Di diritto pontificio: differenze tra le versioni

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Si dicono '''di diritto pontificio''' quelle [[Istituzione ecclesiastica|istituzioni ecclesiastiche]] (gli [[istituto religioso|istituti religiosi]] e [[istituto secolare|secolari]], le [[società di vita apostolica]]) erette dalla [[Santa Sede]] o da essa approvate tramite un suo [[decreto]] formale.<ref>[[Codice di diritto canonico|C.I.C.]], can. 589.</ref> Le istituzioni di diritto pontificio dipendono in modo immediato ed esclusivo dalla Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina.<ref>[[Codice di diritto canonico|C.I.C.]], can. 593.</ref>
 
== Storia ==
Fino al [[XIX secolo]] le comunità religiose si distinguevano in [[ordine religioso|ordini regolari]] con [[voto (religione)|voti]] solenni e [[congregazione religiosa|congregazioni]] di voti semplici. Solo i voti solenni assumevano valore davanti alla Chiesa e alle autorità civili.<ref name=DC1>''Direttorio canonico...'', p. 53.</ref> Nel [[1215]], con il [[concilio Lateranense IV]], [[papa Innocenzo III]] aveva infatti stabilito che nessun ordine regolare potesse essere fondato senza l'approvazione pontificia. I vescovi, tuttavia, mantennero il diritto di fondare comunità i cui membri vivessero come religiosi, senza esserlo veramente: più tardi questi gruppi assunsero il nome di congregazioni di voti semplici.<ref name=DC1/>
 
Nel [[1215]], con il [[concilio Lateranense IV]], [[papa Innocenzo III]] aveva infatti stabilito che nessun ordine regolare potesse essere fondato senza l'approvazione pontificia. I vescovi, tuttavia, mantennero il diritto di fondare comunità i cui membri vivessero come religiosi, senza esserlo veramente: più tardi questi gruppi assunsero il nome di congregazioni di voti semplici.<ref name=DC1/>
Le congregazioni di voti semplici, soprattutto femminili, si moltiplicano notevolmente durante i secoli [[XVII secolo|XVII]] e [[XVIII secolo|XVIII]] e, agli inizi del [[XIX secolo]], molte di esse sollecitano da [[Roma]] il riconoscimento papale: nel [[1816]] la Santa Sede iniziò ad approvare le congregazioni di voti semplici che, però, continuarono a non essere riconosciute come [[Istituto religioso|istituti religiosi]].<ref name=DC2>''Direttorio canonico...'', p. 54.</ref> Nel [[1854]] [[Giuseppe Andrea Bizzarri]], segretario della [[Congregazione dei vescovi e regolari]], elaborò su mandato di [[papa Pio IX]], una procedura di approvazione delle congregazioni con i voti semplici che venne comunicata ai vescovi nel [[1861]].<ref name=DC2/>
 
Le congregazioni di voti semplici, soprattutto femminili, si moltiplicano notevolmente durante i secoli [[XVII secolo|XVII]] e [[XVIII secolo|XVIII]] e, agli inizi del [[XIX secolo]], molte di esse sollecitano da [[Roma]] il riconoscimento papale: nel [[1816]] la Santa Sede iniziò ad approvare le congregazioni di voti semplici che, però, continuarono a non essere riconosciute come [[Istituto religioso|istituti religiosi]].<ref name=DC2>''Direttorio canonico...'', p. 54.</ref> Nel [[1854]] [[Giuseppe Andrea Bizzarri]], segretario della [[Congregazione dei vescovi e regolari]], elaborò su mandato di [[papa Pio IX]], una procedura di approvazione delle congregazioni con i voti semplici che venne comunicata ai vescovi nel [[1861]].<ref name=DC2/>
Con questa nuova procedura venivano formalmente distinte l'erezione di un istituto, operata da un vescovo, e la sua approvazione da parte della Santa Sede. Dopo la sua erezione l'istituto avrebbe avuto la qualifica "[[di diritto diocesano]]" e sarebbe restato sotto la tutela dei vescovi delle diocesi nelle quali possedeva {{Chiarire| fondazioni}}; crescendo la sua importanza, la Santa Sede avrebbe accordato al nuovo istituto il [[decretum laudis|decreto di lode]], collocandolo sotto la sua diretta tutela, e l'istituto avrebbe acquisito lo ''status'' "di diritto pontificio".<ref name=DC2/> La distinzione tra lo ''status'' giuridico di un istituto di diritto diocesano e di uno di diritto pontificio venne elaborata in modo definitivo con la [[costituzione apostolica]] ''[[Conditae a Christo]]'' di [[papa Leone XIII]] (8 dicembre [[1900]]).<ref name=DC2/>
 
Nel [[1854]] [[Giuseppe Andrea Bizzarri]], segretario della [[Congregazione dei vescovi e regolari]], elaborò su mandato di [[papa Pio IX]], una procedura di approvazione delle congregazioni con i voti semplici che venne comunicata ai vescovi nel [[1861]].<ref name=DC2/>
 
Con questa nuova procedura venivano formalmente distinte l'erezione di un istituto, operata da un vescovo, e la sua approvazione da parte della Santa Sede. Dopo la sua erezione l'istituto avrebbe avuto la qualifica "[[di diritto diocesano]]" e sarebbe restato sotto la tutela dei vescovi delle diocesi nelle quali possedeva {{Chiarire| fondazioni}}case; crescendo la sua importanza, la Santa Sede avrebbe accordato al nuovo istituto il [[decretum laudis|decreto di lode]], collocandolo sotto la sua diretta tutela, e l'istituto avrebbe acquisito lo ''status'' "di diritto pontificio".<ref name=DC2/> La distinzione tra lo ''status'' giuridico di un istituto di diritto diocesano e di uno di diritto pontificio venne elaborata in modo definitivo con la [[costituzione apostolica]] ''[[Conditae a Christo]]'' di [[papa Leone XIII]] (8 dicembre [[1900]]).<ref name=DC2/>
 
La distinzione tra lo ''status'' giuridico di un istituto di diritto diocesano e di uno di diritto pontificio venne elaborata in modo definitivo con la [[costituzione apostolica]] ''[[Conditae a Christo]]'' di [[papa Leone XIII]] (8 dicembre [[1900]]).<ref name=DC2/>
 
== Note ==