i maschi di maggiore età) erano contenuti nelle ''liste di leva'', formate dal [[Comune (Italia)|comune italiano]] di residenza del cittadino interessato ([[legge 20 marzo 1865, n. 2248]] allegato A), nelle quali venivano iscritti tutti i giovani al compimento del 17º anno di età. Del fatto veniva data notizia mediante affissione di manifesti presso l'[[albo pretorio]] e nel territorio del comune interessato. Successivamente, il R.D. 13 novembre 1870 n. 6026 istituì a far data dal 16 dicembre i ''distretti militari''<ref>Art. 1 comma 1 R.D. 13 novembre 1870 n. 6026</ref> - che dovevano provvedere ad accertare l'idoneità psico-fisica dei coscritti e alla mobilitazione iniziale; presso gli stessi veniva anche somministrato l'addestramento iniziale delle truppe - sopprimendo nel contempo i ''comandi militari di provincia''.<ref>Art. 7 comma 1 .D. 13 novembre 1870 n. 6026.</ref> Dal punto di vista formale, la [[coscrizione obbligatoria]] di tutti i cittadini di sesso maschile fu sancita definitivamente dalla legge 7 giugno [[1875]] n. 2532. Tuttavia, solo il ''Testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito'' (legge 26 luglio 1876 n. 3260) dava precise indicazioni riguardo alla formazione delle liste di leva. Tale legge prevedeva che ogni comune tenesse due tipi di registri: le ''liste di leva'' e i ''ruoli matricolari''. La legge 30 giugno 1889, n. 6168 introdusse in ogni comune i ''registri dei quadrupedi'' dove erano indicati gli animali e i rispettivi proprietari ai fini della requisizione che poteva essere ordinata in caso di mobilitazione generale o parziale.<ref>[http://archivio.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=14214 Archivio del Comune di Verona]</ref>
A fine Ottocento ebbe fra i suoi ospiti [[Guglielmo Marconi]] che a quel tempo iniziava i suoi esperimenti sulla [[telegrafia|radiotelegrafia]].
 
I [[coscritto|coscritti]] chiamati alle armi, affluivano presso i rispettivi ''distretti militari'' e da questi inviati ai [[reggimento|reggimenti]] di assegnazione, che si occupavano direttamente di tutto il ciclo addestrativo: vestizione presso il deposito di reggimento (di battaglione/gruppo nelle unità alpine), addestramento di base presso un apposito [[plotone]] di istruzione e in breve tempo affiancamento al personale più anziano (addestramento per imitazione). L'introduzione del servizio militare di massa suscitò notevole scontento tra le popolazioni meridionali e contribuì ad alimentare il [[brigantaggio postunitario italiano]], in risposta così i governi dell'epoca adottarono misure straordinarie ed estremamente repressive - come la [[legge Pica]] - che oltre a punire la [[renitenza alla leva]] con la [[reclusione]] nelle [[carceri italiane]], colpiva anche i parenti ed eventuali complici di coloro che si sottraessero agli obblighi militari.
==Note==
<references/>
 
La normativa sul reclutamento del ''[[Regio Esercito]]'' venne risistemata verso la fine del secolo con una serie di provvedimenti normativi quali il R.D. 6 agosto 1888, n. 5655 (''Nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio Esercito'') e la legge 28 giugno 1891 n. 2346.
== Altri progetti ==
{{interprogetto|commons=Category:Clara, County Offaly}}
 
=== Prima guerra mondiale: la ''naja'' e i primi casi di obiezione di coscienza ===
{{Contea di Offaly}}
[[File:1915-Ettore-Allievi-militare 03.jpg|thumb|200px|right|Foglio di congedo assoluto 1919]]
{{vedi anche|Obiezione di coscienza in Italia}}
All'inizio del [[XX secolo]] la normativa in tema conobbe modifiche con norme quali la legge 15 dicembre 1907, n. 763, legge del 24 dicembre 1908, n. 783, legge del 30 giugno 1910, n. 362 (con cui la ferma fu ridotta a due anni per tutte le armi) e poco prima della [[prima guerra mondiale]] la normativa venne nuovamente modificata dal R.D. 24 dicembre 1911, n. 1497 (''Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio Esercito'').
 
{{cn|Durante il conflitto, si diffuse il termine volgare-dialettale ''naja'', come sinonimo di vita militare, soprattutto nell'Italia settentrionale, quindi successivamente esteso a tutto il territorio italiano. Probabilmente derivato dal dialettale veneto (teatro delle battaglie del conflitto) ''te-naja'', inteso come ''morsa'', ''tenaglia'', il termine indica, in senso dispregiativo, la vita militare che obbliga un individuo a strapparsi dai propri affetti per subordinarsi alle gerarchie istituzionali.}}
 
Una diversa spiegazione fa risalire il termine ''naja'' dal veneto antico ''naia,'' "razza, genia", che a sua volta deriva dal termine latino ''natalia'', pl. neutro di ''natalis,'' "attinente, relativo alla nascita", con riferimento alla classe generazionale che veniva coscritta ogni anno.<ref>{{Cita web|url=http://www.treccani.it/vocabolario/naia1/|titolo=nàia¹ in Vocabolario - Treccani|sito=www.treccani.it|accesso=2016-07-09}}</ref><ref>Giacomo Devoto - Gian Carlo Oli, ''il Devoto-Oli 2010. Vocabolario della lingua italiana,'' Le Monnier, Milano 2009.</ref>
 
Durante la guerra cominciarono a verificarsi i primi significativi episodi di [[obiezione di coscienza]]: i primi casi di obiezione al servizio militare obbligatorio furono quelli di Remigio Cuminetti, un [[testimone di Geova]], che nel 1916 in piena ''[[grande guerra]]'' finì sotto processo per diserzione a causa del suo rifiuto di indossare l'uniforme, e di [[Luigi Lué]] e [[Alberto Long]].<ref>[http://www.comune.cuneo.gov.it/italiaeuropa-lavoro-e-pace-in-150-anni/percorso-mostra/1861-1900-i-primi-passi-dellunita-ditalia/stanza-4/obiettori-di-coscienza.html ''Obiettori di coscienza'' dal sito del Comune di Cuneo].</ref>
 
=== Il regime fascista e la seconda guerra mondiale ===
Dopo il [[primo dopoguerra]], il [[regime fascista]] introdusse l'istruzione premilitare, "impartita con carattere continuativo a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'8º anno di età a quello in cui compiono il 21°". Tale istruzione comprendeva due periodi: il primo, dal 1º gennaio dell'anno in cui si compie l'ottavo, al compimento del 18º anno di età, era di competenza della [[Opera Nazionale Balilla]] creata nel [[1926]]; il secondo, di servizio premilitare obbligatorio, dal compimento del 18º anno di età (''[[leva fascista]]'') alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva".<ref>Franco Landogna, ''Elementi di Cultura Militare'', Alberto Morano editore, Napoli, 1937, pagina 97</ref> Il cittadino italiano iscritto nelle liste di leva diventava così [[soldato]] e da quel giorno, incombeva su di lui l'obbligo militare (''obbligo di leva''). Il servizio di leva poteva essere svolto anche presso la milizia fascista ([[MVSN]]).
 
La normativa relativa al reclutamento venne poi modificata dalla legge 5 agosto 1927 n. 1437, raccolta nel regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332 ("''Testo unico delle leggi sul reclutamento del [[Regio Esercito]]''"). Il servizio di leva poteva essere altresì prestato come ''ausiliario'' presso le varie [[forze armate italiane]] e [[forze di polizia italiane]] (come ad esempio in qualità di [[carabiniere ausiliario]] presso l'[[Arma dei Carabinieri|Arma]], [[Polizia di Stato]], [[Corpo degli agenti di custodia]], [[Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco]]),<ref>Art. 15 R.D. 8 settembre 1932 n. 1332</ref> o anche come [[ufficiale di complemento]].
 
Con la riforma di cui al regio decreto legge 21 novembre 1934 n. 1879, seguita dal R.D 24 febbraio 1938 n. 329 (''Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio Esercito''), si modificò il [[testo unico]] del [[1932]], prevedendo che per l'esercito i giovani venissero chiamati alla leva ed esaminati, nel 20º anno e la chiamata alle armi normalmente nel 21º anno.
 
Si prevedeva, in particolare:
 
{{Citazione|Le ferme di leva si distinguono, in ordine decrescente di durata, in: ordinaria (18 mesi), minore di 1° grado (12 mesi), minore di 2° grado (6 mesi), minore di 3° grado (3 mesi).}} Nella [[Regia Marina]] era prevista la ferma volontaria ordinaria di 6 anni, quella volontaria a premio di 4 anni e la ferma di leva di 28 mesi. Infine nella [[Regia Aeronautica]] il personale di leva era assegnato dai distretti militari e dalle capitanerie di porto in base ai quantitativi stabiliti.<ref>[http://www.treccani.it/enciclopedia/reclutamento_(Enciclopedia_Italiana)/ Enciclopedia Italiana, 1935, voce ''Reclutamento'']</ref>
 
=== La nascita della Repubblica Italiana e il dopoguerra ===
[[File:1965-Mosca-Alberto-congedo.jpg|thumb|200px|right|foglio di congedo illimitato 1965]]
{{Vedi anche|Centro addestramento reclute}}
Con la [[nascita della Repubblica Italiana]] venne affermato nella carta costituzionale il dovere dell'obbligatorietà del servizio, contenuto nell'[[Costituzione della Repubblica Italiana#Servizio militare|art. 52 della costituzione della Repubblica Italiana]], ma tuttavia temperato dalle modalità e nelle limitazioni imposte dalla legge. Infatti, il 2° comma dell'articolo afferma che:
 
{{Citazione|Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. [...]}}
 
Nell'immediato [[secondo dopoguerra]], vennero poi istituiti i [[centro addestramento reclute|centri addestramento reclute]], presso i quali i coscritti dovevano recarsi per sostenere apposito corso di addestramento e successivamente essere assegnati a una sede di servizio. Le leggi 25 aprile 195, n. 308 e 8 luglio 1961, n. 645 disciplinarono la composizione delle ''commissioni mobili'' e dei ''consigli di leva'', mentre ai sensi della legge di delega 13 dicembre 1962 n. 1862, venne emanato il [[Decreto del presidente della Repubblica|DPR]] 14 febbraio 1964 n. 237 ("''Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica''").
 
I soggetti destinatari della chiamata, ai sensi dell'art. 1 del DPR 237/1964, continuavano a essere tutti i cittadini italiani esclusivamente di sesso maschile e maggiorenni inclusi nelle liste di leva. Si era quindi chiamati (tramite la cosiddetta ''chiamata alle armi'' tramite apposita cartolina-precetto) a presentarsi presso il ''distretto militare'' competente e sottoposti alla [[visita medica]] di leva; se dichiarati idonei si svolgeva servizio obbligatorio nella [[Marina Militare]], nell'[[Esercito Italiano]] o nella [[Aeronautica Militare (Italia)|Aeronautica Militare]]; solitamente con incarichi di impiego nei servizi (approvvigionamento, logistica, ecc.) o incarichi di servizio in una determinata arma (ad esempio fuciliere dell'esercito); solitamente dalla visita all'arruolamento passava un certo periodo di tempo, generalmente non superiore all'anno.
 
Il servizio di leva continuava a poter essere prestato presso le varie [[forze armate italiane]] (e a partire dal 1958 anche nella ''[[Vigilanza Aeronautica Militare]]'' per l'[[aeronautica militare italiana]]) e [[forze di polizia italiane]]<ref>Art. 16 D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237</ref> e come [[ufficiale di complemento]]. Coloro che invece, dopo aver ricevuto la chiamata non si fossero presentati presso il distretto competente, rifiutandosi di prestare il servizio di leva (come nel caso degli obiettori di coscienza), ponevano in essere condotte che integravano la [[fattispecie]] del reato di [[renitenza alla leva]], punito con la [[reclusione]] in [[carcere]].<ref>Artt. 135 e 138 DPR 14 febbraio 1964 n. 237</ref>
 
=== La disciplina dell'obiezione di coscienza e l'istituzione del servizio civile ===
{{vedi anche|Obiezione di coscienza in Italia|Servizio civile nazionale}}
A seguito dell'emanazione della prima legge 15 dicembre [[1972]] n. 772 ("''Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza''"), si ebbe per la prima volta una disciplina dell'[[obiezione di coscienza]] nonché l'istituzione del [[servizio civile]], obbligatorio, alternativo e sostitutivo a quello militare per chi, risultato idoneo alla visita di leva, non volesse prestare servizio armato. Inizialmente il servizio civile obbligatorio aveva una durata maggiore rispetto al servizio militare, durata via via equiparata mentre il rapporto fra il numero di persone che svolgevano i due tipi di servizio si attestava sulla parità. Negli anni, inoltre, la richiesta di effettuare il servizio civile fu progressivamente svincolata dal soddisfacimento di particolari requisiti, ad esempio, di natura religiosa.
 
Anche la [[giurisprudenza]] della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte Costituzionale]] aveva cominciato a prendere atto del cambiamento espresso da alcune parti dell'opinione pubblica: la sentenza n. 164 del 23 maggio 1985 aveva stabilito, il diritto del cittadino a servire la patria anche espletando un servizio alternativo a quello armato.<ref>{{Cita pronuncia costituzionale|tipo=sentenza|numero=164|anno=1985|nolink=si}}</ref> Con la legge 6 marzo 2001 n. 64 verrà successivamente istituito nel 2001 il [[servizio civile nazionale]].
 
=== La riduzione progressiva della ferma, l'arruolamento femminile volontario e la sospensione del 2005 ===
Intanto a partire dal [[secondo dopoguerra]] il periodo di ferma obbligatorio continuò a subire riduzioni nel tempo con vari provvedimenti legislativi:
 
* ferma di leva di 15 mesi per Esercito/Aeronautica e 24 mesi per la Marina (sino al 1975);<ref>Art. 81 D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237</ref>
* dal 1976 ferma di leva di 12 mesi per Esercito/Aeronautica e 18 mesi per la Marina, e rispettivamente 15/18 per gli ufficiali di complemento;<ref>Art. 40 Legge 31 maggio 1975 n. 191</ref>
* dal 1987 ferma di leva di 12 mesi per Esercito/Aeronautica/Marina e 15 mesi per gli ufficiali di complemento;<ref>Art. 3 Legge 24 dicembre 1986, n. 958</ref>
* dal 1997 ferma di leva di 10 mesi per Esercito/Aeronautica/Marina, 12 mesi nell'Arma dei Carabinieri quale Carabiniere ausiliario e 14 mesi per gli ufficiali di complemento.<ref>Art. 1 comma 104 e 105 legge 23 dicembre 1996 n. 662.</ref>
 
Tuttavia, la società italiana nel corso del tempo aveva già cominciato progressivamente a nutrire una generale e crescente avversione alla coscrizione obbligatoria; infatti dati ufficiali che registrarono il dissenso della popolazione risalgono già all'inizio del [[XX secolo]],<ref>{{Cita web|url=http://serenoregis.org/2011/01/26/il-coraggio-di-dire-no-%E2%80%93-sergio-albesano/|titolo=Il coraggio di dire no! – Sergio Albesano – Centro Studi Sereno Regis|sito=serenoregis.org|lingua=it-IT|accesso=2018-08-02}}</ref> anche a causa dei diversi episodi di [[nonnismo]] e [[omicidio|omicidi]] verificatisi nel corso degli anni.<ref>{{Cita web|url=http://archiviostorico.corriere.it/1998/aprile/20/Noi_reclute_famose_vittime_del_co_0_980420002.shtml|titolo=Archivio Corriere della Sera|sito=archiviostorico.corriere.it|lingua=it|accesso=2018-08-02}}</ref>
 
Un impulso decisivo al superamento della leva obbligatoria si ebbe coi fatti emersi nell'agosto del [[1999]] con la morte, avvenuta in circostanze mai del tutto chiarite,<ref>{{Cita news|lingua=it|url=http://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/08/02/news/caso_scieri-203170902/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T1|titolo=Pisa, caso Scieri svolta nelle indagini 19 anni dopo: un arresto per concorso in omicidio|pubblicazione=Repubblica.it|data=2018-08-01|accesso=2018-08-02}}</ref> del paracadutista siracusano Emanuele Scieri in forza alla [[Brigata paracadutisti "Folgore"]], in servizio presso la Caserma Gamerra C.A.PAR Centro Addestramento Paracadutisti di Pisa. Sulla vicenda, che ebbe un certo impatto sull'[[opinione pubblica]],<ref>{{Cita news|lingua=it-IT|url=http://www.ilmegafono.org/emanuele-scieri-vittima-della-folgore-e-dellomerta-di-stato/|titolo=Emanuele Scieri, vittima della Folgore e dell’omertà di Stato - Il Megafono|pubblicazione=il Megafono|data=2014-03-08|accesso=2018-08-02}}</ref> vennero effettuate anche alcune interrogazioni parlamentari.<ref>[http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed799/s470.htm ''Resoconto stenografico dell'Assemblea - Seduta n. 799 del 26/10/2000'' dal sito del] [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento italiano]]</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.nonluoghi.info/old/scieri.html|titolo=nonluoghi/notizie/scieri|autore=Zenone Sovilla|sito=www.nonluoghi.info|accesso=2018-08-02}}</ref> Il 3 settembre [[1999]], il [[Consiglio dei ministri]] approvò il [[Progetto di legge|disegno di legge]] proposto dall'allora Ministro della difesa [[Carlo Scognamiglio]] che doveva avviare il processo per giungere al superamento della [[coscrizione]] obbligatoria. Parallelamente, la legge delega 20 ottobre 1999 n. 380 venne emanata una legge delega al [[governo italiano]] finalizzata all'introduzione, del [[servizio militare femminile]] volontario,<ref>[http://www.camera.it/parlam/leggi/99380l.htm Art. 1 legge 20 ottobre 1999, n. 380 ''Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile'']</ref> consentendo così alle donne di arruolarsi come volontarie nelle [[forze armate italiane]]. La delega venne attuata con l'emenazione di un paio di provvedimento legislativi: il d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24 ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112.
 
Intanto, l'8 ottobre [[1999]] venne presentato al [[Senato della Repubblica]] il disegno di legge n. 6433 ("Delega al Governo per la riforma del servizio militare") e, dopo essere stato approvato con modificazioni il 14 giugno 2000, passò alla [[Camera dei deputati]] per il comnpimento dell'[[iter legislativo]]. Nella relazione di accompagnamento della legge si affermava:<ref>{{cita web|url=http://www.difesa.it/Difesa-cittadino/Riforma+del+Servizio+Militare.htm|titolo=Riforma del Servizio Militare|sito=difesa.it|accesso=10 febbraio 2011}}</ref>
{{Citazione|Le forze militari [...] oltre al tradizionale e perdurante ruolo di difesa della sovranità ed integrità nazionale, sono chiamate ad una funzione più dinamica per garantire la stabilità e la sicurezza collettiva con operazioni di gestione delle crisi e di supporto della pace. Ciò implica la necessità di trasformare lo strumento militare dalla sua configurazione statica ad una più dinamica di proiezione esterna, con più rapidi tempi di risposta all'insorgere dell'esigenza ed una più completa e complessa preparazione professionale.<br />
Il modello interamente volontario è quello che meglio risponde a questa nuova connotazione e funzione dello strumento militare. (...) Non si tratta, peraltro, di abolire la coscrizione obbligatoria, ma solo di prevederla in casi eccezionali, quali quelli di guerra o di crisi di particolare rilevanza, che richiedano interventi organici.
 
Tra l'altro non è possibile sottacere che il rilevante calo demografico in atto in Italia unito all'incremento del fenomeno dell'[[obiezione di coscienza]] rende sempre più difficile raggiungere contingenti di leva idonei a soddisfare le esigenze qualitative e quantitative delle forze armate. Difficoltà acuite sia dalla spinta alla regionalizzazione sia dalla riduzione a dieci mesi della durata del servizio militare che ha ridotto il periodo di reale operatività dei militari di leva, insufficiente per determinati settori o particolari sistemi d'Arma.
 
Per procedere alla trasformazione dello strumento militare, occorre innanzitutto definire le nuove dimensioni delle forze armate professionali, ovvero il punto di arrivo della connessa contrazione. Pur tenendo ferma l'esigenza di rispettare gli impegni operativi assunti, il passaggio da un modello misto ad uno tutto professionale, composto da personale maschile e femminile, potrà permettere di conseguire una ulteriore riduzione quantitativa per il più alto coefficiente di utilizzo del personale tutto volontario e per il recupero discendente dal riordino del settore del reclutamento e della componente addestrativa e formativa. Partendo dall'attuale (anno 1999) livello di circa 270.000 uomini, l'insieme di questi fattori fa ritenere perseguibile, pur rispettando gli attuali impegni operativi assunti, una riduzione dello strumento militare interamente professionale a 190.000, ovvero di ben 80.000 unità in meno della consistenza attuale.}}
 
Durante il [[governo D'Alema I]] fu emanata la [[legge delega]] 14 novembre 2000, n. 331<ref>{{cita web|url=http://www.senato.it/leg/13/BGT/Schede/Ddliter/6516.htm|titolo=Atto Camera n. 6433|sito=senato.it|accesso=10 febbraio 2011}}</ref> promossa principalmente dal senatore [[Carlo Scognamiglio]]<ref>[http://english.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/pdf/6433.pdf Disegno di legge n. 6433 "Delega al Governo per la riforma del servizio militare, presentato alla Camera dei Deputati l'8 ottobre 1999] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131019191214/http://english.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/pdf/6433.pdf |data=19 ottobre 2013 }}</ref>. La legge conferiva al ìgoverno italiano delega a emanare disposizioni concernenti le [[forze armate italiane]] tra cui la graduale sostituzione, entro sette anni dall'emenazione della norma, la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa, anche se solo indeterminati casi, poichè la norma non aboliva radicalmente l'obbligo della coscrizione.<ref>[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2&art.versione=1&art.codiceRedazionale=000G0367&art.dataPubblicazioneGazzetta=2000-11-17&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art Art. 2 comma 1 lettera f) legge 14 novembre 200, n.331]</ref>
 
Il successivo d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, emanato durante il [[governo Amato II]], che introdusse alcune modifiche in tema di rinvio per motivi di studio, disposizioni sugli ufficiali e altre norme per il superamento progressivo del servizio di leva, stabilì che le chiamate fossero sospese a partire dal 1º gennaio [[2007]].<ref>Art. 7 d.lgs 8 maggio 2001 n. 215: ''Il servizio obbligatorio di leva è sospeso a decorrere dal 1º gennaio 2007. Fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1986''</ref> Nel contempo la [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana]] confermava inoltre il suo orientamento giurisprudenziale con la pronuncia della sentenza del 16 luglio 2004, n. 228, riguardo ad alcune questioni di legittimità costituzionale in merito al [[servizio civile]],<ref>{{Cita pronuncia costituzionale|tipo=sentenza|numero=228|anno=2004|nolink=si}}</ref> rimarcando ulteriormente che il dovere, sancito dalla carta costituzionale, dei cittadini della difesa della patria potesse essere assolto in maniera equivalente con modalità diverse e/o estranee alla difesa [[militare]]. La sospensione venne infine anticipata con la [[legge 23 agosto 2004, n. 226]]<ref>Art. 1 comma 1 legge 23 agosto 2004, n. 226 ''Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è sostituito dal seguente: Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1º gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1986. La durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti''.</ref> promulgata durante il [[governo Berlusconi II]]: la norma, modificando il [[decreto legislativo]] n. 215/2001, fissava la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1º gennaio [[2005]], disponendo comunque la chiamata al servizio, fino al 31 dicembre [[2004]], per tutti i soggetti nati entro il [[1985]] incluso, tranne nel caso di coloro che avessero presentato domanda di rinvio per motivi di studio, anch'essi di conseguenza non chiamati al servizio di leva.<ref>{{Cita news
|autore =
|url = http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2004/07_Luglio/29/Servizio_di_leva.shtml
|titolo = Dal 2005 abolito il servizio di leva obbligatorio
|pubblicazione = [[Corriere della Sera]]
|giorno = 30
|mese = 7
|anno = 2004
|accesso = 12 agosto 2009
}}</ref> Il decreto del [[Ministero della Difesa]] del 20 settembre 2004 (emanato in attuazione dell'art. 11 bis del d.lgs. 215/2001) fissò al 30 settembre 2004 il termine delle visite di leva.<ref>[https://www.comune.empoli.fi.it/albero/08/0804/730sch.html Sospensione servizio militare]</ref>
 
Il successivo [[decreto legge]] 30 giugno [[2005]], n. 115 - convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168 - introdusse infine la possibilità a decorrere dal 1º luglio, per il personale in servizio espletante sia il [[servizio di leva]] sia il [[servizio civile]] sostitutivo, di poterne cessare anticipatamente la prestazione, con apposita domanda.<ref>Art. 12 decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115.</ref>
[[File:2june2006 230.jpg|thumb|right|Bersaglieri alla parata del 2 giugno 2006, in occasione della [[Festa della Repubblica Italiana]].]]
 
=== Le iniziative ''mini-naja'' e la codificazione del 2010 ===
{{Vedi anche|Codice dell'ordinamento militare}}
[[File:Alpini Btn Feltre - Ex Falzarego 2011 003.jpg|thumb|Donne soldato del [[7º Reggimento alpini]] durante una [[esercitazione militare]] a [[Falzarego]] nel 2011.]]
Nel settembre del [[2009]] il [[governo Berlusconi IV]] promosse un'iniziativa denominata Pianeta Difesa consistente in un breve periodo durante il quale 145 giovani (100 ragazzi e 45 ragazze) tra i 18 e i 30 anni, appositamente selezionati dall'[[Associazione nazionale alpini|ANA]], potevano partecipare a una breve esperienza di vita militare (15 giorni/1 mese). Questo periodo di servizio, soprannominato la ''mini naja'', mirava a far conoscere ai partecipanti lo stile vita militare.<ref>[http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/2009/06/02/Politica/DIFESA-LA-RUSSA-MINI-NAJA-VOLONTARIA-PER-RISCOPRIRE-LE-FORZE-ARMATE_100205.php ''Difesa: La Russa,mini naja volontaria per riscoprire le forze armate'' da adnkronos.com, 2 giugno 2009]</ref> La sperimentazione si svolse presso corpo degli [[alpini]], e quindi i giovani hanno passato il periodo di addestramento nelle caserme del [[6º Reggimento alpini]] per il solo progetto ''Pianeta Difesa'';<ref>[http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo460098.shtml Soldati per 15 giorni: la mini-naja - cronaca -Tgcom - pagina 1<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref><ref>[http://www.montagna.tv/cms/?p=10903 ''Alpini per un mese: al via la mini-naja'' da montagna.tv, 4 settembre 2009]</ref> per il progetto "''Vivi le Forze Armate , Militare per tre settimane''" invece i reparti impegnati sono stati vari dell'[[Esercito Italiano|Esercito]], della [[Marina Militare]], dell'[[Aeronautica Militare (Italia)|Aeronautica Militare]] e dell'[[Arma dei Carabinieri]].<ref>[http://www.difesa.it/Content/Vivi_forze_armate/Pagine/default_.aspx Pagina del sitomdel Ministero della Difesa della Repubblica Italiana]</ref> Complessivamente, nel 2010 furono stanziati fondi per una durata triennale per un progetto, più ampio rispetto al precedente ''Pianeta Difesa'', denominato "''Vivi le Forze Armate, Militare per 3 settimane''".{{senza fonte}}
 
Nello stesso 2010, la materia venne infine raccolta e risistemata nel [[d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66]] (''codice dell'ordinamento militare'') e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (''Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare'').
 
== Le indennità ==
{{...}}
 
== La disciplina attuale ==
{{Vedi anche|Costituzione della Repubblica Italiana#Servizio militare|Codice dell'ordinamento militare}}
L'art. 52 della Costituzione della Repubblica italiana prevede l'obbligatorietà del [[servizio militare]], ma solo nei modi e nei limiti previsti dalla legge, nella fattispecie l'istituto è regolato dal [[codice dell'ordinamento militare]] di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90 ne regolamenta invece aspetti applicativi (come ad esempio gli adempimenti circa le ''liste di leva''). L'arruolamento quindi, si divide in ''obbligatorio'' e ''volontario'', ambo le fattispecie sono previste e normate dal predetto codice.<ref>Ai sensi del 15 marzo 2010, n. 66 l'arruolamento volontario è disciplinato dal libro IV - titolo II del decreto; mentre l'arruolamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del decreto</ref>
 
Per quanto riguarda il ''servizio di leva'' il nuovo codice limita l'operatività della [[coscrizione]] obbligatoria, o meglio la sua attuazione, alle condizioni riportate in tale norma all'art. 1929, in particolare al comma 2°:
 
{{citazione|Il servizio di leva è ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, se il personale volontario in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico, in funzione delle predisposizioni di mobilitazione, mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:
 
a) se è deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;
 
b) se una grave crisi internazionale nella quale l'Italia è coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifica un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.|comma 2° art. 1929 d.lgs 66/2010}}
 
Dopo aver ricevuto la chiamata, si prevede il superamento di visite mediche in un periodo di due giorni, con esito diverso, in particolare si è dichiarati:
 
* ''Idoneo'': in questo è previsto l'arruolamento.
* ''Rivedibile'': si viene invitati a ripresentarsi l'[[anno]] seguente per effettuare nuovamente le visite in quanto giudicato temporaneamente inabile. Nel caso tale infermità perdurasse anche alla seconda visita il soggetto viene riformato.
* ''Riformato'': Questo giudizio sancisce la permanente inidoneità al servizio militare.
 
Secondo il libro VIII del D.P.R. 90/2010, la competenza alla formazione delle liste di leva è dei [[comune (Italia)|comuni italiani]],<ref>Art. 14 [[decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267]]</ref> nelle quali vengono a essere iscritti i cittadini italiani di sesso maschile all'anno del compimento del loro 17º anno di età<ref>Art. 1932 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66</ref> e, in caso di ripristino della leva, suscettibili di chiamata a visita al compimento del 18º anno di età<ref>Art. 1962 comma 1 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66</ref> ma comunque non oltre il 45º anno.<ref>Art. 1950 comma 1 lett. a) d.lgs 15 marzo 2010 n. 66</ref> I requisiti psico-fisici sono accertati dalle commissioni di leva, le imperfezioni che costituiscono causa di inidoneità sono stabilite dall'art. 582 del D.P.R. 90/2010; il personale di leva inoltre riceve una paga adeguata a quella di [[soldato]], così come pure i richiamati e le forze di complemento.<ref>Art. 1799 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66.</ref> A ogni modo il periodo di ferma dei militari di leva e degli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio civile è di 10 mesi, prolungabili con decreto del ministero della difesa sempre nelle ipotesi previste per la riattivazione della leva,<ref>Art. 2026 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66</ref> essi possono essere utilizzati per particolari attività operative, logistiche, addestrative, e riguardanti il benessere del personale militare e i servizi generali di [[caserma]] o per fornire soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali e il ripristino di infrastrutture pubbliche per non più di 6 mesi;<ref>Art. art. 2032 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66.</ref> hanno inoltre diritto a usufruire di vitto e alloggio presso la struttura ove prestino servizio e sono generalmente assegnati a una sede di servizio distante non più di 100&nbsp;km dalla propria [[residenza (diritto)|residenza]],<ref>Art. 2029 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66</ref> e sono tenuti come tutti i militari a prestare [[giuramento militare]].<ref>Art. 621 comma 6 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66</ref> I [[renitenza alla leva|renitenti alla leva]] continuano a essere puniti con la reclusione carceraria, e con la conseguente applicazione di sanzioni ulteriori ove previsto dalla legge.<ref>Art. art. 2079 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66.</ref>
 
I soggetti di sesso maschile appartenenti sino alla classe del [[1985]] inclusa possono consultare la loro posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari presso i [[Centro documentale|centri documentali]] che dal 30 ottobre [[2000]] hanno sostituito i vecchi ''distretti'' del 1870.<ref>[http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/aree-di-vertice/cmcapitale/I-Centri-Documentali ''I Centri Documentali - I Servizi al Cittadino'' dal sito ufficiale dell'Esercito italiano] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150402162632/http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/aree-di-vertice/cmcapitale/I-Centri-Documentali |data=2 aprile 2015 }}</ref> Nei centri inoltre continuano a essere versate le ''liste di leva'', elaborate dai [[comune (Italia)|comuni d'Italia]] ai sensi della vigente normativa, relative a tutte le ''classi''.
 
== Casi di esenzione ==
L'esonero (o dispensa) al servizio militare è previsto per alcune situazioni familiari, ed era regolato da alcune norme. La casistica principale era:
 
* [[figlio]] o [[fratello]] di militare deceduto in [[guerra]];
* [[fratello]] di militare deceduto durante la prestazione del servizio;
* orfano di entrambi i genitori (primogenito);
* vedovo o celibe con prole;
* arruolati con prole;
* unico [[fratello]] convivente di disabile non autosufficiente;
* primo [[figlio]] [[maschio]] di [[genitore]] invalido per servizio o caduto in servizio;
* rinvii per motivi di studio;
* terzo (o successivo) figlio maschio se (almeno) due fratelli avevano già assolto completamente il servizio di leva;
* responsabile diretto della conduzione di impresa familiare.
 
Alle suddette si aggiunge la casistica del [[decreto legislativo]] 30 dicembre [[1997]], n. 504, il quale ha stabilito che "qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione" potessero altresì essere dispensati i cittadini che versassero in difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative.
 
Gli [[studente|studenti]] delle [[Scuola secondaria di secondo grado in Italia|scuole superiori]] e gli [[università|universitari]] potevano domandare il rinvio del servizio ma non della visita; negli ultimi anni fu ammesso anche il rinvio della visita, come nel caso di cittadini italiani residenti all'estero. In particolare, per gli studenti [[università|universitari]], le norme per la concessione del beneficio di esenzione dal servizio per motivi di studio furono modificate dal predetto [[decreto legislativo|d.lgs]] 504/1997:
 
* <u>Per gli studenti immatricolati prima dell'anno accademico 1998/1999</u> poteva essere concesso a seconda dell'anno di età e di iscrizione al corso di studi universitari:
** fino al compimento del venticinquesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di tre anni
** fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di quattro anni
** fino al compimento del ventisettesimo anno di età, per i corsi aventi la durata di cinque anni
** fino al compimento del ventottesimo anno di età, per i corsi aventi una durata maggiore di cinque anni.
* <u>Per gli studenti immatricolati dopo l'anno accademico 1998/1999:</u>
** Per la prima richiesta era sufficiente l'iscrizione a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso università statali o legalmente riconosciute
** Per la seconda richiesta era necessario aver superato n. 1 esame di quelli previsti dal piano di studi
** Per la terza richiesta era necessario aver superato complessivamente n. 3 esami di quelli previsti dal piano di studi del 1º e del 2º anno
** Per la quarta richiesta era necessario aver superato complessivamente n. 6 esami di quelli previsti dal piano di studi del 1°, del 2°, e del 3º anno
** Per la quinta richiesta e successive era necessario aver superato altri 3 esami per anno rispetto alla quarta richiesta.
 
Il d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, modificando il d.lgs. n. 504/1997, apportò cambiamenti circa i requisiti per gli studenti universitari ammessi al beneficio del rinvio per motivi di studio, in particolare a decorrere dal 1º gennaio 2004 e per i soggetti appartenenti alla "classe di leva" anno 1985 e precedenti:
 
* per la prima richiesta di ritardo, di essere iscritto a un corso di istruzione universitaria di diploma e di laurea presso università statali o legalmente riconosciute;
* per la seconda richiesta, di aver sostenuto con esito positivo quattro esami previsti dal piano di studi;
* per la terza richiesta, di aver sostenuto con esito positivo otto esami previsti dal piano di studi;
* per la quarta richiesta e le successive, di aver sostenuto ulteriori quattro esami previsti dal piano di studi per anno rispetto alla terza richiesta e alle successive.<ref>Art. 9 comma 1 d.lgs. 8 maggio 2001 n. 215</ref>
 
Attualmente, la disciplina delle dispense e dei rinvi per motivi di studio è contenuta nel d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (libro VIII, titolo II, capo IV, sezioni V, VII VII e VIII).
 
== Il dibattito tra favorevoli e contrari ==
{{C|La sezione sembrerebbe essere allo stato tra la [[wp:RO|ricerca originale]] e [[wp:POV|opinioni personali]], si necessiterebbe di fonti|guerra|maggio 2013}}
Il [[servizio militare]] obbligatorio è stato oggetto di dibattito nella società italiana.
 
=== Argomentazioni a favore ===
* Esso poteva favorire la conoscenza, soprattutto per i giovani di realtà disagiate, di aree lontane, e anche l'integrazione linguistica;
* I giovani potevano conoscere realtà diverse da quelle quotidiane, con possibilità di stringere forti legami di amicizia;
* Secondo alcuni medici, l'abolizione del servizio obbligatorio (con conseguente abolizione dell'obbligo di visita medica), non permette di identificare alcune patologie dell'apparato riproduttivo maschile che, molto spesso a causa di pigrizia o pregiudizi da parte dell'interessato, venivano identificati proprio dai medici militari durante la visita.
* il servizio assicurava un costante afflusso di soldati a costi poco elevati; inoltre potendo essere prestato presso corpi di polizia, poteva garantire alle amministrazioni interessate un flusso continuo di personale giovane da impiegare per svariati compiti a seconda delle necessità che si presentavano, dall'[[ordine pubblico]], ai [[disastro naturale|disastri naturali]] e la lotta alla [[criminalità]];
* La coscrizione obbligatoria aiutava a dare una disciplina e uno spirito di cooperazione di gruppo; inoltre forze armate costituite non da coscritti creerebbero una sorta di "[[casta]]".<ref>[http://www.toscanaoggi.it/Rubriche/Lettere-al-Direttore/Perche-abolire-il-servizio-di-leva ''Perché abolire il servizio di leva?'' da toscanaoggi.it, dal n. 19 del 28 aprile 2002]</ref>
 
=== Argomentazioni contrarie ===
* Il servizio era considerato come un'imposizione contro la libertà personale, che creando una "cittadinanza in armi", si poneva potenzialmente in contrasto con taluni movimenti (come il [[pacifismo]] e l'[[antimilitarismo]]), per ragioni etiche;<ref>[http://www.arivista.org/?nr=259&pag=20.htm ''Una vittoria? Direi di sì'' Articolo di Franco Pasello da ''Rivista Anarchica'' anno 29 n. 259 dicembre 1999 - gennaio 2000]</ref> peraltro durante gli accertamenti di leva i coscritti erano tenuti a consentire il rilevamento delle [[impronte digitali]], aspetto ritenuto discutibile da taluni.<ref>[http://archiviostorico.corriere.it/2002/agosto/07/grande_schedatura_del_servizio_leva_co_0_0208077440.shtml ''La grande «schedatura» del servizio di leva'' di Costantino Muscau da archiviostorico.corriere.it (articolo del 7 luglio 2002).]</ref>
* Il servizio prevede l'obbligo per il personale di leva di trascorrere la notte presso la localitá della sede di servizio;<ref>[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=744&art.versione=1&art.codiceRedazionale=010G0091&art.dataPubblicazioneGazzetta=2010-06-18&art.idGruppo=114&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art Obbligo peraltro cui sono soggetti tutti i militari ai sensi dell'art. 744 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ]</ref> tale [[Disposizione (diritto)|disposizione]] seppur comprensibile in tempo di guerra e in particolare, in zona d'operazioni, era suscettibile di trasformare la ferma - in un'epoca caratterizzata dalla ampia disponibilità di mezzi di trasporto personali e da [[telecomunicazioni]] moderne - in una vera e propria forma di [[reclusione]], protratta per mesi.
* Un ambiente di rigorosa gerarchica disciplina non è adatto a tutti gli individui, tanto meno può essere imposto;
* La leva sottraeva tempo utile alla vita civile e al completamento degli studi, impegnando forzosamente migliaia di giovani, che espletando il servizio di leva entravano nel mondo del lavoro con un anno di ritardo (o più nel caso di leva di mare o servizio come ufficiale) discriminandoli rispetto agli esentati dal servizio;<ref>[http://www.anief.org/content_pages.php?pag=6232&sid= Nuove vittorie ANIEF in tribunale: il MIUR ritarda colpevolmente l'immissione in ruolo di chi ha adempiuto gli obblighi di leva non in costanza di nomina]</ref>
* Il servizio poteva non fornire una preparazione militare adeguata e sovente consisteva nel puro addestramento formale e in lavori di manovalanza per il semplice mantenimento della struttura cui il coscritto era stato assegnato;
* Data l'obbligatorietà del servizio spesso potevano essere arruolati soggetti provenienti da aree con disagio sociale e/o con precedenti giudiziari (la legge italiana fa espressamente divieto che questi ultimi vengano cancellati dalle ''liste di leva'');<ref>Art. 1100 comma 1° d.lgs 15 marzo 2010, n. 90.</ref>
* Durante il servizio le reclute più giovani erano sovente vessati da militari più anziani, solitamente anch'essi di leva, con atti di [[bullismo]] e [[violenza]], pratiche inquadrabili nel fenomeno del [[nonnismo]], poiché esercitate dagli anziani (i cosiddetti "nonni")<ref>[http://www.francoangeli.it/%28X%281%29%29/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=8729&Tipo=Libro&titolo=Anatomia+del+nonnismo.+Cause+e+misure+di+contrasto+del+mobbing+militare ''Anatomia del nonnismo. Cause e misure di contrasto del mobbing militare'' di Fabrizio Battistelli, FrancoAngeli editore, 2000 (pag. 192)]</ref> episodi talvolta riportati anche da cronache giornalistiche<ref>[http://www.repubblica.it/online/cronaca/leva/leva/leva.html ''Violentato in caserma da tre commilitoni'' da repubblica.it, 22 maggio 2000]</ref>
* La [[coscrizione obbligatoria]] esclusivamente maschile configurava una forma di [[sessismo]], essendo obbligatoria solo per gli individui di sesso maschile;
* Avere [[forze armate]] non basate sulla coscrizione permette di avere personale meglio motivato, formato, addestrato e in generale più preparato ad operare in diverse situazioni e attività.
 
== Note ==
{{Note strette}}
 
== Bibliografia ==
* Franco Landogna, ''Elementi di Cultura Militare'', Alberto Morano editore, Napoli, 1937.
* Franco Pasello, ''Rivista Anarchica'' anno 29 n. 259 dicembre 1999 - gennaio 2000.
* Fabrizio Battistelli, ''Anatomia del nonnismo. Cause e misure di contrasto del mobbing militare'' FrancoAngeli editore, 2000 (I edizione) ISBN 978-88-464-2479-2
* Virgilio Ilari, ''Storia del servizio militare in Italia''. 5 volumi, Roma, Rivista militare - Centro militare di studi strategici, 1989-1991.
* Domenico Quirico, ''Naja. Storia del servizio di leva in Italia''. Milano, Mondadori, 2008. ISBN 978-88-04-57598-6
* Aldo Sandulli, Giulio Vesperini ''L'organizzazione dello Stato unitario'', in rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1/2011 (pubblicazione a cura dell'IRPA Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione)
 
== Voci correlate ==
{{Div col|cols=2|small=no}}
* [[Alfonso La Marmora]]
* [[Brigata paracadutisti "Folgore"]]
* [[Brigantaggio postunitario italiano]]
* [[Centro addestramento reclute]]
* [[Codice dell'ordinamento militare]]
* [[Coscrizione]]
* [[Diserzione]]
* [[Esercito italiano]]
* [[Forze armate italiane]]
* [[Legge Pica]]
* [[Legge 20 marzo 1865, n. 2248]]
* [[Nonnismo]]
* [[Obiezione di coscienza in Italia]]
* [[Renitenza alla leva]]
* [[Riserva militare]]
* [[Riserva selezionata]]
* [[Servizio militare femminile]]
* [[Servizio civile nazionale]]
* [[Servizio militare]]
* [[Statuto albertino]]
* [[VFP1]]
* [[VFP4]]
* [[Unità d'Italia]]
* [[Ufficiale di complemento]]
* [[Ufficiali in ferma prefissata]]
* [[Volontari in ferma prefissata]]
* [[Volontario in servizio permanente]]
{{Div col end}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
* {{cita web|http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/ruoli/RD13nov1870.pdf|Testo del R.D. 13 novembre 1870 n. 6026 (Regio Decreto che stabilisce una nuova circoscrizione militare territoriale nel regno)|formato=PDF}}
* {{cita web|http://www.97legione.siena.it/RD_1332_1932.html|Regio decreto 8 settembre 1932 nº 1332 ''Testo Unico delle leggi sul Reclutamento Del Regio Esercito''}}
* [https://web.archive.org/web/20121110055925/http://www.edizionieuropee.it/data/html/23/zn46_11_020.html D.P.R. 14 febbraio 1964, nº 237 ''Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica''].
* {{cita web|http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/04/04_all_2001215dlgs.pdf|Testo del d.lgs 8 maggio 2001 n. 215 ("Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331")|formato=PDF}}
* {{PDF}} [http://www.difesa.it/Content/Documents/Codice_aggiornato_con_DLgs_24febbraio2012.pdf d.lgs. 15 marzo 2010, nº 66 ''Codice dell'ordinamento militare'' dal sito web del Ministero della Difesa].
* [https://web.archive.org/web/20140816103635/http://www.edizionieuropee.it/data/html/14/zn34_01_022.html D.P.R. 15 marzo 2010, nº 90 ''Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, nº 246''].
* {{cita web|http://www.italiangenealogy.com/forum/topic28456.html|Normativa sul servizio militare in italia|lingua=it, en}}
* {{cita web|url=http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=20&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT\ICCU\RMR\0007718|titolo=Virgilio Ilari, ''Storia del servizio militare in Italia''. 5 volumi, Roma, Rivista militare - Centro militare di studi strategici, 1989-1991 su opac.sbn.it}}
* {{PDF}} [http://www.studiomenozziconsulenti.it/AreeTematiche/Schede/dispensa%20servizio%20di%20leva%20o%20civile.pdf Dispensa leva militare e servizio civile per motivi di lavoro].
* [http://www.difesa.it/Content/ServizioFemminile/Pagine/default.aspx ''Servizio femminile'' da difesa.it]
 
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