Diffida: differenze tra le versioni
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{{F|diritto civile|marzo 2010}}
La '''diffida''', nell'[[ordinamento giuridico]] italiano, è un atto con il quale si inoltra avviso formale a una persona di compiere o di non compiere una determinata azione.
Può essere inviato in varie forme, generalmente con [[posta raccomandata]], costituisce una [[intimazione ad adempiere]] e può contenere l'avvertimento nei confronti del ricevente che, se non mettesse in pratica determinate azioni o praticasse azioni illegittime o indesiderate, si procederà con l'adire le vie legali anche con possibile denuncia all'[[autorità giudiziaria italiana]].
== Struttura dell'atto ==▼
Dal punto di vista formale la diffida solitamente è strutturata in:▼
== Caratteristiche ==
* una prima parte dove il diffidante espone le proprie generalità▼
A differenza della semplice
* una seconda parte in cui si espongono in maniera circostanziata i fatti avvenuti ogetto della diffida▼
{{
* una terza parte in cui si intima il destinatario a non agire o ad agire entro un termine stabilito. ▼
Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è ''risoluto di diritto''.}}▼
In mancanza di quanto intimato, in genere l'autore della diffida annuncia nell'atto di intraprendere un'[[azione legale]].▼
In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione
== Differenze con la diffida ad adempiere ==▼
Particolare tipo di diffida è la '''diffida ad adempiere''', un [[atto unilaterale]] e [[atto recettizio|recettizio]] di [[autonomia privata]], con il quale il contraente, adempiente o in procinto di adempiere, di un [[contratto]], intima all'altra parte di adempiere entro un dato termine. ▼
# l'intimazione ad adempiere;▼
Con quest'atto infatti una parte manifesta all'altro contraente una duplice volontà: quella ''conservativa'' del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella ''risolutiva'' del contratto stesso che, in questo modo, si risolve automaticamente e stragiudizialmente in virtù della diffida inviata.▼
# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni);▼
# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento entro il congruo termine stabilito, il contratto si considererà risoluto di diritto.▼
Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è
▲A differenza della semplice ''[[intimazione ad adempiere]]'' o [[costituzione in mora]] (regolata nel [[Codice civile italiano]] dall'art. 1219 c.c.), la diffida ad adempiere richiede la volontà '''espressa''' del soggetto inviante la diffida, che si produca l'effetto giuridico della [[risoluzione per inadempimento|risoluzione del contratto]] in caso di protrazione dell'inadempimento dell'altra parte.
▲Dal punto di vista formale la diffida solitamente è strutturata in:
▲{{quote|Alla parte inadempiente l'altra può ''intimare per iscritto di adempiere'' in un congruo termine, con
▲
▲
▲In
▲Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
▲
▲Con quest'atto infatti una parte manifesta all'altro contraente una duplice volontà: quella ''conservativa'' del contratto in caso d'adempimento nel termine assegnato o, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella ''risolutiva'' del contratto stesso che, in questo modo, [[risoluzione per inadempimento|si risolve automaticamente e stragiudizialmente]] in virtù della diffida inviata.
▲In concreto quindi, l'[[inadempimento]] di una parte, abilita la parte adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l'invio alla parte inadempiente di una comunicazione '''scritta''' che contenga:
== Bibliografia ==
▲# l'intimazione ad adempiere;
▲# l'indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni);
▲# La dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento entro il congruo termine stabilito, il contratto si considererà risoluto di diritto.
* Lozupone, Roberto, ''La diffida ad adempiere,'' Milano, Giuffrè, 2007.
▲Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l'art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l'inadempimento è '''di non scarsa importanza'''.
* Guarino, Antonio, ''La diffida ad adempiere e la gravita dell'inadempimento,'' Modena, 1955.
== Voci correlate ==
* [[Adempimento]]
* [[Azione legale]]
* [[Denuncia]]
* [[Intimazione ad adempiere]]
* [[Mora (diritto)]]
{{Controllo di autorità}}
{{Portale|diritto|italia}}
[[Categoria:diritto civile italiano]]▼
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