Contra non valentem agere non currit praescriptio: differenze tra le versioni

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'''Contra non valentem agere non currit praescriptio''' è una frase [[Lingua latina|latina]] la cui traduzione in [[Lingua italiana|italiano]] è: "''contro chi non può agire non decorre la prescrizione''". Strettamente collegato è il [[brocardo]] [[Actio nondum nata non praescribitur]] (''Un'azione non ancora nata non è soggetta a prescrizione'') esprime anch'esso il principio giuridico in virtù del quale un diritto non (ancora) esercitabile non è soggetto a prescrizione. Occorre, però, che la non possibilità dipenda da cause oggettive o comunque esterne e non quando dipenda dalla volontà dell'attore. Questo concetto è espresso dal brocardo ''Actio nondum nata toties praescribitur quoties nativitas eius est in potestate actoris'' (in italiano ''Il diritto di esercitare l'azione si prescrive tutte le volte che il suo sorgere è rimessa alla potestà dell'attore'').
{{A|troppo poco||settembre 2011}}
 
Traduzione: Contro chi non può agire non decorre la prescrizione
==Diritto italiano==
{{vedi anche|Prescrizione (ordinamento civile italiano)|Prescrizione (ordinamento penale italiano)}}
Nell'ordinamento civile italiano, la materia è regolata dall'art. 2942 del [[codice civile italiano|codice civile]] in cui si stabilisce come il decorso della prescrizione resti sospesa nei confronti di [[emancipazione di minore|minori non emancipati]], [[interdizione (diritto)|interdetti]] per il periodo in cui non siano rappresentati da un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla sua nomina. La sospensione della prescrizione si verifica anche in tempo di guerra a favore dei militari e di quei soggetti che si trovano impegnati a qualsiasi titolo a seguito delle forze militari.<ref>Citato art. 2942 c.c.</ref>
 
Nell'ordinamento penale, l'istituto della prescrizione del reato (distinto dall'istituto della prescrizione della pena) è disciplinato dagli artt. 157 ss. del [[codice penale italiano|codice penale]].
 
==Giurisprudenza==
*{{cita web|url=http://www.familex.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108:da-quando-decorre-la-prescrizione-per-il-rimborso-delle-spese-sostenute-in-caso-di-paternita-accertata-giudizialmente&catid=2:famiglia&Itemid=3|titolo=Cassazione - Sezione I civile Sentenza 25 settembre-3 novembre 2006 n. 23596|urlmorto=sì|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090123194015/http://familex.it/index.php?option=com_content&view=article&id=108:da-quando-decorre-la-prescrizione-per-il-rimborso-delle-spese-sostenute-in-caso-di-paternita-accertata-giudizialmente&catid=2:famiglia&Itemid=3|dataarchivio=23 gennaio 2009}}
 
==Note==
<references/>
 
==Bibliografia==
*Mauro Trescaro ''Decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità La rilevanza civilistica del principio contra non valentem agere non currit praescriptio'' Cedam 2006 pag. XVI 260
 
==Voci correlate==
*[[Prescrizione (diritto)]]
*[[Actio nondum nata non praescribitur]]
 
{{Portale|Diritto|Lingua latina}}
 
[[Categoria:Brocardi di diritto civile]]