Prior in tempore, potior in iure: differenze tra le versioni
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{{S|principi giuridici}}
'''Prior in tempore, potior in iure''' (in italiano '''«Primo nel tempo, preferito nel diritto»''') è una locuzione latina che indica il principio secondo cui in caso di dispute tra due contendenti che vogliano entrambi usufruire di un medesimo diritto, è avvantaggiato colui che ne ha goduto per primo e che ne gode da più tempo.▼
▲'''''Prior in tempore, potior in iure'''''
Nel diritto privato moderno la regola in questione non si applica nel trasferimento di [[beni mobili]] (registrati e non) con un [[contratto ad efficacia reale]] (''scil.'' traslativa) nel caso di [[acquisto a non domino]], in cui invece (a parità di altre condizioni e cioè ricorrendo comunque i requisiti necessari per il trasferimento immediato della proprietà di cui all'art.1153 c.c.), si applica la regola "possesso vale titolo". Lo stesso vale per la preferenza di chi trascrive per primo l'atto d'acquisto di un [[bene immobile]], a prescindere dalla priorità nella conclusione effettiva dell'acquisto.
==Giurisprudenza==
Al principio "''Prior in tempore, potior in iure''" ha più volte fatto ricorso la Corte Costituzionale. In tal senso, si veda, ad esempio, la sentenza n. 42/1986.
{{Portale|diritto|lingua latina}}
[[Categoria:Brocardi di diritto civile]]
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