Nemo iudex sine actore: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
 
(16 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 1:
'''''Nemo iudex sine actore''''' (alla lettera: "nessun giudice senza attore") e, '''''nullo actore, nullus iudex''''' (alla lettera: "se non c'è attore, non c'è giudice"), equivalenti ae '''''nulla iurisdictio sine actione''''' (alla lettera: "nessuna [[giurisdizione|fuzionefunzione giurisdizionale]] senza previa [[azione legale]]"), sono [[brocardo|brocardi]] che esprimono un [[principi generali|principio]], risalente al [[diritto romano]], applicato anche negli ordinamenti giuridici odierni: il ''[[principio della domanda'']], corollario del più generale ''[[principio dispositivo]]''. È lo stesso principio espresso dal brocardo ''"[[ne procedat iudex ex officio]]"'' (alla lettera: '"non proceda il giudice d'ufficio'").
 
In base al principio, il [[processo (diritto)|processo]] può essere avviato dal giudice solo su richiesta di una [[parte (diritto)|parte]], che nel [[processo civile]] prende il nome di ''[[attore]]'', la quale esercita in tal modo l'''[[azione (diritto)|azione]]'' nei confronti dell'altra parte, detta nel processo civile ''[[convenuto]]''. Nell'ordinamento italiano un'enunciazione la si può trovare nell'art. 99 del [[Codice di procedura civile]] che recita: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".
 
Nell'ordinamento italiano un'enunciazione del principio della domanda la si può trovare nell'art. 99 del [[Codice di procedura civile]] che recita: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente". Il principio vige anche nel [[diritto processuale penale]], infatti l'[[azione penale]] spetta al [[pubblico ministero]], in base agli articoli 50 e 405, comma 1, del [[codice di procedura penale italiano|Codice di procedura penale]], escludendo che il giudice possa intervenire prima dell'inizio del [[processo penale|processo]]. Costituisce un'eccezione il [[giudice per le indagini preliminari]], che interviene nel [[procedimento penale|procedimento]] prima dell'esercizio dell'azione penale; la deroga è giustificata dall'esigenza di affidare a un organo imparziale la valutazione dei provvedimenti chiesti dal pubblico ministero nella fase delle [[indagini preliminari]], che possono incidere fortemente sulle libertà fondamentali garantite dalla [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]].<ref>Paolo Tonini, ''Lineamenti di diritto processuale penale'', sesta edizione, Giuffrè Editore, 2008, p. 235.</ref>
 
==Note==
<references/>
 
==Voci correlate==
Riga 9 ⟶ 14:
*[[Giurisdizione]]
 
[[categoriaCategoria:Brocardi di diritto processuale]]
[[Categoria:Principi giuridici]]
[[Categoria:Termini giuridici]]
[[categoria:Diritto comune]]
 
{{Portale|diritto}}