Contra non valentem agere non currit praescriptio: differenze tra le versioni
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'''Contra non valentem agere non currit praescriptio''' è una frase [[Lingua latina|latina]] la cui traduzione in [[Lingua italiana|italiano]] è: "''contro chi non può agire non decorre la prescrizione''". Strettamente collegato è il [[brocardo]] [[Actio nondum nata non praescribitur]] (''Un'azione non ancora nata non è soggetta a prescrizione'') esprime anch'esso il principio giuridico in virtù del quale un diritto non (ancora) esercitabile non è soggetto a prescrizione. Occorre, però, che la non possibilità dipenda da cause oggettive o comunque esterne e non quando dipenda dalla volontà dell'attore. Questo concetto è espresso dal brocardo ''Actio nondum nata toties praescribitur quoties nativitas eius est in potestate actoris'' (in italiano ''Il diritto di esercitare l'azione si prescrive tutte le volte che il suo sorgere è rimessa alla potestà dell'attore
==Diritto italiano==
{{vedi anche|Prescrizione (ordinamento civile italiano)|Prescrizione (ordinamento penale italiano)}}
Nell'ordinamento penale, l'istituto della prescrizione del reato (distinto dall'istituto della prescrizione della pena) è disciplinato dagli artt. 157 ss. del [[codice penale italiano|codice penale]].
==Giurisprudenza==
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==Note==
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==Voci correlate==
*[[Prescrizione (diritto)]]
*[[Actio nondum nata non praescribitur]]
{{Portale|Diritto|Lingua latina}}
[[Categoria:Brocardi di diritto civile]]
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