Convenuto: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Annullata la modifica 23627957 di 79.8.255.50 (discussione) annullo vandalismo
Nessun oggetto della modifica
 
(23 versioni intermedie di 21 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{SF|diritto processuale|febbraio 2014}}
{{S|diritto processuale}}
 
Il '''Convenuto convenuto''', nel [[Diritto_Processuale_Civile|Processodiritto Civileprocessuale]], èindica il soggetto contro il quale l'[[Attore_Attore (diritto)|Attoreattore]] (soggetto attivo) proponeesercita unaun'[[azione legale]], mediante proponimento di [[domanda giudiziale]].
 
== Caratteristiche ==
Il convenuto è una parte del giudizio e può chiedere il rigetto delle pretese dell'attore, ma può anche proporre a sua volta una propria domanda, definita [[domanda riconvenzionale]], con la quale avanzare le proprie richieste contro l'attore che lo ha citato in giudizio.
Da notare che la qualità di parte del convenuto non è legata ad una qualche attività processuale che egli svolga, in quanto assume la qualità di parte processuale per il solo fatto di essere chiamato in giudizio dall'attore{{Chiarire|2=Non è proprio questo un qualcosa di legato ad "attività processuale" (sebbene passiva)?}}; il convenuto [[Contumacia|contumace]], pertanto{{Chiarire}}, è comunque [[Parte (diritto)|parte]] processuale e può subire gli effetti della [[sentenza]].
 
== Ruolo e funzione ==
Se il convenuto non provvede alla propria [[costituzione in giudizio]] secondo i tempi e i modi indicati dal [[codice di procedura civile]], deve essere dichiarato [[contumace]] e subire il giudizio in sua assenza.
Il convenuto è una [[Parte (diritto)|parte]] del [[Giudizio (diritto)|giudizio]] e può chiedere il [[rigetto]] delle pretese dell'attore, ma può anche proporre a sua volta una propria domanda, definita [[domanda riconvenzionale]], con la quale può avanzare le proprie richieste contro l'attore che lo ha citato in giudizio.
 
Se il convenuto non provvede alla propria [[costituzione in giudizio]] secondo i tempi e i modi indicati dal [[codice di procedura civile]], deve essere dichiarato [[contumace]] e subire il giudizio in sua assenza.
Da notare che la qualità di parte del convenuto non è legata ad una qualche attività processuale che egli svolga, in quanto assume la qualità di parte processuale per il solo fatto di essere chiamato in giudizio dall'attore; il convenuto contumace, pertanto, è comunque parte processuale e può subire gli effetti della sentenza.
 
== Voci correlate ==
* [[Attore (diritto)]]
* [[Azione legale]]
* [[Domanda giudiziale]]
* [[Parte (diritto)]]
* [[Processo (diritto)]]
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto}}
 
[[Categoria:dirittoDiritto processuale civile]]