Patti Lateranensi e Škoda 15 cm Vz. 15/16: differenze tra le pagine

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{{Infobox trattatoarma
|Arma = Artiglieria
|Nome=Trattato del Laterano<br />(Patti Lateranensi)
|Nome = 15 cm Autokanone M. 15/16
|Immagine = Patti Lateranensi.jpg
|Altra denominazione = <small>Cannone da 152/37</small>
|Didascalia = I partecipanti e firmatari dei Patti Lateranensi
|Immagine =15cm autokanone m15-16 bw5.jpg
|Data firma =11 febbraio [[1929]]
|Didascalia =
|Luogo =[[Palazzo Lateranense]], [[Roma]]
|Tipo = [[cannone]] pesante da artiglieria d'[[armata]]
|Contesto =[[Questione romana]]
|Origine = {{AUT-HUN}}
|Condizioni = [[Conciliazione (diritto)|Conciliazione]], nascita dello [[Stato della Città del Vaticano]]
|Utilizzatori = {{AUT-HUN}}<br />{{AUT}}<br />{{CSK}}<br />{{ITA 1861-1946}}<br />{{DEU 1933-1945}}
|Parte1 ={{SantaSede}}
|Conflitti = [[Prima guerra mondiale]]<br />[[Guerra civile spagnola]]<br />[[Seconda guerra mondiale]]
|Parte2 ={{ITA 1861-1946}}
|Progettista = [[Škoda Holding|Škoda]]
|Firmatario1 =[[Pietro Gasparri]]
|Data progettazione = [[1913]]-[[1916]]
|Firmatario2 =[[Benito Mussolini]]
|Costruttore = [[Škoda Holding|Škoda]]
|Date di produzione = 1916-[[1918]]
|Entrata in servizio = 1916
|Ritiro dal servizio = [[1945]]
|Numero prodotto = 44
|Costo unitario =
|Varianti = '''Mod. 15'''<br/>'''Mod. 15/16'''
|Peso = 11,9 [[Tonnellata|t]]
|Lunghezza = 9&nbsp;850 [[Millimetro|mm]]
|Lunghezza canna = 6&nbsp;000 [[Millimetro|mm]]
|Rigatura = 42 [[rigatura|righe]] destrorse a passo costante
|Parte lunghezza =
|Lunghezza parte =
|Ampiezza =
|Altezza = Mod. 15: 1&nbsp;930 mm<br />Mod. 15/16: 1&nbsp;110 mm
|Diametro =
|Calibro = 152 mm
|Munizioni =
|Tipo di munizioni =
|Peso proiettile = 46,9-56 [[Chilogrammo|kg]]
|Numero canne =
|Azionamento =
|Cadenza di tiro = normale: 1 colpo/6 minuti<br />massima: 1 colpo/2 minuti
|Velocità alla volata = 692 [[Metro al secondo|m/s]]
|Tiro utile =
|Gittata massima = 21&nbsp;800 [[metro|m]]
|Alimentazione =
|Organi di mira =
|Elevazione = -6°/+45°
|Velocità elevazione =
|Angolo di tiro = 6°
|Velocità di rotazione =
|Raffreddamento =
|Corsa di rinculo = 1&nbsp;800 mm
|Tipo di lama =
|Tipo di impugnatura =
|Tipo di fodero =
|Tipo di punta =
|Tipo di manico =
|Carica =
|Peso della carica =
|Spoletta =
|Portata =
|Sviluppata da =
|Sviluppi successivi =
|Ref = F. Grandi, ''Le armi e le artiglierie in servizio'', Ed. fuori commercio, 1938.
}}
Lo '''Škoda 15&nbsp;cm Vz. 15/16''' o '''15&nbsp;cm Autokanone M. 15/16'''<ref>Secondo la denominazione ufficiale dell'esercito: ''cannone a traino meccanico calibro 15 cm modello 1915/16''.</ref> fu un cannone prodotto dall'[[Austria-Ungheria]] ed impiegato durante la [[prima guerra mondiale]]. Molti esemplari furono ceduti al [[Regno d'Italia]] come riparazione di guerra, dove il pezzo era conosciuto come '''Cannone da 152/37''', che li impiegò durante la [[Guerra civile spagnola]] prima e durante la [[seconda guerra mondiale]] poi. La [[Wehrmacht]] utilizzò sul [[Vallo Atlantico]], in postazione fissa, gli esemplari catturati all'[[Austria]] dopo l'[[Anschluss]] ed alla [[Cecoslovacchia]] dopo l'[[Occupazione tedesca della Cecoslovacchia|occupazione]] ridenominandoli come '''15,2&nbsp;cm K 15/16(t)''', mentre i pezzi catturati al [[Regio Esercito]] dopo l'[[Armistizio di Cassibile|8 settembre]] venivano indicati come '''15,2&nbsp;cm K 410(i)''' e probabilmente mai utilizzati, anche a causa del munizionamento particolare. Almeno tre affusti di ''Autokanone'' furono riarmati con i [[15 cm SK L/40]] di origine navale, ottenendo i [[15 cm SK L/40#15 cm SK L.2F40 iKRL.28t.29|15 SK L/40 iKRL (t)]]<ref name =iKRL>15 cm Schnellfeuerkanone L/40 in Küstengeschütz Räderlafette (tschechischen), nella nomenclatura tedesca dell'epoca: ''Cannone a tiro rapido calibro 15 cm con canna di 40 calibri su affusto ruotato da artiglieria costiera cecoslovacco''.</ref>, utilizzati sul Vallo Atlantico<ref>[Alain Chazette, ''Atlantikwall-Südwall'', pag. 30.</ref>.
[[File:Firma dei Patti Lateranensi.jpg|thumb|upright=1.4|Il momento della firma dei trattati.]]
 
==Impiego nel Regio Esercito==
'''Patti Lateranensi''' è il nome con cui sono noti gli [[accordo di mutuo riconoscimento|accordi di mutuo riconoscimento]] tra il [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]] e la [[Santa Sede]] sottoscritti l'11 febbraio [[1929]], grazie ai quali per la prima volta dall'[[Unità d'Italia]] furono stabilite regolari [[relazioni bilaterali tra Italia e Santa Sede]].
Questo cannone pesante fu realizzato dalla [[Škoda Holding|Škoda]] durante la prima guerra mondiale in due versioni: la prima, il Vz. 15 (o Modello 15), risalente al 1915, aveva ruote in legno ed alzo limitato a 30° e fu prodotto in 27 esemplari; l'anno successivo fu prodotta la versione migliorata Vz. 15/16 con ruote metalliche e alzo aumentato a 45°, come richiesto dalle specifiche per l'impiego in montagna. Il [[Regio Esercito]] ricevette 30 pezzi su un totale di 44 prodotti dall'[[Austria-Ungheria]], che furono revisionati nel 1920 dall'[[Arsenale Regio Esercito di Napoli]] (AREN) e portati tutti allo standard Mod. 15/16. Queste armi videro il primo impiego in [[Spagna]] con il [[Corpo Truppe Volontarie]] nel 1935; poi nel giugno 1940 furono impiegati nell'[[Battaglia delle Alpi Occidentali|offensiva contro la Francia]]. Equipaggiò la 131ª e la 132ª [[Batteria (unità militare)|Batteria]] del LI [[Battaglione|Gruppo]] Artiglieria d'Armata in [[Grecia]] ed in [[Yugoslavia]], così come la 134ª e la 135ª del LII Gruppo Artiglieria d'Armata inviato sul [[Campagna del Nordafrica (seconda guerra mondiale)|fronte libico]]. Nel giugno del 1943, l'unico gruppo di 152/37 ancora operativo è il LIV della [[V Armata]], mentre i pezzi residuati erano stati declassati da artiglieria pesante d'armata ad [[artiglieria costiera]]. Così, i cannoni della 133ª e 134ª Batteria del LIII Gruppo nell'aprile dello stesso anno erano confluiti nel CIIIC Gruppo Costiero da Posizione.
 
==Tecnica==
Presero il nome del palazzo di [[San Giovanni in Laterano]] in cui avvenne la firma degli accordi, che furono negoziati tra il [[cardinale Segretario di Stato]] [[Pietro Gasparri]] per conto della [[Santa Sede]] e il [[primo ministro]] [[Benito Mussolini]] per conto del [[Regno d'Italia]].
<div style="float:left; font-size:90%; width:500px; border:0px; padding:0px; margin-right:1em; margin-left:5px;margin-bottom:0px; text-align:right">
{{finestra|allign=left|width=40%|logo=|border=1px|col1=#605030|col2=#dddddd|col3=white|font-size=100%|titolo=Munizionamento del 104/32 e 105/32 nel Regio Esercito|contenuto=
* granata da 152/37 originale austriaca: in acciaio, caricata con [[Trinitrotoluene|tritolo]] o [[Acido picrico|ecrasite]] o [[ammonal]], del peso di 56 kg.
* granata da 152/37 italiana: in acciaio, caricata con [[Trinitrotoluene|tritolo]] o [[Acido picrico|ecrasite]] o [[ammonal]], del peso di 54,043 kg.<ref>[http://www.regioesercito.it/armi/152-37.htm Munizionamento.]</ref>.
* granata per cannoni da 152: in acciaio, caricata con [[Trinitrotoluene|tritolo]] o [[Tetranitrato di pentaeritrite|pentrite]] o miscela acido picrico-tritolo (MAT)o miscela binitrofenolo-tritolo (MBT), del peso di 45,9 kg.
* [[shrapnel]] per cannoni da 152: in acciaio, del peso 47,700 kg.
Erano disponibili 3 cariche di lancio. La velocità alla volata è di 692 [[Metro al secondo|m/s]] e la gittata utile di 21,8 km.
}}
</div>
Il Vz. 15/16 è stato uno dei primi pezzi pesanti austriaci espressamenti progettati per il traino meccanico, tanto da essere denominato '''15&nbsp;cm Autokanone M. 15/16'''. La canna è in acciaio, composta da un'anima con rigatura destrorsa a passo costante a 42 rilievi, cerchiata da due manicotti, di cui il posteriore porta-[[otturatore (armi)|otturatore]] a cuneo orizzontale, per un peso totale di 4780&nbsp;kg. Essa è montata su un affustino elastico con [[freno di sparo]] e recuperatore (per il ritorno in batteria) idropneumatici, a sua volta incavalcato su un [[affusto]] tradizionale a due ruote e coda unica, con sala con sospensioni elastiche. Ai lati della coda, su due appositi sedili, prendono posto due serventi durante il traino. L'affusto del Mod. 15 permetteva una elevazione di 30°, ritenuta insufficiente e portata a 45° sul Mod. 15/16, mentre il brandeggio rimaneva limitato a 6°, anch'esso non soddisfacente. Originariamente gli affusti erano dotati di scudatura, poi rimossa sui pezzi italiani.
 
[[Image:152-37 viberti.JPG|thumb|left|Cannone da 152/37 con avantreno trasportati su rimorchio [[Viberti]], trainato da un [[Lancia 3Ro]], in Africa settentrionale.]]
Il rapporto tra Stato e Chiesa era precedentemente disciplinato dalla cosiddetta «[[legge delle Guarentigie]]», approvata dal [[Parlamento del Regno d'Italia|Parlamento italiano]] il 13 maggio [[1871]] dopo la [[presa di Roma]]. La legge delle Guarentigie non venne mai riconosciuta dai Pontefici, da [[Papa Pio IX|Pio IX]] in poi; la somma stanziata anno per anno dal governo italiano venne conservata in un apposito conto, in attesa di concludere un accordo con la Santa Sede.
Il traino è meccanico ed è eseguito su due vetture: il cannone viene scavallato e trasportato su apposito carro porta cannone, mentre la seconda vettura è costituita dall'affusto munito di avantreno. Le due vetture pesano rispettivamente 8495 e 9200&nbsp;kg ed erano trainate da [[Trattore d'artiglieria|trattori d'artiglieria pesanti]] quali il [[Breda TP32]]. In alternativa, le due sezioni venivano caricate su due rimorchi [[Viberti]] trainati da autocarri [[Lancia 3Ro]].
[[Image:152-37 batteria.JPG|thumb|Artiglieri italiani caricano un 152/37: inserimento delle cariche di lancio.]]
[[Image:15 cm těžký kanón vz. 15.jpg|thumb|Pezzo pronto al tiro.]]
 
La batteria si compone di:
==Il contenuto dei Patti Mirko Nicoletti è gay==
* 4 cannoni;
* 8 rimorchi (o autocarri) porta munizioni;
* 2 [[mitragliatrice|mitragliatrici]] per la difesa ravvicinata;
* 1 carro polvere;
* 5 autocarri di supporto.
Essa si muove alla velocità di 8-10 [[Chilometro orario|km/h]], sviluppandosi su una lunghezza di 600 metri. La messa in batteria richiedeva circa 3 ore.
 
==Note==
I Patti Lateranensi constavano di tre distinti documenti:
<references/>
il ''Trattato'' che riconosceva l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e fondava lo Stato della Città del Vaticano; la Convenzione Finanziaria che prevedeva un risarcimento di 750 milioni di lire a beneficio della chiesa; e il ''Concordato'' che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e il Governo (prima d'allora, cioè dalla nascita del [[Regno d'Italia]], sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»). La "Convenzione Finanziaria" regolava le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a causa delle leggi eversive.
 
==Bibliografia==
È stata poi prevista l'esenzione, al nuovo Stato denominato «Città del Vaticano», dalle tasse e dai dazi sulle merci importate e il risarcimento di "'' 750 milioni di lire e di ulteriori titoli di Stato consolidati al 5 per cento al portatore, per un valore nominale di un miliardo di lire''"<ref>[http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html#CONVENZIONE_FINANZIARIA Patti Lateranensi, Sezione Convenzione Finanziaria su Vatican.va]</ref> per i danni finanziari subiti dallo Stato pontificio in seguito alla fine del potere temporale.
* F. Grandi, ''Le armi e le artiglierie in servizio'', Ed. fuori commercio, 1938.
 
* Filippo Cappellano, ''Le artiglierie del Regio Esercito nella Seconda Guerra Mondiale'', Storia Militare, 1998.
Nel precedente Concordato, nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell'indipendenza del Papa da parte dell'Italia.
 
Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma, cioè il Papa. Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul [[matrimonio]] e il [[divorzio]] conformi a quelle della [[Chiesa cattolica|Chiesa cattolica di Roma]] e di rendere il clero esente dal servizio militare. I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento di [[religione di Stato]] in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l'istituzione dell'[[insegnamento della religione cattolica]], già presente dal 1923 e tuttora esistente seppure con modalità diverse. Viva Mussolini!!!!1!1111!!11
 
[[File:Vatican City Map 1929.jpg|upright=1.6|thumb|Mappa della [[Città del Vaticano]] nel [[1929]].]]
 
==Cenni storici==
I Patti Lateranensi non furono gli unici accordi stipulati negli anni successivi alla [[Prima guerra mondiale]] tra il Vaticano e stati esteri, nell'ottica di rendere libera la professione della religione cattolica e di ridare un ruolo diplomatico di primo piano al papato. Tra gli altri vi furono accordi con la [[Lettonia]] (stipulato nel [[1922]]), con la [[Baviera]] ([[1924]]), con la [[Polonia]] ([[1925]]) con la [[Lituania]] e con la [[Romania]] (entrambi stipulati nel [[1927]]), con la [[Prussia]] (stipulato nel [[1929]]), con il [[Baden (stato)|Baden]] ([[1932]]) e con la [[Germania nazista]] (nel [[1933]]).<ref>Grignola Antonella e Ceccoli Paolo, ''Nel nome di Dio'', [[Demetra Edizioni]], ISBN 88-440-2288-1, pagina 231</ref>
 
===Gli accordi politici===
 
I Patti Lateranensi (la «Conciliazione») tra Stato e Chiesa nel 1929 per la risoluzione della "[[Questione romana]]" si conclusero in maniera soddisfacente per le parti in causa. L'inizio di trattative segrete avvenne grazie all'iniziativa di tre zelanti sacerdoti: padre [[Giovanni Genocchi]] dei [[Missionari del Sacro Cuore di Gesù]], di don [[Giovanni Minozzi]] fondatore con padre [[Giovanni Semeria]] dell'[[Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia|O.N.M.I.]]. Quest'ultimo riferì che proprio in casa di suoi parenti i tre si riunirono per discutere e studiare la possibilità di trovare una via di uscita per riallacciare le relazioni tra Stato e Chiesa. Le discussioni e i lavori durarono tre giorni al termine dei quali padre Genocchi si incaricò di portare all'allora segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Gasparri, il risultato del loro lavoro. L'alto prelato della [[Curia romana]] rimase "trasecolato" per tale iniziativa personale dei tre sacerdoti.
 
Finalmente il 26 agosto [[1926]] furono designati ufficiosamente e informalmente due incaricati: uno dal governo [[Benito Mussolini|Mussolini]] e l'altro da parte di [[papa Pio XI]].
 
Per la prima volta figura l'avvocato concistoriale [[Francesco Pacelli]] quale plenipotenziario per il Vaticano, fratello di [[Papa Pio XII|Eugenio Pacelli]], futuro segretario di Stato prima e papa Pio XII poi. Da parte italiana fu scelto [[Domenico Barone]].
 
L'11 febbraio ricorreva l'anniversario dell'apparizione di [[Nostra Signora di Lourdes]]; la scelta di firmare il concordato in quell'occasione intendeva rimarcare la soddisfazione da parte vaticana per i nuovi patti e poteva avere altri significati politici. Il 13 febbraio 1929 Pio XI tenne un discorso a un'udienza concessa a professori e studenti dell'[[Università Cattolica del Sacro Cuore]], che passò alla storia per un passaggio in cui [[Benito Mussolini]] è indicato come «l'uomo che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare»: {{quote|Le condizioni dunque della religione in Italia non si potevano regolare senza un previo accordo dei due poteri, previo accordo a cui si opponeva la condizione della Chiesa in Italia. Dunque per far luogo al Trattato dovevano risanarsi le condizioni, mentre per risanare le condizioni stesse occorreva il Concordato. E allora? La soluzione non era facile, ma dobbiamo ringraziare il Signore di averCela fatta vedere e di aver potuto farla vedere anche agli altri. La soluzione era di far camminare le due cose di pari passo.
 
E così, insieme al Trattato, si è studiato un Concordato propriamente detto e si è potuto rivedere e rimaneggiare e, fino ai limiti del possibile, riordinare e regolare tutta quella immensa farragine di leggi tutte direttamente o indirettamente contrarie ai diritti e alle prerogative della Chiesa, delle persone e delle cose della Chiesa; tutto un viluppo di cose, una massa veramente così vasta, così complicata, così difficile, da dare qualche volta addirittura le vertigini. E qualche volta siamo stati tentati di pensare, come lo diciamo con lieta confidenza a voi, sì buoni figliuoli, che forse a risolvere la questione ci voleva proprio un Papa alpinista, un alpinista immune da vertigini ed abituato ad affrontare le ascensioni più ardue; come qualche volta abbiamo pensato che forse ci voleva pure un Papa bibliotecario, abituato ad andare in fondo alle ricerche storiche e documentarie, perché di libri e documenti, è evidente, si è dovuto consultarne molti. Dobbiamo dire che siamo stati anche dall’altra parte nobilmente assecondati. E forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza Ci ha fatto incontrare; un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per gli uomini della quale tutte quelle leggi, tutti quegli ordinamenti, o piuttosto disordinamenti, tutte quelle leggi, diciamo, e tutti quei regolamenti erano altrettanti feticci e, proprio come i feticci, tanto più intangibili e venerandi quanto più brutti e deformi.
 
E con la grazia di Dio, con molta pazienza, con molto lavoro, con l’incontro di molti e nobili assecondamenti, siamo riusciti « tamquam per medium profundam eundo » a conchiudere un Concordato che, se non è il migliore di quanti se ne possono fare, è certo tra i migliori che si sono fin qua fatti; ed è con profonda compiacenza che crediamo di avere con esso ridato Dio all’Italia e l’Italia a Dio.|[[Pio XI]], allocuzione ''Vogliamo anzitutto''<ref>[http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19290213_vogliamo-anzitutto_it.html Allocuzione "Vogliamo anzitutto"<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>}} Il 23 aprile 1929 cominciò il dibattito in [[Senato]] per la ratifica dei Patti Lateranensi, dibattito concluso il 25 maggio con un voto a favore, al termine di vivaci discussioni e polemiche anche all'esterno del Senato stesso. Sei senatori votarono contro l'approvazione: fra essi [[Benedetto Croce]]. Anche la Camera dei deputati votò l'approvazione dei Patti, ma vi furono due dissenzienti, anche se la Camera era formata completamente da elementi del Partito fascista. Lo scambio delle ratifiche avvenne con una solenne cerimonia in una saletta dei Palazzi apostolici, con Mussolini, che vestiva l'uniforme diplomatica con la [[feluca (copricapo)|feluca]], ricevuto con tutti gli onori. Era il 7 giugno 1929. Dopo un'ora dalla partenza di questi dal Vaticano, alle dodici in punto, entrarono in vigore i Patti, e nacque lo [[Stato della Città del Vaticano]]. Con lo scambio delle consegne da parte dei Carabinieri, che subito dopo lasciarono l'ex territorio italiano passato al Vaticano, e le Guardie Svizzere in alta uniforme. Il clima era di grande cordialità e di amicizia.
 
Alle ore zero dell'indomani, 8 giugno, entrarono in vigore le sei leggi principali del nuovo Stato, promulgate dal Pontefice subito dopo il mezzogiorno del giorno 7. Fra cui la Legge Fondamentale, che all'art. 1 prevede che il Sommo Pontefice è [[sovrano]] dello [[Stato della Città del Vaticano]].
 
===L'inserimento nella Costituzione===
[[File:Mussolini- pope- king flag 55.png|thumb|Immagine commemorativa. Da sinistra verso destra, [[Vittorio Emanuele III di Savoia]], [[Papa Pio XI]] e [[Benito Mussolini]]. ]]
Nel [[1948]] i Patti furono riconosciuti [[Costituzione della Repubblica Italiana|costituzionalmente]] nell'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 7|articolo 7]], con la conseguenza che lo Stato non può denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, senza aver prima modificato la Costituzione. Qualsiasi modifica dei Patti deve inoltre avvenire di mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede, in tal caso la revisione dei Patti non richiede un procedimento di revisione costituzionale.
 
L'articolo 7 non ha comunque inteso parificare il contenuto dei Patti alle norme costituzionali, ma soltanto costituzionalizzare il principio concordatario, con la conseguenza che essi, per il tramite della legge di esecuzione, avrebbero dovuto ritenersi soggetti al giudizio di compatibilità con i principi supremi dell'ordinamento da parte della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]]. Con le sentenze n. 30 e 31 depositate il primo marzo [[1971]]<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1971/0030s-71.html Consulta Online - Sentenza n. 30 del 1971]</ref><ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1971/0031s-71.html Consulta Online - Sentenza n. 31 del 1971]</ref>, i Patti lateranensi vennero posti tra le fonti atipiche dell'ordinamento italiano, vale a dire che le disposizioni dell'atto non hanno la stessa natura delle norme costituzionali, ma hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti ordinarie. Pertanto, i Patti Lateranensi devono essere modificati col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell'atto. Inoltre, le disposizioni dei Patti possono essere dichiarate costituzionalmente illegittime solo se contrastano con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale (Corte cost. 16/1982, 18/1982).
 
Si ricordi comunque che, se gli articoli 7 e [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 8|8]] della Costituzione prevedono un sistema differenziato di disciplina dei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose, altre disposizioni (si vedano gli articoli [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 19|19]] e [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 20|20]] della Costituzione) prevedono invece un regime di tutela uniforme per ciò che attiene all'esercizio del culto da parte dei fedeli.
 
===La revisione del 1984: il nuovo concordato===
{{vedi anche|Accordo di Villa Madama}}
Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel [[1984]], fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la [[religione di Stato]] della Chiesa cattolica in Italia. La revisione che portò al ''[[Accordo di Villa Madama|nuovo Concordato]]'' venne firmata a [[Villa Madama]], a [[Roma]], il 18 febbraio dall'allora [[presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|presidente del Consiglio]] [[Bettino Craxi]], per lo Stato italiano, e dal cardinale [[Agostino Casaroli]], Segretario di Stato, in rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo Concordato stabilì che il [[clero]] cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale [[IRPEF]], attraverso il meccanismo noto come [[otto per mille]] e che la nomina dei vescovi non richiedesse più l'approvazione del governo italiano.
 
Nel precedente Concordato, nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell'indipendenza del Papa nei riguardi dell'Italia.
Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma, cioè il Pontefice. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del [[matrimonio]], si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano oltre a porre delle limitazioni al riconoscimento in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali della Chiesa che prima avveniva in modo automatico. Fu anche stabilito che nelle scuole si potesse richiedere l'esenzione dall'ora di religione cattolica, prima obbligatoria, che tuttavia restò curriculare, mancando l'occasione di rendere al contrario facoltativa la frequenza per gli interessati a tale materia: la scelta relativa deve essere effettuata e comunicata all'atto dell'iscrizione prima dell'inizio dell'anno scolastico.
 
==Il dibattito politico sull'abolizione del Concordato==
 
Non può essere proposto un [[Referendum in Italia|referendum]] per l'abolizione o la modifica del Trattato, del Concordato o delle leggi collegate a essi perché non sono ammessi, nel nostro ordinamento, referendum riguardanti i [[trattato internazionale|trattati internazionali]]. Come prevede l'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 7|art. 7]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]], ''«le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale»'': ciò significa che le modifiche bilaterali possono essere adottate con [[legge ordinaria]], mentre, argomentando ''a contrario'', quelle unilaterali richiedono il [[Rigidità della costituzione#Forme di rigidità costituzionale|procedimento aggravato]] [[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 138|art. 138]] Cost. Nulla vieta, peraltro, che tale legge ordinaria o [[Legge costituzionale|costituzionale]] sia proposta dal corpo elettorale, in quanto l'[[s:Costituzione della Repubblica italiana#Art. 71|art. 71]] Cost., nel disciplinare l'[[Legge di iniziativa popolare|iniziativa legislativa del popolo]], non menziona alcuna restrizione riguardante l'una o l'altra fonte del diritto.
Dopo gli accordi di Villa Madama {{chiarire|alcuni costituzionalisti|chi?}} ritengono che si sia rafforzata la tesi che il Concordato possa essere sottoposto a referendum, {{citazione necessaria|non avendo la valenza di un vero e proprio trattato internazionale fra stati ma solo di accordo con una confessione religiosa}}.
===Dibattito sulla possibilità di recesso unilaterale===
Oltre all'accordo bilaterale e alla modifica costituzionale unilaterale, esiste una terza strada, cioè la denuncia unilaterale del concordato e la dichiarazione di un governo di non rispettare più il trattato con paese estero (possibilità prevista anche dalla [[Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati|Convenzione di Vienna]]), per precisa scelta politica (dettata, ad esempio, dalla convinzione che la Chiesa avrebbe violato il trattato con alcune ingerenze politiche); inoltre, introducendo ad esempio il [[divorzio (ordinamento civile italiano)|divorzio]] o sottraendo alla legislazione ecclesiatica, come prescrive l'articolo 11 del Trattato Lateranense, la giurisdizione sul controverso caso delle [[Radio_Vaticana#Controversie_sulle_emissioni|antenne di Radio Vaticana]] poi rimosse, come stabilito dalla [[Corte suprema di cassazione]]<ref>{{Cita web|url=http://www.radicalparty.org/en/node/5056485|titolo=Radio Vaticana / Radicali: Bene la sentenza della Cassazione, ma il Concordato va abolito|sito=radicalparty.org|data=4 ottobre 2003|accesso=7 giugno 2015}}</ref>, lo Stato italiano si sarebbe già distaccato da alcuni punti dei Patti, ritenuti ormai superati: a quel punto resterebbe il riferimento in Costituzione, ma ''de facto'' non ci sarebbe più la legge ordinaria e il vincolo del trattato con Stato estero. Tale scelta potrebbe essere contestata dalla controparte per violazione del [[diritto internazionale]] o dalla [[Corte Costituzionale]] (la quale può comunque abolire parti di leggi collegate al Concordato, se vengono giudicate in contrasto con l'ordinamento e lo spirito della Costituzione: prima del 1984, quando era ancora in vigore la norma sulla religione di Stato, vi fu la sentenza n. 117 del 2 ottobre 1979 che abolì il "giuramento su Dio", che legittimò l'ateismo attivo e delegittimò nei fatti lo status della religione cattolica come "sola fede dello Stato"<ref>{{Cita web|url=http://www.uaar.it/ateismo-e-legislazione-italiana|titolo=Ateismo e legislazione italiana|sito=Uaar.it|accesso=7 giugno 2015}}</ref>) e sarebbe comunque al limite della forzatura giuridica essendo presente il riferimento nell'articolo 7 (ciò non impedisce che possa venire fatto, vista l'impossibilità di obbligare fisicamente un governo estero a rispettare un trattato), anche se è già accaduto, sia per paesi esteri (la [[Francia]] con lo stesso Vaticano e con la [[NATO]]) e anche in Italia; il cosiddetto [[Relazioni_bilaterali_tra_Italia_e_Libia#Il_trattato_di_Bengasi_.282008.29|trattato italo-libico]] venne sconfessato e sospeso durante la [[guerra civile libica]], nonostante fosse stato ratificato dal Parlamento e quindi divenuto fonte del diritto (come prescritto dalla Costituzione che riconosce i trattati ratificati).<ref>{{Cita web|url=http://www.uaar.it/laicita/concordato#05|titolo=Concordato|sito=Uaar.it|accesso=7 giugno 2015}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://www.radioradicale.it/la-presidenza-della-camera-ha-bloccato-una-mozione-radicale-per-la-denuncia-del-trattato-lateranense-in-seguito-al-furto-dellior |titolo=La presidenza della camera ha bloccato una mozione radicale per la denuncia del trattato lateranense in seguito al furto dell'ior|sito=Radio Raciale.it|accesso=7 giugno 2015|data=21 ottobre 1982|autore=Teodori Massimo}}</ref>
 
La dottrina giuridica rimane combattuta e incerta sulla possibilità, per questo la maggioranza dei giuristi risulta sostenere le prime due soluzioni rispetto alla terza.
 
==Note==
{{references|2}}
 
==Voci correlate==
* [[Accordo15 dicm VillaSK MadamaL/40]]
* [[Assegno di congrua]]
* [[Concordato]]
* [[Chiesa cattolica]]
* [[Città del Vaticano]]
* [[Donazione di Costantino]]
* [[Potere temporale]]
* [[Presa di Roma]]
* [[Santa Sede]]
* [[Stato Pontificio]]
* [[Zone extraterritoriali della Santa Sede in Italia]]
 
==Altri progetti==
{{interprogetto|q=Patti lateranensi|q_preposizione=sui}}
 
==Collegamenti esterni==
*{{cita web|url=http://www.landships.info/landships/artillery_articles.html?load=/landships/artillery_articles/15cm_autokanone_m15_16.html|titolo=15 cm Autokanone M 15-16 - da Landships.}}
* Testi integrali delle due versioni del Concordato Lateranense - [http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html 1929] e [http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html 1984]
*{{cita web | 1 = http://www.italie1935-45.com/RE/photoscopes/artillerie/cannone152-37.html | 2 = Cannone da 152/37 - da Italie1935-1945. | accesso = 29 giugno 2012 | urlarchivio = https://web.archive.org/web/20121130054039/http://italie1935-45.com/RE/photoscopes/artillerie/cannone152-37.html | dataarchivio = 30 novembre 2012 | urlmorto = sì }}
* [http://www.radioradicale.it/scheda/272732/lanniversario-del-concordato-intervista-al-vicepresidente-della-camera-rocco-buttiglione ''70 anni di Concordato''. Intervista a Radio Radicale con il filosofo Rocco Buttiglione]
* [http://archiviostorico.corriere.it/2009/febbraio/06/Quando_Papa_non_piu_prigioniero_co_9_090206001.shtml ''Quando il Papa non fu più prigioniero. I Patti che posero fine alla Questione romana''] articolo di [[Ernesto Galli Della Loggia]], dal ''Corriere della Sera'' del 6 febbraio 2009, p.&nbsp;44. Archivio storico. <small>URL visitato il 18 novembre 2011</small>
 
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