Di diritto pontificio: differenze tra le versioni

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Si dicono '''di diritto pontificio''' quelle istituzioni ecclesiastiche (gli [[istituto religioso|istituti religiosi]] e [[istituto secolare|secolari]], le [[società di vita apostolica]]) erette dalla [[Santa Sede]] o da essa approvate tramite un suo [[decreto]] formale.<ref>[[Codice di diritto canonico|C.I.C.]], can. 589.</ref> Le istituzioni di diritto pontificio dipendono in modo immediato ed esclusivo dalla Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina.<ref>[[Codice di diritto canonico|C.I.C.]], can. 593.</ref>
 
Le istituzioni di diritto pontificio dipendono in modo immediato ed esclusivo dalla Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina.<ref>[[Codice di diritto canonico|C.I.C.]], can. 593.</ref>
 
== Storia ==
Fino al [[XIX secolo]] le comunità religiose si distinguevano in [[ordine religioso|ordini regolari]] con [[voto (religione)|voti]] solenni e [[congregazione religiosa|congregazioni]] di voti semplici. Solo i voti solenni assumevano valore davanti alla Chiesa e alle autorità civili.<ref name=DC1>''Direttorio canonico...'', p. 53.</ref>
 
Nel [[1215]], con il [[concilio Lateranense IV]], [[papa Innocenzo III]] stabilìaveva infatti stabilito che nessun ordine regolare potesse essere fondato senza l'approvazione pontificia. I vescovi, tuttavia, manteneromantennero il diritto di fondare comunità i cui membri vivessero come religiosi, senza esserlo veramente: più tardi questi gruppi assunsero il nome di congregazioni di voti semplici.<ref name=DC1/>
 
Le congregazioni di voti semplici, soprattutto femminili, si moltiplicano notevolmente durante i secoli [[XVII secolo|XVII]] e [[XVIII secolo|XVIII]] e, agli inizi del [[XIX secolo]], molte di esse sollecitano da [[Roma]] il riconoscimento papale: nel [[1816]] la Santa Sede iniziò ad approvare le congregazioni di voti semplici che, però, continuarono a non essere riconosciute come [[Istituto religioso|istituti religiosi]].<ref name=DC2>''Direttorio canonico...'', p. 54.</ref>
 
Nel [[1854]] [[Giuseppe Andrea Bizzarri]], segretario della [[Congregazione (Curiadei Romana)|Congregazione]] per i [[Congregazione per i Vescovi|Vescovi]]vescovi e i [[Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica|Regolariregolari]], elaborò su mandato di [[papa Pio IX]], una procedura di approvazione delle congregazioni con i voti semplici che venne comunicata ai vescovi nel [[1861]].<ref name=DC2/>
 
Con questa nuova procedura venivano formalmente distinte l'erezione di un istituto, operata da un vescovo, e la sua approvazione da parte della Santa Sede. Dopo la sua erezione l'istituto avrebbe avuto la qualifica "di diritto diocesano" e sarebbe restato sotto la tutela dei vescovi delle diocesi nelle quali possedeva fondazionicase; crescendo la sua importanza, la Santa Sede avrebbe accordato al nuovo istituto il [[decretum laudis|decreto di lode]], collocandolo sotto la sua diretta tutela, e l'istituto avrebbe acquisito lo ''status'' "di diritto pontificio".<ref name=DC2/>
 
La distinzione tra lo ''status'' giuridico di un istituto di diritto diocesano e di uno di diritto pontificio venne elaborata in modo definitivo con la [[costituzione apostolica]] ''[[Conditae a Christo]]'' di [[papa Leone XIII]] ([[8 dicembre]] [[1900]]).<ref name=DC2/>
 
== Note ==
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== Bibliografia ==
* ''Direttorio canonico per gli istituti religiosi, gli istituti secolari e le società di vita apostolica''. [[Edizioni San Paolo|Edizioni paoline]], [[Cinisello Balsamo]] [[1988]]. ISBN 88-215-1618-0.
 
{{Portale|Cattolicesimo}}
[[Categoria:Comunità e istituti di perfezione cattolici]]
[[Categoria:Diritto canonico cattolico]]