Persona giuridica e Winni Riva: differenze tra le pagine

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{{Bio
La [[locuzione]] '''persona giuridica''' (o, secondo una vecchia terminologia, '''ente morale'''), in [[diritto]], indica un complesso organizzato di persone e di beni al quale l'[[ordinamento giuridico]] attribuisce la [[capacità giuridica]] facendone così un [[soggetto di diritto]].
|Nome = Winni
|Cognome = Riva
|PostCognomeVirgola = all'anagrafe '''Vincenzina Riva''' <ref>{{Cita web|url=https://www.antoniogenna.net/doppiaggio/voci/vociwr.htm|titolo=Winni Riva|sito=Il mondo dei doppiatori|accesso=29 luglio 2019}}</ref>
|Sesso = F
|LuogoNascita = Torino
|GiornoMeseNascita = 2 febbraio
|AnnoNascita = 1918
|LuogoMorte = Roma
|GiornoMeseMorte = 15 luglio
|AnnoMorte = 1996
|Attività = attrice
|Nazionalità = italiana
}}
 
==Biografia==
In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (''[[personalità giuridica]]'') è meno estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla [[persona fisica]], poiché la persona giuridica non può essere parte di quei [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]] che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l'esempio tipico è rappresentato dai [[diritto di famiglia|rapporti familiari]]).
Nata a Torino da genitori della piccola borghesia, affascinata dal teatro, nel [[1938]] debutta come ''Signorina Buonasera'' nella Compagnia di Rivista di [[Erminio Macario|Macario]]. Terminata la guerra si trasferisce con la madre a [[Roma]], dove si iscrive alla Regia Accademia d'Arte Drammatica, frequentata anche da Squarzina, Gassman, Salce, Manfredi e molti altri.
 
Dal 1951, con il film ''[[il bivio (film)|il bivio]]'' di [[Fernando Cerchio]], inizia la propria carriera nel cinema italiano, partecipando con ruoli minori ad alcune importanti pellicole. Prima ''[[Puccini (film 1953)|Puccini]]'' di [[Carmine Gallone]] nel 1952, poi la trilogia con [[Luchino Visconti]]: ''[[Il Gattopardo (film)|Il Gattopardo]]'', ''[[Senso (film)|Senso]]'', ''[[Le notti bianche (film)|Le notti bianche]]''; poi ''[[Letto a tre piazze]]'' di [[Steno]], ma anche le pellicole girate con Anna Magnani: ''[[Nella città l'inferno]]'' e ''[[Correva l'anno di grazia 1870]]''.
==Caratteri generali==
La persona giuridica è costituita da:
 
Negli anni sessanta, e settanta partecipa ad alcuni episodi di [[serie televisive]]: ''[[I miserabili]]'' (1964), ''[[Le inchieste del commissario Maigret]]'' (1966), ''[[Il giornalino di Gian Burrasca]]'' (1965), ''[[L'edera (sceneggiato televisivo)|L'edera]]'' (1974), dove interpreta il ruolo di donna Caterina, ''[[Ritratto di donna velata]]'' (1974) e soprattutto ''Zwei himmlische Töchter'' (1978) per la televisione tedesca, interpretando il ruolo di Mama Riva in sei episodi. Dagli anni '60 ha infine svolto un'intensa attività di doppiaggio (soprattutto nelle file della compagnia CID).
* un elemento materiale (o ''substrato sostanziale'') che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle ''corporazioni'') o un patrimonio (nelle ''fondazioni'') ordinati a uno scopo;<ref>Alcuni autori preferiscono usare il termine ''istituzione'' in luogo di fondazione, essendo quest'ultimo riferito in senso stretto alle sole persone giuridiche private. Altri distinguono le persone giuridiche in istituzioni e fondazioni. Il termine istituzione viene anche utilizzato per indicare quegli enti, tipicamente pubblici, che perseguono uno scopo d'interesse generale, non degli associati o del fondatore</ref>
*un elemento formale, il ''riconoscimento''. Questo può essere attribuito dall'ordinamento:
**con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti;
**con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica;
**con un apposito [[provvedimento]], posto in essere per una determinata persona giuridica.
 
Ha doppiato ''[[Heidi (anime)#Personaggi_principali|Tinette]]'' nella versione italiana dell'[[anime]] [[Heidi (anime)|Heidi]].
Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli ''associati'') sono un elemento costitutivo della stessa, il ''fondatore'', ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest'ultima.
 
==Filmografia==
Le persone giuridiche hanno un'[[organizzazione aziendale|organizzazione]], con una [[Organizzazione aziendale#Struttura organizzativa|struttura organizzativa]] articolata in ''[[ufficio (diritto)|uffici]]''; tra gli uffici si distinguono quelli che hanno come titolari (o, secondo altra ricostruzione teorica, sono) ''[[organo (diritto)|organi]]'' della persona giuridica e compiono gli [[atto giuridico|atti giuridici]] imputati alla stessa. Un'organizzazione, tuttavia, è posseduta anche da altri ''[[ente (diritto)|enti]]'', privi dell'elemento formale del riconoscimento: se l'ordinamento attribuisce a questi enti un certo grado di autonomia patrimoniale, secondo una diffusa teoria, si deve ritenere che essi, pur non essendo persone giuridiche, siano comunque soggetti di diritto.
===Cinema===
*''[[Il bivio (film)|Il bivio]]'', regia di [[Fernando Cerchio]] (1951)
*''[[Puccini (film 1953)|Puccini]]'', regia di [[Carmine Gallone]] (1953)
*''[[Senso (film)|Senso]]'', regia di [[Luchino Visconti]] (1953)
*''[[L'ultimo amante]]'', regia di [[Mario Mattoli]] (1955)
*''[[Destinazione Piovarolo]]'', regia di [[Domenico Paolella]] (1955)
*''[[Bravissimo]]'', regia di [[Luigi Filippo D'Amico]] (1955)
*''[[I due compari]]'', regia di [[Carlo Borghesio]] (1955)
*''[[Kean - Genio e sregolatezza]]'', regia di [[Vittorio Gassman]] e [[Francesco Rosi]] (1956)
*''[[Le notti bianche (film)|Le notti bianche]]'', regia di [[Luchino Visconti]] (1957)
*''[[Nella città l'inferno]]'', regia di [[Renato Castellani]] (1958)
*''[[Arrangiatevi!]]'', regia di [[Mauro Bolognini]] (1959)
*''[[Letto a tre piazze]]'', regia di [[Steno]] (1960)
*''[[Il Gattopardo (film)|Il Gattopardo]]'', regia di Luchino Visconti (1963)
*''[[Correva l'anno di grazia 1870]]'', regia di [[Alfredo Giannetti]] (1971)
*''[[Un apprezzato professionista di sicuro avvenire]]'', regia di [[Giuseppe De Santis]] (1972)
*''[[Bella, ricca, lieve difetto fisico cerca anima gemella]]'', regia di [[Nando Cicero]] (1973)
*''[[Il saprofita]]'', regia di [[Sergio Nasca]] (1974)
*''[[E cominciò il viaggio nella vertigine]]'', regia di Toni De Gregorio (1974)
*''[[Lezioni di violoncello con toccata e fuga]]'', regia di [[Davide Montemurri]] (1976)
*''[[Novecento (film)|Novecento]]'', regia di [[Bernardo Bertolucci]] (1976)
*''[[La linea del fiume]]'', regia di [[Aldo Scavarda]] (1976)
 
===Televisione===
Si suol dire che le corporazioni sono ''organizzazioni di persone'', mentre le fondazioni sono ''organizzazioni di beni''. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l'ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale).
*''[[I miserabili (miniserie televisiva 1964)|I miserabili]]'', regia di [[Sandro Bolchi]] (1964)
 
*''[[Il giornalino di Gian Burrasca (miniserie televisiva)|Il giornalino di Gian Burrasca]]'', regia di [[Lina Wertmüller]] (1964)
==Persone giuridiche pubbliche e private==
*''[[Le inchieste del commissario Maigret]]'', regia di [[Mario Landi]] (1966)
Le persone giuridiche sono tradizionalmente distinte in ''pubbliche'' e ''private'': le prime perseguono [[interesse pubblico|interessi pubblici]], mentre le seconde perseguono [[interesse (diritto)|interessi]] di carattere privato, ancorché possano essere utilizzate anche per il perseguimento di interessi pubblici.
*''[[Malombra (miniserie televisiva)|Malombra]]'', regia di Raffaele Meloni (1974)
 
*''[[Ritratto di donna velata]]'', regia di [[Flaminio Bollini]] (1974)
La natura pubblica o privata della persona giuridica si riflette anche sulla sua disciplina: le persone giuridiche private sono disciplinate dal [[diritto privato]], mentre quelle pubbliche dal [[diritto pubblico]] che può attribuire loro [[potere (diritto)|poteri]] autoritativi, come quello di emanare [[provvedimento amministrativo|provvedimenti amministrativi]] (''autarchia'') o [[atto normativo|atti normativi]] (''autonomia normativa'', che può essere legislativa, statutaria o regolamentare). Di conseguenza, l'[[atto giuridico]] con il quale si dà vita alla persona giuridica, che prende il nome di ''[[atto costitutivo]]'' (nel caso delle fondazioni è denominato ''atto di fondazione''), ha natura di atto di [[autonomia privata]] nel caso delle persone giuridiche private, mentre nel caso delle persone giuridiche pubbliche ha natura di [[provvedimento]].
*''[[Qui squadra mobile]]'', regia di [[Anton Giulio Majano]] (1974)
 
*''[[L'edera (sceneggiato televisivo)|L'edera]]'' (1974)
===Persone giuridiche private===
Negli ordinamenti statali tra le persone giuridiche private si annoverano le [[associazione (diritto)|associazioni]] e le [[Fondazione (ente)|fondazioni]] riconosciute nonché le [[società per azioni]] e le altre [[società (diritto)|società]] commerciali dotate di personalità giuridica.
 
Le ''associazioni'' sono organizzazioni di persone costituite per il perseguimento di finalità non economiche, mentre le ''società'' sono organizzazioni di persone costituite per svolgere un'attività economica al fine di dividerne gli utili (scopo di lucro). Ai diversi tipi di società l'ordinamento può attribuire diversi gradi di autonomia patrimoniale, sicché non tutti sono caratterizzati dalla personalità giuridica in senso stretto: si distinguono, al riguardo, le ''società di capitali'' (di cui il prototipo è la ''società per azioni''), dotate di personalità giuridica, dalle ''società di persone'', che ne sono prive (tuttavia in alcuni ordinamenti, come [[Francia]] e [[Brasile]], hanno anch'esse personalità giuridica). Taluni ordinamenti consentono la costituzione di società unipersonali dotate di personalità giuridica (così ora anche in Italia).
 
Negli [[Stati Uniti]] la società per azioni (''corporation'') può svolgere attività sia economica (''business corporation'') sia senza scopo di lucro (''non-profit corporation''). Lo stesso accade in alcuni ordinamenti di [[civil law]] (ad esempio, in [[Germania]], [[Austria]] e [[Svizzera]]) mentre negli altri ordinamenti di civil law la società per azioni è destinata allo svolgimento di attività economiche ed è pertanto nettamente distinta dall'associazione e dalla fondazione. Anche in [[Gran Bretagna]] e in altri ordinamenti di [[common law]] la ''company'' (società) si contrappone alla ''society'' (associazione) di carattere mutualistico o assistenziale.
 
Quanto alle fondazioni, nella generalità degli ordinamenti non possono avere scopo di lucro, tuttavia esistono ordinamenti che consentono la costituzione di persone giuridiche assimilabili a una fondazione aventi scopo di lucro, come l'''[[Anstalt]]'' nel [[Liechtenstein]]. Il diritto privato degli ordinamenti di common law non conosce la fondazione come tipo distinto di persona giuridica, sicché le organizzazioni con finalità filantropiche (''charities'', sing. ''charity'') seppur spesso denominate fondazioni (''foundations'') sono in realtà [[trust]], corporazioni o, anche, associazioni non riconosciute.
 
===Persone giuridiche pubbliche===
Sono persone giuridiche di diritto pubblico lo [[stato]] (anche se, in alcuni ordinamenti, ad esempio quello [[Gran Bretagna|britannico]], non è una persona giuridica unitaria ma un insieme di soggetti) e gli altri ''[[ente pubblico|enti pubblici]]'', che possono avere caratteri propri delle corporazioni (come lo stato e gli [[ente territoriale|enti territoriali]]) oppure delle fondazioni.
 
Negli ordinamenti di common law alcuni uffici pubblici o ecclesiastici (tra i quali lo stesso monarca britannico) sono persone giuridiche a sé in quanto ''corporation sole'': si tratta di una particolare forma di corporazione che anziché essere costituita da più persone (come la '' corporation aggregate'') è costituita dal solo titolare dell'ufficio. D'altra parte, in questi stessi ordinamenti gli enti territoriali locali ([[contea (suddivisione amministrativa)|contee]] ecc.) sono considerati organi dello stato dotati di personalità giuridica, mentre gli altri enti che compongono la [[pubblica amministrazione]] (variamente denominati: ''administration'', ''agency'', ''authority'', ''board'', ''commission'' ecc.) sono persone giuridiche disciplinate dal diritto privato.
 
==Persone giuridiche dell'ordinamento italiano==
Nell'ordinamento italiano il [[codice civile italiano|codice civile]], nel [[s:Codice civile/Libro I/Titolo II|Libro I, Titolo II, Capo I]], contempla le persone giuridiche, pubbliche (art. 11) e private (art. 12, abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e art. 13). La disciplina delle persone giuridiche private è contenuta nello stesso codice e nel D.P.R. 361/2000, mentre quella delle persone giuridiche pubbliche è sparsa in una pluralità di leggi, riferite a determinate categorie (ad esempio, gli [[ente locale (ordinamento italiano)|enti locali]]) o a singoli enti.
 
Sono persone giuridiche private:
* le ''[[associazioni riconosciute]]'';
* le ''[[fondazione (ente)|fondazioni]]'';
* le ''[[società per azioni]]'';
* le ''[[società a responsabilità limitata]]'';
* le ''[[società in accomandita per azioni]]'';
* le ''[[Società cooperativa|società cooperative]] a responsabilità limitata''.
 
Sono invece persone giuridiche di diritto pubblico:
* lo ''[[Stato]]'';
* le ''[[Regioni italiane|regioni]]'', le ''[[città metropolitana|città metropolitane]]'', le ''[[Provincia italiana|province]]'' e i ''[[Comune italiano|comuni]]'', nonché gli altri enti territoriali [[ente locale|locali]] (''[[comunità montana|comunità montane]]'', ''[[comunità isolana|comunità isolane]]'', ''[[unione di comuni|unioni di comuni]]'' e ''[[consorzio|consorzi]]'' fra enti territoriali);
* gli altri enti pubblici, nazionali e locali; si tratta di una categoria molto vasta ed eterogenea nella quale rientrano, a titolo di esempio, gli ''[[enti previdenziali]]'', le ''[[università]]'', le scuole autonome, le ''[[camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura|camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura]]'', le ''[[azienda sanitaria locale|aziende sanitarie locali]]'', gli ''[[ordine professionale|ordini professionali]]'' ecc.
 
==Persone giuridiche dell'ordinamento canonico==
Il [[Codice di diritto canonico]] disciplina le persone giuridiche nel Libro I, Titolo VI, Capitolo II. Esso distingue:
* la [[Chiesa cattolica]] e la [[Sede Apostolica]], ''persone morali'' in forza della stessa disposizione divina;
* le ''persone giuridiche'', insiemi di persone o cose ordinati a un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli; possono essere costituite direttamente da una [[disposizione]] del diritto oppure tramite una concessione speciale data con [[decreto]] della competente autorità.
 
Le persone giuridiche possono essere:
* insiemi di almeno tre persone e allora si distinguono in ''collegiali'' - se i membri ne determinano azione, concorrendo nel prendere le decisioni, non necessariamente con uguali diritti - e ''non collegiali'';
* insiemi di cose sia spirituali sia materiali (''fondazioni autonome'') dirette da una o più persone fisiche o da un collegio.
 
Le persone giuridiche possono inoltre essere:
*''pubbliche'', se costituite dalla competente autorità ecclesiastica affinché, entro i fini a esse prestabiliti, compiano, a nome della Chiesa e a norma delle disposizioni del diritto, il compito loro affidato in vista del bene pubblico;
*''private'', negli altri casi.
 
==Note==
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==Bibliografia==
* Fabio Nicolosi, ''Squarzina e Pirandello. Dalla matrice narrativa alla realizzazione scenica'', Aracne, Roma 2012, pp. 39-42.
*Pizzorusso A. ''Sistemi giuridici comparati''. [[Giuffrè editore]], 1998.
*Corapi D. ''Società. Diritto comparato e straniero'', voce in ''Enciclopedia Giuridica'', vol. XXIX, Roma, 1993.
*Basile M., Falzea A. ''Persona giuridica'', voce in ''Enciclopedia del diritto'', vol. XXXIII, Giuffrè editore, 1983.
 
==Voci correlate==
*[[Collegium]]
*[[Corporazione]]
*[[Ente (diritto)]]
*[[Ente pubblico]]
*[[Fondazione (ente)]]
*[[Organo (diritto)]]
*[[Persona fisica]]
*[[Soggetto di diritto]]
 
==Altri progetti==
{{Interprogetto|s=D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 - Persone giuridiche private|Persona giuridica privata (ordinamento italiano|etichetta=Persona giuridica privata (ordinamento italiano)}}
 
== Collegamenti esterni ==
* {{ThesaurusCollegamenti BNCFesterni}}
 
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