Diffida: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Niculinux (discussione | contributi)
Nessun oggetto della modifica
 
(27 versioni intermedie di 20 utenti non mostrate)
Riga 1:
{{F|diritto civile|marzo 2010}}
Con il termine '''diffida''' si intende è un atto formale, di solito inviato mediante [[raccomandata]] a/r, con il quale si intima ad una persona di compiere o di non compiere una determinata azione. Attraverso la stesura di una diffida, il soggetto viene avvertito che, se non mettesse in pratica determinate azioni, o praticasse azioni illegittime o indesiderate, ci si rivolgerà all'autorità competente.
La '''diffida''', nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, è un atto con il quale si inoltra avviso formale a una persona di compiere o di non compiere una determinata azione.
 
Può essere inviato in varie forme, generalmente con [[posta raccomandata]], costituisce una [[intimazione ad adempiere]] e può contenere l'avvertimento nei confronti del ricevente che, se non mettesse in pratica determinate azioni o praticasse azioni illegittime o indesiderate, si procederà con l'adire le vie legali anche con possibile denuncia all'[[autorità giudiziaria italiana]].
== Struttura dell'atto ==
Dal punto di vista formale la diffida solitamente è strutturata in:
 
== Caratteristiche ==
* una prima parte dove il diffidante espone le proprie generalità
A differenza della semplice ''[[intimazione ad adempiere]]'' o [[costituzione in mora]] (regolata nel [[Codice civile italiano]] dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà '''espressa''' del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della [[risoluzione per inadempimento|risoluzione del contratto]] in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte. La diffida ad adempiere è regolata dall'art. 1454 del codice civile che, testualmente, prevede:
* una seconda parte in cui si espongono in maniera circostanziata i fatti avvenuti ogetto della diffida
{{quoteCitazione|Alla parte inadempiente l'altra può ''intimare per iscritto di adempiere'' in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto ''termine'', il contratto s'intende senz'altro risoluto.
* una terza parte in cui si intima il destinatario a non agire o ad agire entro un termine stabilito.
 
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è ''risoluto di diritto''.}}
In mancanza di quanto intimato, in generel'autore della diffida annuncia nell'atto di dar corso alle vie legali.
 
In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione '''scritta''' che contenga:
== Differenze con la diffida ad adempiere ==
Particolare tipo di diffida è la '''diffida ad adempiere''', un [[atto unilaterale]] e [[atto recettizio|recettizio]] di [[autonomia privata]], con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un [[contratto]], intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine.
 
# l'intimazione ad adempiere;
Con quest'atto infatti una parte manifesta all'altro contraente una duplice volontà: quella ''conservativa'' del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella ''risolutiva'' del contratto stesso che, in questo modo, si risolve automaticamente e stragiudizialmente in virtù della diffida inviata.
# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni);
# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento entro il congruo termine stabilito, il contratto si considererà risoluto di diritto.
 
Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è '"''di non scarsa importanza'''".
== Differenze con la intimazione ad adempiere ==
A differenza della semplice ''[[intimazione ad adempiere]]'' o [[costituzione in mora]] (regolata nel [[Codice civile italiano]] dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà '''espressa''' del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della [[risoluzione per inadempimento|risoluzione del contratto]] in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte.
 
== Struttura dell'atto ==
La diffida ad adempiere è regolata dall' art. 1454 del codice civile che, testualmente, prevede:
Dal punto di vista formale la diffida solitamente è strutturata in:
{{quote|Alla parte inadempiente l'altra può ''intimare per iscritto di adempiere'' in un congruo termine, con
*# una prima parte dovein cui il diffidante espone le proprie generalità;
dichiarazione che, decorso inutilmente detto ''termine'', il contratto s'intende senz'altro risoluto.
*# una seconda parte in cui si espongono in maniera circostanziata i fatti avvenuti ogettooggetto della diffida;
*# una terza parte in cui si intima ilal destinatario adi non agire o addi agire entro un termine stabilito.
 
In genere l'autore della diffida annuncia l'intenzione di intraprendere un'[[azione legale]] in mancanza di quanto intimato
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
 
== Differenze con laLa diffida ad adempiere ==
Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è ''risoluto di diritto''.}}
ParticolareUn particolare tipo di diffida è la '''diffida ad adempiere''', un [[Negozio giuridico unilaterale|atto unilaterale]] e [[atto recettizio|recettizio]]ricettizio di [[autonomia privata]], con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un [[contratto]], intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine.
 
Con quest'atto infatti una parte manifesta all'altro contraente una duplice volontà: quella ''conservativa'' del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella ''risolutiva'' del contratto stesso che, in questo modo, [[risoluzione per inadempimento|si risolve automaticamente e stragiudizialmente]] in virtù della diffida inviata.
In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione '''scritta''' che contenga:
 
== Bibliografia ==
# l'intimazione ad adempiere;
# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni);
# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento entro il congruo termine stabilito, il contratto si considererà risoluto di diritto.
 
* Lozupone, Roberto, ''La diffida ad adempiere,'' Milano, Giuffrè, 2007.
Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è '''di non scarsa importanza'''.
* Guarino, Antonio, ''La diffida ad adempiere e la gravita dell'inadempimento,'' Modena, 1955.
 
== Voci correlate ==
* [[Adempimento]]
* [[Azione legale]]
* [[Denuncia]]
* [[Intimazione ad adempiere]]
* [[Adempimento (ordinamento giuridico italiano)]]
* [[Mora (diritto)]]
 
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|italia}}
[[Categoria:diritto civile italiano]]
 
[[Categoria:dirittoDiritto civile italiano]]