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Quando si parla di '''inscriptio''' con riferimento ai testi delle [[costituzioni imperiali]] si fa riferimento alla parte iniziale del provvedimento dove sono riportateriportati il nome dell'imperatore emittente (o degli imperatori emittenti) e del destinatario (o dei destinatari) del provvedimento.
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Quando si parla di ''inscriptio'' con riferimento ai testi delle [[costituzioni imperiali]] si fa riferimento alla parte iniziale del provvedimento dove sono riportate il nome dell'imperatore emittente (o degli imperatori emittenti) e del destinatario (o dei destinatari) del provvedimento.
 
Anche i frammenti del [[Digesto]], per volontà di [[Giustiniano]], contengono una ''inscriptio'' nella quale è indicato per esteso il nome del giurista, dell'opera, e del libro dell'opera da cui il frammento è stato tratto dai compilatori giustinianei.
 
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[[Categoria:Diritto romano]]