Nemo iudex sine actore: differenze tra le versioni

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'''''Nemo iudex sine actore''''' (alla lettera: "nessun giudice senza attore"), '''''nullo actore, nullus iudex''''' (alla lettera: "se non c'è attore, non c'è giudice") e '''''nulla iurisdictio sine actione''''' (alla lettera: "nessuna [[giurisdizione|funzione giurisdizionale]] senza [[azione legale]]") sono [[brocardo|brocardi]] che esprimono un [[principi generali|principio]], risalente al [[diritto romano]], applicato anche negli ordinamenti giuridici odierni: il [[principio della domanda]], corollario del più generale [[principio dispositivo]]. È lo stesso principio espresso dal brocardo ''[[ne procedat iudex ex officio]]'' (alla lettera: "non proceda il giudice d'ufficio").
In diritto, si usa l'espressione latina "nemo judex sine actore" (non c'è giudizio senza attore" per designare il ruolo che gioca un soggetto di diritto in una relazione giuridica.
 
In base al principio, il [[processo (diritto)|processo]] può essere avviato dal giudice solo su richiesta di una [[parte (diritto)|parte]], che nel [[processo civile]] prende il nome di [[attore]], la quale esercita in tal modo l'azione nei confronti dell'altra parte, detta nel processo civile [[convenuto]].
Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, per essere attivi, presuppongono un atto propulsivo dell'interessato:
 
spetta ai soggetti interessati la tutela dei propri diritti; il risarcimento o la restituzione del diritto, infatti, non avrà luogo su iniziativa dell'organo giudiziario o giurisdizionale.
Nell'ordinamento italiano un'enunciazione del principio della domanda la si può trovare nell'art. 99 del [[Codice di procedura civile]] che recita: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente". Il principio vige anche nel [[diritto processuale penale]], infatti l'[[azione penale]] spetta al [[pubblico ministero]], in base agli articoli 50 e 405, comma 1, del [[codice di procedura penale italiano|Codice di procedura penale]], escludendo che il giudice possa intervenire prima dell'inizio del [[processo penale|processo]]. Costituisce un'eccezione il [[giudice per le indagini preliminari]], che interviene nel [[procedimento penale|procedimento]] prima dell'esercizio dell'azione penale; la deroga è giustificata dall'esigenza di affidare a un organo imparziale la valutazione dei provvedimenti chiesti dal pubblico ministero nella fase delle [[indagini preliminari]], che possono incidere fortemente sulle libertà fondamentali garantite dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]].<ref>Paolo Tonini, ''Lineamenti di diritto processuale penale'', sesta edizione, Giuffrè Editore, 2008, p. 235.</ref>
 
==Note==
<references/>
 
==Voci correlate==
*[[Ne eat iudex ultra petita partium]]
*[[Ne procedat iudex ex officio]]
*[[Processo (diritto)]]
*[[Giurisdizione]]
 
[[Categoria:Brocardi di diritto processuale]]
 
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