Procedimento in contumacia: differenze tra le versioni

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{{L|diritto|luglio 2016|motivo=Perché è limitato al solo ordinamento giuridico italiano?! <small>([[Contumacia]] è una voce generale, almeno in teoria, che rimanda a questa come approfondimento per il caso italiano, ma perché dovrebbe essere così?)</small>}}
{{C|Vedere discussione (limitato al diritto civile?)|diritto|luglio 2016}}
{{F|procedurediritto giudiziarieprocessuale|arg2=diritto civile|luglio 2016}}
 
Il '''procedimento in contumacia''' o '''processo contumaciale''' è un tipo di svolgimento del [[processo civile]] in [[Italia]] (la dottrina lo considera uno ''svolgimento anomalo'' o una ''vicenda anormale''<ref>Crisanto Mandrioli. ''Diritto processuale civile''. Giappichelli. Torino, 2004.</ref> del medesimo) che consegue alla mancata [[costituzione in giudizio|costituzione]] di una delle parti. Esso è disciplinato dal Libro II, Titolo I, Capo VI del [[codice di procedura civile]] (artt. 290-294).
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{| class="itwiki_template_toc" style="clear:both; margin-top:.5em; width:100%; text-align:center"
! style="background:#EFEFEF" | [[Processo civile (ordinamento italiano)|Vicende del [[processo civile italiano]]
|-
| [[Sospensione del processo|Sospensione]]{{·}}[[Interruzione del processo|Interruzione]]{{·}}[[Estinzione del processo|Estinzione]]{{·}}[[Riunione di procedimenti|Riunione e separazione]]{{·}}[[Translatio iudicii|Trasferimento]]{{·}}[[ProcessoProcedimento in contumacia]]
|}